Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-06-2011, n. 3700 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con atto del 28.4.2011 Umbria T.P.L. e mobilità s.p.a., nata dalla fusione della società appellante con altre società, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello;

Rilevato che la rinuncia è stata espressamente accettata da tutte le controparti anche con riguardo alla compensazione delle spese del giudizio (salvo alcuni impegni economici presi dalle parti);

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il giudizio estinto per rinuncia;

Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio (restando estranei all’oggetto del presente giudizio gli ulteriori accordi economici intercorsi tra le parti).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara il giudizio indicato in epigrafe estinto per rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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