Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 26 giugno 2009, la Corte di appello di Salerno, sull’appello dell’imputato, confermava la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto D.G. responsabile del reato di evasione e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione.
2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, con cui denuncia:
– la violazione della legge processuale, in relazione alla omessa traduzione per l’udienza del 19 giugno 2009 del processo di appello, non spiegando effetti la rinuncia a comparire effettuata per la citata udienza, per il mutamento, nelle more, del suo status detentionis;
– la violazione della legge penale e il vizio della motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di evasione, posto che il fatto doveva attribuirsi ad un errore interpretativo da parte dell’imputato del contenuto del provvedimento autorizzativo del tribunale di sorveglianza, che stabiliva gli orari nei quali gli era consentito l’allontanamento dal luogo degli arresti per recarsi al posto di lavoro.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondata è la prima censura.
Risulta dagli atti che l’imputato aveva espressamente consentito a che l’udienza del 19 giugno 2009 fosse celebrata in sua assenza. Tale rinuncia produceva quindi i suoi effetti fino a quando non fosse stata revocata, con la manifestazione di una contraria volontà, e ciò indipendentemente dalle vicende relative alla libertà personale (risultando irrilevanti le ragioni che avevano ispirato la scelta processuale dell’imputato di rinunciare a comparire).
Era pertanto onere dell’imputato manifestare in vista dell’udienza, la diversa volontà di essere tradotto. In difetto di una manifestazione in tal senso, correttamente i giudici dell’appello hanno proceduto in sua assenza.
2. In ordine al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha motivatamente escluso un’erronea percezione da parte dell’imputato dell’oggetto dell’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, in considerazione della precisa indicazione per quel giorno degli orari di uscita (dalle 5 alle ore 14) del tutto incompatibili con l’ora in cui l’imputato fu sorpreso fuori del suo domicilio (ore 17,29).
A fronte di tale valutazione, il ricorrente sottopone a questa Corte inammissibili censure circa il contenuto ingannevole di detta autorizzazione, sollecitando una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Va ribadito che al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura delle risultanze processuali o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte di cassazione nell’ennesimo giudice del fatto.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
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