Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 16-06-2011, n. 24171Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Va premesso che, nei confronti dell’odierno ricorrente, è stato disposto il sequestro preventivo di un’area di cantiere ove si stavano eseguendo lavori edilizi destinati alla realizzazione di un parcheggio pubblico nel sottosuolo dei terreni di proprietà comunale. Il B. era il direttore dei lavori.

Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avanzata (tranne che per una parte previamente dissequestrata – relativa alla messa in sicurezza del (OMISSIS)).

Avverso tale decisione, il B. ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo, come unico motivo, violazione di legge da ravvisarsi nella assenza di motivazione da parte del Tribunale per il Riesame a sostegno della riqualificazione operata.

E’, infatti, accaduto che il Tribunale abbia ritenuto di ravvisare solo un errore materiale nella ordinanza del G.i.p. in cui si legge che le contestazioni mosse erano il D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 181 e 181 bis" ed ha affermato che tale frase andasse letta come contestazione delle norme ambientali previste dal " D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis".

Si obietta, però, che tale lettura in malam partem avrebbe dovuto essere sostenuta da una congrua motivazione considerato che:

1) non sussiste in atti, nè è mai stata rilevata o contestata, una "dichiarazione di notevole interesse pubblico" che sia stata emanata "con apposito provvedimento in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori" come prescritto dall’art. 181, comma 1 bis, lett. a);

2) non sussiste in atti, nè è mai stata rilevata o contestata, l’esecuzione di lavori che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria nè alcuna altra condizione descritta nella lett. b) dell’art. 181, comma 1 bis.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

2. – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

E’ effettivamente logico e ragionevole ritenere che quello del G.i.p. sia stato un errore materiale e che la frase " D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 181 e 181 bis" vada letta come contestazione delle norme ambientali previste dal " D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis".

Censurabile non è, dunque, la correzione di tale errore materiale da parte del Tribunale per il Riesame ma il fatto che la giusta modificazione non sia stata motivata tenendo conto delle caratteristiche della disposizione che si assume violata.

Il vizio che affligge l’ordinanza impugnata è, pertanto, quello di mancanza di motivazione che impone un suo annullamento con rinvio degli atti al Tribunale di Savona per un nuovo esame alla luce dei rilievi appena formulati.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e segg. c.p.p. annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Savona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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