Cass. pen., sez. I 25-06-2008 (05-06-2008), n. 25706 Procedimento penale – Espulsione dell’imputato straniero – Lesione dei diritti di difesa e di partecipazione al processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29/5/2007 (dep. il 22/8/2007) la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza 4/1/2005 del Tribunale di Terni (altresì revocando il beneficio della sospensione condizionale e dichiarando interamente condonata la pena inflitta) che aveva condannato S.K., riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di mesi due e giorni venti di arresto, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, (omessa ottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartito dal Questore di Terni il 26/3/2003).
La Corte ha ribadito l’opinione del primo Giudice circa la irrilevanza e/o la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta per violazione dei diritti difensivi e dei principi del giusto processo con riferimento al rilascio del nulla osta alla espulsione dello straniero D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 3 bis. Ha altresì ritenuto infondata la eccezione di nullità del detto nulla osta perchè rilasciato dal primo Giudice nonostante la pendenza di altro procedimento per fattispecie analoga, procedimento sospeso in conseguenza di proposizione della indicata questione di costituzionalità, ed ha affermato infine essere priva di fondamento la sostenuta ineseguibilità dell’espulsione a seguito di tale sospensione. Da ultimo, la Corte ha ritenuto del tutto inconsistenti i motivi addotti a spiegazione dell’inottemperanza (mancanza di reddito, impossibilità di acquisto del biglietto aereo, intenzione di sposarsi con una cittadina italiana).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato con atto del 23/11/2007 articolato su quattro motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.K. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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