Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 15-06-2011, n. 23986 Pagamento dell’imposta Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 14 ottobre 2010, il Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo per equivalente che grava su titoli, azioni, quote sociali, obbligazioni, immobili (fino alla concorrenza di Euro 6.554.751) intestati a P.G. indagato per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4, 5 e 11. In particolare ed in relazione all’ultimo delitto, i Giudici hanno rilevato che il P. aveva costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto i propri beni immobili, con riserva di proprietà a suo favore, privo di giustificazione e, quindi fraudolento, posto in essere subito dopo una verifica fiscale allo scopo di sottrarsi alla pretesa erariale. Il Tribunale ha ritenuto la sua competenza territoriale, disattendendo una confutazione difensiva, dal momento che la costituzione del fondo, che è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento della obbligazione tributaria e che realizza la condotta fraudolenta, è avvenuto in Latina ; la successiva annotazione in margine all’atto di matrimonio, effettuata in Roma, era, sotto il profilo penalistico, da considerarsi un post- factum. Per quanto concerne l’entità delle imposte evase, il Tribunale ha precisato di non dovere utilizzare le presunzioni tributarie o rimettersi acriticamente alla valutazione degli uffici finanziari, ma di potere utilizzare i verbali della Guardia di Finanza ; in essi erano spiegate le modalità di determinazione della base imponibile in modo coerente e logico.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare rilevando:

– che, in mancanza di annotazione nell’atto di matrimonio, il fondo patrimoniale non è opponibile ai creditori : per cui il primo atto volto a paralizzare la pretesa tributaria del reato di evento e con pericolo concreto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, è avvenuto a Roma con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Latina;

– che l’ammontare del profitto su cui operare il sequestro è stato effettuato con il calcolo presuntivo basato sui metodi propri del sistema tributario non applicabili nel processo penale;

– che il Tribunale non ha affrontato l’argomento della possibilità di operare il sequestro e la confisca in via diretta.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento. Secondo il chiaro tenore del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, commette il reato colui che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, aliena simulatamente i propri beni o compie altri atti fraudolenti idonei a frustrare l’efficacia della riscossione coatta.

Elementi costitutivi della fattispecie sono, sotto il profilo psicologico, il dolo specifico, cioè, il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario; sotto l’aspetto materiale, necessita il compimento di una azione fraudolenta atta a vanificare l’esito della esecuzione tributaria coattiva (che non deve necessariamente essere in atto e si configura come una evenienza futura cha la condotta mira e neutralizzare).

La struttura del reato si presenta differente da quella del d.P.R. n. 602 del 1972, art. 97, comma 6, (sostituita dalla L. n. 413 del 1991, art. 15, abrogata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25) che richiedeva il compimento, dopo la verifica fiscale, di atti fraudolenti che riuscivano a rendere inefficace, totalmente o parzialmente, l’esecuzione esattoriale. Mettendo a confronto le due fattispecie, si evidenzia, tra l’altro,che la vigente non richiede più la vanificazione della pretesa tributaria. Nel nuovo reato dell’art.11, l’evento materiale si trasforma da danno in pericolo essendo sufficiente la idoneità della condotta a raggiungere il fine illecito che il contribuente si prefigura; in tale modo, il Legislatore ha anticipato la tutela penale del bene protetto non limitandolo alla effettiva riscossione dei tributi, ma anche alla conservazione delle garanzie patrimoniale ad essa connesse (Sez. 3 sentenza 14720/2008).

Dal testo della norma, si evince che gli atti fraudolenti non devono essere tali da rendere impossibile il pagamento del debito tributario, ma devono avere la potenzialità di raggiungere tale fine. Da quanto rilevato, deriva che il momento di consumazione del delitto deve essere fissato al compimento di qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l’adempimento di una obbligazione tributaria.

Venendo al caso in esame, si deve rilevare come la fraudolenta costituzione di un fondo patrimoniale sia condotta idonea ad ostacolare il soddisfacimento della pretesa fiscale (Cass. sezione 3 sentenza 582482008).

Sul punto, è esatta la deduzione del ricorrente secondo il quale il fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c., è soggetto alla disposizione dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali,ivi inclusa quella del quarto comma che ne condiziona la opponibilità ai terzi alla annotazione del relativo contratto ai margini dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione ai sensi dell’art. 2647 c.c., è degradata a mera pubblicità – notizia (Sezioni Unite civili 21658/2001).

La Corte non condivide la conclusione che il ricorrente trae da quanto riferito perchè confonde il principio civilistico della opponibilità ai terzi del contratto con le regole che presiedono alla individuazione della competenza per territorio nel giudizio penale.

La condotta antigiuridica è stata commessa ed esaurita a Latina ove vi è stata la costituzione del fraudolento fondo patrimoniale che è già sufficiente per mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma; la trascrizione rende tale pericolo solo più consistente ed ostensibile ai terzi.

La annotazione sull’atto matrimoniale esulava dalla potestà di controllo del Pagano perchè costituisce un atto dovuto che grava su notaio che ha redatto il contratto ; essa, ai fini civili, determina il momento di opponibilità del fondo ai terzi, mentre ai fini penale si traduce, come correttamente rilevato dal Tribunale, in un post factum non punibile.

Per quanto concerne la seconda censura, il ricorrente enuclea una serie di principi che sono esatti, ma non esplicita la ragione per la quale siano d’attualità nel caso concreto nel quale i Giudici hanno espressamente dato atto di non avere tenuto presenti le presunzioni fiscali; in particolare, il ricorrente non segnala gli errori, nel determinare la somma dovuta al fisco, commessi nella ordinanza in esame.

Di conseguenza, il motivo di ricorso pur molto articolato con richiami di dottrina e giurisprudenza, manca della necessaria concretezza.

In merito alla residua deduzione, è appena il caso di rilevare come, trattandosi di un risparmio legate al mancato pagamento delle imposte dovute, sia praticamente impossibile per la pubblica accusa individuare i beni costituenti il profitto del reato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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