Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-04-2011) 16-06-2011, n. 24388

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Difensore (Avv. L. Cisaro) di C.P. ricorre contro sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, che ha confermato la condanna dell’imputato da parte del Giudice di pace di Gallarate ad Euro 272 di multa ed al risarcimento dei danni alla P.C. P. C.A., nella misura di Euro 600.

I Giudici hanno ripetutamente ritenuto che C., "segretario provinciale della Federazione Autonoma Inquilini", abbia commesso il delitto continuato di ingiuria, facendo pervenire al P., uno degli eredi di P.C.S., che aveva locato ai coniugi B. – Bi. un immobile, una missiva nella quale, chiedendo la restituzione di somme, affermava che i locatari erano stati truffati e che B. gli aveva riferito di essere stato truffato e oggetto di estorsioni.

Il Tribunale ha respinto l’eccezione che P.C. A. fosse legittimato a proporre in proprio la querela, perchè era diretto destinatario della missiva, nella quale era espressamente accusato di truffa ed estorsione, nonchè le questioni subordinate.

Il ricorso deduce: 1 – violazione dell’art. 120 c.p., perchè l’offeso dal reato era C.S., come si evince dallo stesso capo d’imputazione e P. non era l’offeso dal reato, sicchè non poteva proporre querela e costituirsi parte civile in nome proprio, ma solo quale erede; 2 – violazione dell’art. 43 c.p., perchè C. ha scritto la lettera in nome e per conto dei suoi assistiti B. – Bi., da cui aveva ricevuto mandato, senza conoscere le diverse persone, tra cui pure il querelante, cui la lettera era indirizzata, sicchè quale mandatario ha agito in buona fede; 3 – violazione art. 74 c.p.p., perchè P. si è costituito P.C., non essendo legittimato a farlo in nome proprio.

2. Il primo motivo di ricorso risulta fondato ed assorbente.

La risposta che il querelante fosse diretto destinatario della missiva non è decisiva.

L’appello difatti deduceva che tale missiva avesse ad oggetto fatti precedenti la morte della persona che aveva stipulato il contratto con i mandanti dell’imputato. E, a quanto s’intende, non risulta che il querelante, destinatario come gli altri eredi, fosse implicato nei rapporti connessi alla locazione dell’immobile, prima di divenirne proprietario pro quota.

Pertanto le ripetute eccezioni della Difesa richiedevano la risposta sul perchè della querela proposta dal solo P.C. A., viepiù che il querelante si era costituito in giudizio Parte Civile, la qualcosa implicava verifica di legittimazione e causa petendi (3 motivo), per affermarne il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 c.p..

Insomma la condanna risulta apoditticamente connessa all’assenza di continenza delle espressioni per fatti attribuiti non si sa a quale persona, sì da porre addirittura in discussione il titolo del reato, perciò lo stesso tema d’accusa cui deve rispondere la sentenza.

Difatti una cosa è l’attribuzione rivolta alla persona destinataria della lettera, altra quella rivolta ad una persona deceduta, comunicando con i suoi eredi.

La compiuta verifica preventiva, alla luce del tenore della sentenza e della lettera è dunque ineludibile, perchè diversamente non s’intende neanche il fatto costitutivo di reato per il quale si procede. Ad essa provvedere il Giudice di rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *