Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Gallicano nel Lazio in data 3 maggio 2006 e depositato il successivo 25 maggio, parte ricorrente espone di essere proprietario di un terreno in quel Comune e di avervi realizzato sin dagli anni sessanta un immobile.
In data 10 dicembre 2004 egli presentava istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 per cambiare la destinazione di uso da non residenziale a residenziale del solo piano terra, poiché detto immobile costituiva l’unica abitazione per la sua famiglia oltre che la sede dell’attività di floricoltura in atto svolta.
In data 26 gennaio 2006 il Comando dei Vigili Urbani redigeva un verbale di accertamento dell’avvenuta realizzazione di un ampliamento e di un cambio di uso contestando al ricorrente le modificazioni meglio oltre indicate ed a seguito del quale veniva adottata l’ordinanza al momento gravata, avverso la quale l’interessato propone:
1. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 31 – 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta, errore sui presupposti di fatto e di diritto.
2. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; difetto di motivazione; lesione del diritto di difesa e violazione del contraddittorio e dei principi di ragionevolezza e pubblicità e trasparenza.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per sviamento a causa di errore sui presupposti.
4. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
5. Eccesso di potere per manifesta illogicità e/o contraddittorietà interna all’impugnata ordinanza.
Conclude chiedendo la sospensione in via cautelare dell’ordinanza gravata e l’accoglimento del ricorso.
In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale l’istanza cautelare è stata accolta alla Camera di Consiglio del 15 giugno 2006 nella considerazione della pendenza della domanda di condono.
Con atto del 9 febbraio 2011 si sono costituiti in giudizio i nuovi difensori del ricorrente, i quali, nel far propri tutti i motivi di ricorso, con memoria per l’udienza pubblica hanno però insistito per l’accoglimento del ricorso nella pendenza tuttora vigente della domanda di condono edilizio oltre che per la rilevata sproporzione della sanzione della demolizione rispetto a quella pecuniaria.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato come di seguito verrà precisato.
Con esso il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Gallicano nel Lazio gli ha ingiunto la demolizione di un ampliamento e cambio di uso ad abitazione di un preesistente manufatto ad uso agricolo.
2. Avverso il provvedimento l’interessato ha sostanzialmente opposto che esso risulta del tutto sproporzionato ed irragionevole dal momento che le opere in questione accedono al corpo di una costruzione preesistente ed il Comune ha mancato di valutare che la loro demolizione probabilmente arrecherà danni alla costruzione preesistente. Ha pure sostenuto che in pendenza della domanda di condono il Comune avrebbe comunque dovuto valutare l’irrogabilità della sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria. Con altri motivi ha insistito sul difetto di motivazione del provvedimento, peraltro ineseguibile perché la costruzione risulta sottoposta a sequestro penale.
3. Di tutti gli aspetti prospettati va accolto quello relativo alla circostanza che, in data 10 dicembre 2004, parte ricorrente ha presentato domanda ex art. 32 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Infatti come più volte ribadito dalla sezione (ex multis TAR Lazio, sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669, 2 ottobre 2009, n. 9540) la richiesta di sanatoria impone all’amministrazione di valutare la condonabilità o meno dell’abuso commesso e, si aggiunga, di concludere il procedimento avviato, seppure ad istanza di parte, prima di adottare provvedimenti sanzionatori.
Va pure osservato che l’art. 32, comma 25, del citato decreto legge nel richiamare le disposizioni del capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si riferisce anche all’art. 38 di quest’ultima, stante il quale la presentazione nei termini della domanda di condono edilizio sospende il procedimento per le sanzioni amministrative.
Di conseguenza va ritenuta come sussistente la rilevata illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale prima di avere concluso l’iter avviato dall’interessato con la domanda di condono del 10 dicembre 2004.
Dato l’annullamento del provvedimento impugnato non residua in capo al ricorrente alcun interesse alla trattazione degli altri motivi di ricorso, dal momento che l’Amministrazione comunale dovrà ripronunciarsi sulla vicenda, una volta delibata l’istanza di cui sopra.
4. Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l’effetto va annullata l’ordinanza del Comune di Gallicano nel Lazio al n. 14/06 in data 31 gennaio 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono sopra citata e per il resto va respinto.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione evocata, rilevata anche la soccombenza solo parziale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Gallicano nel Lazio al n. 14/06 in data 31 gennaio 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono sopra citata e per il resto lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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