T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 17-06-2011, n. 604 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, nato il 13 settembre 1961, si è arruolato volontario nella Marina militare italiana l’ 8 settembre 1978 (come allievo alla scuola sottufficiali di Taranto, a 17 anni) ed ha conseguito il grado di Capo Di Prima Classe, specializzato nella conduzione del sistema di lancio dei missili Tartar.

Tale specializzazione ha determinato lo svolgimento di lunghi periodi di imbarco (da sei mesi a tre anni) presso diverse unità navali (Incrociatore Lanciamissili Vittorio Veneto, Andrea Doria, Cacciatorpediniere Audace, Incrociatore Caio Duilio, Nave Ardito), anche in occasione di importanti missioni militari di guerra (Libano nel 198384).

In particolare dopo la missione in Libano il ricorrente (nel 1984) ha risentito di un forte stress, iniziando a manifestare un certo disagio psichico, con necessità di ricovero in ospedale per due giorni (29 febbraio2 marzo 1984), con diagnosi di "reazione depressiva", beneficiando di 14 giorni di convalescenza e di sei mesi di destinazione "a terra".

Successivamente il ricorrente ha ricevuto altri ordini di imbarco.

Nel 1992 egli ha manifestato la comparsa di un "disturbo psicotico con caratteristiche paranoiche", accertate con certificati di visita ambulatoriale negli ospedali militari nel corso del 1992, 1993 e 1994; peraltro il ricorrente veniva sempre ritenuto "incondizionatamente idoneo" al servizio di marina militare (beneficiando di periodi, più o meno lunghi, di convalescenza e riposo o di destinazione "a terra").

Già dal 1992 ricorrente presentava domanda sia di definitiva destinazione "a terra" sia di cambio di ruolo. In particolare, visti i suoi rilevanti precedenti sportivi (competizioni nella sezione atletica dello Stato maggiore della Marina militare), il ricorrente chiedeva alla Commissione sportiva "Marisport" presso il Ministero della difesa di poter ricoprire il ruolo di istruttore di educazione fisica. Ma tale domanda non venne accolta.

Nel 1995 il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento della causa di servizio per la patologia psichica sofferta, sulla quale si pronunciava la Commissione Medico Ospedaliera di La Spezia (verbale n. 413 del 1995), la quale riscontrava la sindrome "tratti di personalità paranoidea in di grado non invalidante", giudicandola all’epoca "non dipendente da causa di servizio e non ascritta a nessuna categoria di pensione e ai fini dell’equo indennizzo, perché lieve". Tale Commissione lo riteneva "incondizionatamente idoneo al servizio di marina militare".

A seguito di un prolungato periodo di servizio "a terra" con le funzioni di fiduciario del magazzino presso l’arsenale di La Spezia, trascorso in favorevoli condizioni ambientali e vicino alla propria famiglia (composta da moglie e tre figli) il ricorrente ha mostrato di recuperare e consolidare il proprio equilibrio psicologico. In tale collocazione lavorativa il ricorrente riusciva anche ad ultimare la costruzione della propria casa in Valgraveglia (SP), iniziata nel 1990.

Tale situazione di benessere si protraeva fino al 1999, quando il ricorrente è stato reimbarcato (dal 12 luglio) sulla Nave Ardito, come addetto alla conduzione del Sistema di Lancio Missili Tartar.

Sostiene il ricorrente che questo imbarco, protrattosi per un anno intero, ha danneggiato profondamente il recuperato equilibrio, a causa del forte stress psicofisico connesso ai pesanti turni di guardia, alle costrizioni e difficoltà tipiche della vita bordo, alla lontananza dalla famiglia, alle grandi responsabilità affidategli, in una situazione di risorse psicofisiche proprie definibile "al limite".

È così che il 28 maggio 2000 il ricorrente, mentre si trovava in navigazione, a causa del forte stress accumulato, è stato colpito da un episodio psicotico acuto; in occasione di questa forte crisi ha manifestato pensieri di tipo persecutorio, convincendosi di essere vittima di un complotto.

A causa di tale accadimento il Comandante ordinava l’immediato sbarco del ricorrente ed il suo ricovero nell’ospedale psichiatrico di Catania, da cui veniva dimesso dopo una settimana con la diagnosi di "reazione di adattamento".

Dopo tale episodio il ricorrente non ha più ripreso servizio effettivo, in quanto giudicato in più occasioni "temporaneamente non idoneo al servizio di m.m." con diagnosi variamente definite (sindrome paranoidea – sindrome delirante cronica – disturbo oggettivo atipico in trattamento neurolettico; cfr. certificati dal giugno 2000 al febbraio 2001).

La Commissione di La Spezia, su denuncia di "aggravamento", riesaminava il 9 agosto 2001 la situazione del ricorrente rilevando l’esistenza di un "disturbo delirante cronico" (verbale n. 5138), riscontrando che si trattava effettivamente di un "aggravamento" di un’infermità già diagnosticata nel 1995 (dalla CMO, con verbale n. 413), qualificando l’aggravamento come "SI dipendente da causa di servizio".

In particolare la CMO, nel 2001, ascriveva il fatto di servizio, quale causa efficiente determinante dell’ aggravamento del disturbo, l’imbarco avvenuto nel 1999 come addetto al sistema missilistico di bordo.

Successivamente, nel maggio 2002, la CMO di II istanza dell’ispettorato di sanità della marina militare di Roma giudicava il ricorrente " permanentemente non idoneo al servizio di m.m."; conseguentemente il ricorrente veniva quindi collocato in pensione (ordinaria).

Poi la CMO dell’ospedale militare marittima di La Spezia, il 29 luglio 2002, confermava la permanente inidoneità al servizio incondizionato e giudicava le tre infermità come dipendenti da causa di servizio, ascrivendole alla quinta categoria tabella A della L. (DPR) 834/81, nella misura massima dell’equo indennizzo (cfr. verbale n. 302 del 29/7/2002). Le 3 infermità che sono state valutate dalla CMO erano le seguenti:

"tratti persistenti di personalità ossessiva in trattamento farmacologico ed ambulatoriale in soggetto con pregressi episodi psicotici" (Già SI);

"disturbo delirante cronico" (SI);

"tratti di personalità paranoidea" (NO).

In particolare la prima patologia (personalità ossessiva) veniva qualificata "aggravamento" del disturbo delirante cronico già riconosciuto dipendente da causa di servizio nel 2001.

A seguito del riconoscimento della sussistenza della causa di servizio il ricorrente con istanza dell’ 8 settembre 2002 formulava domanda per la liquidazione dell’equo indennizzo.

Con il parere qui impugnato il Comitato di verifica per le cause di servizio (operante presso il Ministero dell’economia delle finanze), il 19 marzo 2008, decideva di fornire al Ministero della difesa il parere "sfavorevole" al ricorrente (in contrapposizione ai pareri espressi dalle CMO), ritenendo che:

"L’ infermità "persistenti tratti di personalità in trattamento farmacologico ed ambulatoriale in soggetto con pregressi episodi psicotici" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di psicosi endogena affettiva,, a trasmissione prevalentemente ereditaria, caratterizzata da variazioni cicliche di episodi depressivi e maniacali e, come tale, non suscettibile di essere rapportata al servizio pur considerato in tutti i suoi aspetti, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante".

Il Ministero della Difesa il 2.10.2006 comunicava per conoscenza al ricorrente l’avvenuta trasmissione al Comitato della relazione per il rilascio del parere (cfr. doc. 7 fascicolo Avvocatura, depositato in giudizio il 16.9.2009).

Il Ministero della difesa con proprio provvedimento del 21 novembre 2008 (decreto n. 2764/N) ha recepito questo parere, respingendo la richiesta di equo indennizzo (domande presentate dal ricorrente il 15.5.2001 e 24.9.2002).

Il provvedimento finale è stato poi notificato al ricorrente solo il successivo 15 aprile 2009, come da attestazione di ricevuta depositata in giudizio al n. 10 del fascicolo ricorrente

Con ricorso consegnato per la notifica il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 7/7 il ricorrente ha impugnato il diniego di equo indennizzo nonché gli atti endoprocedimentali, formulando le seguenti censure:

1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 6 e ss. del d.p.r. n. 461 del 29/10/2001 nonché dell’articolo 58 del d.p.r. n. 686 del 3/5/1957 – eccesso di potere per travisamento del dato fattuale giuridico – attività istruttoria carente ed insufficiente -insufficienza ed incongruità della motivazione – manifesta ingiustizia;

2) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 3, 7 e ss. della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per travisamento del dato fattuale giuridico, manifesta ingiustizia ed illogicità;

3) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 7 e ss. del d.p.r. n. 461 del 29/10/2001 nonché degli articoli 7 e ss. della legge 241/1990 – eccesso di potere per travisamento del dato fattuale giuridico, insufficienza della motivazione.

In allegato al ricorso, oltre alla documentazione medica redatta nel corso degli anni, anche da parte delle Commissioni mediche della marina militare, è stata depositata anche una Consulenza medicolegale psichiatrica di parte redatta dal Prof. Socrate Congia.

Il ricorrente formulava inoltre istanza istruttoria in relazione ai titoli ed alle professionalità dei singoli componenti il Comitato di verifica, al fine di valutare se all’interno dell’organismo sussistessero professionalità idonee a valutare le peculiari patologie quali quelle riscontrate al ricorrente.

In ricorso è stata anche formulata richiesta di CTU al fine di acclarare quale sia il disturbo psicopatologico di cui è affetto il ricorrente e se esso possa essere riconosciuto dipendente da causa di servizio, in particolare valutando se il disposto imbarco di un anno (dal 1999 al 2000) possa aver giocato un ruolo di fattore determinante o aggravante, tenuto in considerazione che il ricorrente nel periodo antecedente all’imbarco godeva, invece, di un consolidato benessere.

Inoltre la difesa del ricorrente chiede che il CTU analizzi se i tratti ossessivi di personalità siano caratterizzati da variazioni cicliche di episodi depressivi maniacali e possano evolvere verso un disturbo delirante cronico (prospettazione fornita dal Comitato, ma contestata dal consulente di parte Prof. Congia nella consulenza allegata).

Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanzeComitato di verifica per le cause di servizio.

L’Avvocatura ha chiesto, per quanto riguarda il Comitato, la declaratoria di difetto di legittimazione di tale organismo (in quanto il parere avrebbe natura di mero atto endoprocedimentale); pari richiesta è stata compiuta anche per il Ministero dell’economia e delle finanze, amministrazione alla quale non è riferibile il provvedimento finale lesivo assunto dal Ministero della Difesa.

Per quanto concerne il Ministero della Difesa l’Avvocatura ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto l’attività lavorativa non potrebbe essere ritenuta concausa efficiente e determinate.

All’udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso è stato spedito in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta l’estromissione del Comitato e del Ministero dell’economia in quanto "Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (oggi Comitato per la verifica delle cause di servizio) è privo di legittimazione passiva nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente e/o di liquidazione dell’equo indennizzo, atteso che il parere da esso reso è un mero atto endoprocedimentale privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio" (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 06 maggio 2008, n. 2028).

Il contraddittorio sussiste dunque con il Ministero della Difesa, autore del provvedimento finale di diniego della richiesta di equo indennizzo, conformemente al parere espresso dal Comitato.

Innanzitutto va chiarito che, come affermato dal Consiglio di Stato "La circostanza che il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta da un pubblico dipendente sia vincolante per l’Amministrazione non esclude che il provvedimento da questa adottato e che ad esso si sia conformato possa essere sindacato in sede giurisdizionale sotto il profilo del difetto di istruttoria e carenza di motivazione" (cfr. CS, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1702).

Inoltre "In quanto espressione di un giudizio medicolegale basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, il parere del comitato di verifica per le cause di servizio si sottrae al sindacato di legittimità salve le ipotesi dell’irrazionalità o manifesto travisamento dei fatti" (Consiglio Stato, sez. III, 09 marzo 2010, n. 3827).

Infine "Il Comitato di verifica sulle cause di servizio può legittimamente discostarsi dal giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera e, in tal caso, il suo parere può essere sindacato, in sede di legittimità, solo per palese irragionevolezza." (T.A.R. Molise Campobasso, 12 febbraio 2010, n. 129).

Difetto di istruttoria, irrazionalità ed irragionevolezza che nel caso di specie il Collegio ritiene di riscontrare.

Il Comitato è l’organo deputato, in base all’art. 11 del Regolamento contenuto nel DPR 29 ottobre 2001, n. 461, ad accertare "la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione."

Lamenta, in sostanza, il ricorrente che a causa dell’ imposto imbarco (dal 1999 al 2000) egli avrebbe subìto un forte stress psicofisico ed affaticamento a causa di una pluralità di elementi, in particolare così individuabili:

– gravose responsabilità legate al suo ruolo di conduttore del sistema di lancio dei missili Tartar;

– pesanti turni di guardia in porto e in navigazione;

– costrizioni e difficoltà tipiche della vita bordo (isolamento sociale, mancanza di privacy, compromissione del sonno);

– distacco e allontanamento dalla famiglia.

Il disposto diniego di equo indennizzo del Ministero Difesa si concretizza e si rapporta al parere sfavorevole assunto dal Comitato di verifica che ha negato la sussistenza della dipendenza dal servizio della patologia sofferta dal ricorrente (contrariamente alle CMO che, in precedenza, l’avevano riconosciuta).

La decisione assunta dal Ministero/Comitato non ha considerato però alcuni fondamentali elementi che si traggono agevolmente dal profilo lavorativo del ricorrente.

In particolare la motivazione espressa dal Comitato è incongrua in quanto non considera la storia ed il quadro clinico del ricorrente ed in particolare le modalità di sviluppo della malattia in stretta correlazione allo svolgimento della sua attività lavorativa.

I disturbi deliranti (liquidati dal Comitato come "tara di natura ereditaria") sono in realtà fortemente influenzati da fattori ambientali (come emerge dalla relazione di parte redatta dal prof. Socrate Congia depositata in giudizio, sub doc. 11, sia dalle stesse valutazioni compiute dalle CC.MM.OO.)

Il Comitato ha del tutto ignorato che la grave difficoltà psichica di tipo paranoideo è emersa e si è "aggravata" proprio dopo lo stress accumulato nello svolgimento degli incarichi "a bordo" delle unità navali di assegnazione, che hanno acuito una situazione personale che in altro contesto non dava luogo alla manifestazione della patologia (iniziata come disturbo di tipo depressivo la patologia si è poi aggravata ed evoluta in disturbo con tratti paranoidei).

Risulta dagli atti che prima dell’imbarco del 1999 il ricorrente aveva ristabilito il proprio equilibrio psichico, svolgeva attività di servizio "a terra" e senza l’ausilio/supporto di farmaci.

Il peggioramento della patologia è avvenuto proprio in relazione al disposto imbarco del 19992000 (antecedentemente la CMO nel 1995 qualificava il disturbo come "lieve" e non invalidante, riconoscendo l’idoneità del ricorrente).

Nel 2001 la CMO (dopo lo sbarco forzato) ha riscontrato un effettivo peggioramento/aggravamento del quadro clinico, riconoscendo -in modo determinante- quale causa imputabile il disposto anno di imbarco a bordo della Nave Ardito; affermando esplicitamente che l’imbarco aveva rappresentato "condizione di stress che sicuramente contribuì in maniera determinante a scatenare l’episodio psicotico acuto, durante il quale il sottufficiale sviluppò un disturbo del contenuto del pensiero giungendo al convincimento che a bordo della Unità si stesse complottando verso di lui".

In tale contesto attribuire a "tare ereditarie" la patologia sofferta risulta una valutazione palesemente e macroscopicamente incongrua e non rispondente alle modalità di manifestazione dei disturbi e delle patologie.

E’ irragionevole che nella valutazione del possibile "rapporto di causalità" sia stato del tutto omesso di considerare in che modo possa aver influito nella personalità del ricorrente l’ordine di imbarco del 1999 ed il suo protrarsi, con risveglio e pesante peggioramento della patologia (disturbo delirante/paranoideo).

Oltretutto l’Amministrazione poteva ben riscontrare che in una situazione diversa (attività "a terra") la situazione psichica del ricorrente era pienamente compatibile con l’attività lavorativa; e sarebbe stato forse più opportuno che le istanze presentate dal ricorrente finalizzate al mantenimento del servizio "a terra", con altre mansioni, fossero adeguatamente e meglio valutate, anziché respinte, in considerazione della delicata situazione psicologica soggettiva.

Emerge dunque che l’Amministrazione -ed il Comitato- non hanno adeguatamente valutato ed apprezzato i presupposti e lo sviluppo del quadro clinico in stretta correlazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa, omettendo di considerare approfonditamente le circostanze di servizio scatenanti (e già riconosciute dalla CMO come causa pacificamente determinante).

Oltretutto il Comitato di verifica ha compiuto il proprio giudizio in semplice "sovrapposizione" ai precedenti giudizi delle CMO, favorevoli al ricorrente, non facendosi alcun carico di analizzare le motivazioni fornite dagli organi di prima e seconda istanza, applicando una motivazione per così dire "nuova" (ereditarietà), che neppure trova riscontro nelle certificazioni mediche prodotte.

Apoditticamente è stata in sostanza esclusa qualsiasi incidenza dei fatti di servizio sul determinismo del disturbo psichico. E ciò a fronte di un quadro fattuale ben diverso e sostanzialmente non analizzato.

Come il Consiglio di Stato ha affermato "Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, giudizio che si concreta in una espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito ma censurabile per eccesso di potere in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva".(Consiglio Stato, sez. III, 18 dicembre 2009, n. 2164).

In definitiva il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (diniego e parere del Comitato) e con obbligo di rinnovo del procedimento con adeguato riesame della posizione del ricorrente, alla luce del quadro clinico manifestatosi e rapportato allo sviluppo dell’attività lavorativa e delle sue specifiche modalità (soprattutto valutando le condizioni ambientali imposte con l’imbarco del 1999).

Con adeguata riconsiderazione:

sia del giudizio espresso dalla CMO il 9.8.2001 (anche sulla scorta della visita specialistica neuropsichiatrica eseguita il 7.8.2001, per conto dell’O.M. di La Spezia, dal C.C. Antonio Giovanni Lazzeri) ove si affermava che "la riacutizzazione esitata in "disturbo delirante cronico" è sicuramente da intendersi condizionata dal servizio considerando anche il fatto che il soggetto proveniva da un consolidato periodo di benessere durante il quale aveva interrotto ogni terapia";

sia dalla consulenza specialistica prodotta in giudizio redatta dal Prof. S. Congia, che individua negli stimoli ambientali un ruolo determinate nello scatenamento del fenomeno psicopatologico (come documentato nella letteratura ivi richiamata); precisando inoltre che nessun disturbo bipolare è stato mai riscontrato nel ricorrente (mentre il Comitato faceva riferimento a tale diversa tipologia, caratterizzata da alternanza ciclica di episodi depressivi e maniacali), trattandosi di patologie diverse;

con adeguata valutazione e considerazione del ruolo avuto nella vicenda dell’imposto imbarco nel 1999 sul cacciatorpediniere Ardito che ha implicato un forte isolamento sociale ed allontanamento dalla famiglia (dopo che si era consolidato un periodo di benessere, con il servizio svolto "a terra", e con sospensione di ogni terapia farmacologica).

La delicatezza della valutazione di dipendenza della malattia da causa di servizio è resa ancor più forte ed evidente quando la patologia esaminata afferisce alla sfera intellettiva e psichica, con l’effetto di richiedere un ancor più approfondito esame delle dinamiche e correlazioni fra ambiente / lavoro / scompensi manifestati in situazioni lavorative particolarmente provanti.

Il Comitato avrà dunque l’onere di valutare con adeguatezza e approfondimento il reale vissuto del ricorrente, analizzando e comparando lo sviluppo (aggravamento) della malattia soprattutto in relazione ai tempi ed ai modi di svolgimento della sua attività lavorativa, verificando, in particolare, in quale modo ha inciso l’imposto imbarco (del 1999) nella sua personalità.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero della Difesa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

estromette il Comitato e il Ministero dell’economia e delle Finanze dal giudizio;

accoglie il ricorso, con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, con obbligo di riapertura dell’istruttoria per l’espletamento del procedimento per la liquidazione dell’equo indennizzo;

condanna il Ministero della Difesa al pagamento di 2.000 (duemila) euro per spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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