Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il sig. C. ha proposto ricorso per ottemperanza al decreto decisorio in epigrafe, con il quale la Cotre d’Appello di Roma ha condannato il Ministero al pagamento di somme a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001; ricorso accolto da questa Sezione con la sentenza n. 7488 del 2010, che ha assegnato all’amministrazione il termine per il pagamento di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, avvenuta il 15.11.2010, della decisione, con avvertimento che in caso di perdurante inottemperanza oltre detto termine sarebbe stato nominato un commissario ad acta.
Con atto depositato il 9.2.2011 il ricorrente ha richiesto la nomina di Commissario ad acta.
La richiesta va accolta, non constando che l’amministrazione abbia ottemperato nel termine assegnato né successivamente, nominandosi Commissario ad acta, affinchè provveda in via sostitutiva a dare esecuzione al decreto decisorio della Corte d’Appello indicato in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia.
Le spese di quest’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo, consideratane la semplicità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, o funzionario dal medesimo delegato, affinchè provveda, in sostituzione dell’amministrazione inottemperante, a dare esecuzione al decreto decisorio di cui in motivazione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere al ricorrente le spese della presente fase del giudizio, che liquida in Euro 200 (duecento) oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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