Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 16-06-2011, n. 24151 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 ottobre 2000 il Sig. D.V. è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione in relazione a plurimi episodi di reato di violenza sessuale e di atti osceni per avere in luogo pubblico (autovettura parcheggiata in campagna o presso la pineta di (OMISSIS)) più volte costretto un giovane portatore di handicap psico-fisico a subire e praticare rapporti completi e altri atti sessuali. Alla sanzione penale è seguita la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e al versamento di una provvisionale dell’importo di L. 20 milioni.

Avverso tale sentenza il Sig. D.V. ha proposto appello chiedendo escludersi la sussistenza del reato per difetto di consapevolezza della situazione di minorità della persona offesa e chiedendo che le concesse attenuanti generiche fossero valutate con giudizio di prevalenza, così da poter riprendere in considerazione l’istanza di applicazione della pena formulata in sede dibattimentale.

Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Perugia ha respinto entrambi i motivi. Rileva la Corte territoriale che l’ampio arco temporale e il numero degli episodi escludono che l’imputato potesse non rendersi conto della situazione personale della vittima, che la perizia in atti qualifica come evidente fin dal primo colloquio e che non poteva essere ignota nell’ambito di una realtà locale molto piccola come quella di (OMISSIS). Rileva, poi, come la pena debba ritenersi equa se rapportata alle pene previste dall’allora vigente art. 519 c.p. e come le concesse attenuanti generiche siano state opportunamente riconosciute con giudizio di equivalenza. Di conseguenza, dichiarato prescritto il reato di atti osceni, l’aumento della pena è stata contenuto in quattro mesi di reclusione invece di sei mesi irrogati dal primo giudice, così giungendo alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, molto maggiore di quella proposta con l’istanza di patteggiamento (un anno e otto mesi).

Propone ricorso il Sig. D.V., in sintesi lamentando:

1. vizio di motivazione per avere i giudici di appello omesso di considerare che la vittima prestava regolare attività lavorativa e non presentava segni esteriori di handicap ed omesso di considerare che le iniziative sessuali erano sempre prese dalla stessa vittima, con la conseguenza che difettano gli elementi essenziali del reato previsto dall’art. 519 c.p.. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni della vittima sono rimaste prive di riscontro, così che non vi sono ragioni per superare la coerente versione difensiva;

2. vizio di motivazione in relazione all’entità della pena.
Motivi della decisione

Osserva preliminarmente la Corte che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n. 47289 del 2003, Petrella, rv 226074).

Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l’altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1). argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall’appello".

Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., lett. e) non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l’intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

Tale impostazione è stata ribadita, anche dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e) apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, PG in proc. Vignaroli (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207). Appare, dunque, del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile – 23 giugno 2006. Bosco, rv 234148).

L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso, che si risolve in una diversa valutazione delle prove già esaminate in primo grado e valutate dalla Corte di Appello in modo logico e coerente anche con le conclusioni peritali.

Del tutto generico ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c) il secondo motivo, sia nella motivazione sia con riferimento alla motivazione puntuale adottata dai giudici di merito.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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