Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 17-06-2011, n. 24457 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ducia di D.F., avvocato Pietrobon Stefano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Treviso, ricorre la difesa di N.G. deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 192 c.p.p., art. 273 c.p.p., comma 1 e art. 274 c.p.p., artt. 110 e 628 c.p..

L’ordinanza sarebbe viziata per contraddittorietà nella parte in cui afferma la gravità indiziaria e in quella in cui nega la necessità dei riscontri individualizzanti, per confermare l’attendibilità intrinseca della chiamata in correità. Non sono gravemente indizianti le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da M. G. e P.M. perchè generiche e prive di riscontri.

Anche le dichiarazioni rese da S.P. non possono costituire un riscontro alle prime perchè nella sostanza sono un de relato di quanto appreso dal M.. Inoltre le dichiarazioni del P. non sono contestuali ed hanno contenuto ambiguo; quelle del M. sono prive di elementi individualizzanti. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

1.2 La difesa di D.F.R. deduce la mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 125 e 292 c.p.p..

Si duole il ricorrente che l’ordinanza del Tribunale del riesame non riporta in alcun modo le dichiarazioni del P., così interdicendo al giudice di legittimità la valutazione sulla legalità del provvedimento ;nè è sufficiente la mera affermazione della corrispondenza tra le dichiarazioni del P. e del M. senza alcuna specificazione sulla reale consistenza di tale corrispondenza.

Inoltre, l’ordinanza impugnata nulla dice sull’attendibilità delle dichiarazioni di P. e M., soprattutto con riferimento ai parametri fissati dalla corte di legittimità per valutare la credibilità oggettiva e soggettiva dei dichiaranti Non ha valore in tal senso l’affermazione che il dichiarante ha nel contempo confessato di essere autore delle rapine nè l’affermazione dell’assenza di animosità verso i coimputati avvalora la credibilità.

Con il secondo motivo deduce ancora la violazione dell’art. 273 in relazione all’art. 192 c.p.p. perchè non possono essere considerate elementi di prova a tutti gli effetti le dichiarazioni di S. e M. che ammettono di aver appreso dallo stesso P. il ruolo svolto da D.F..

Non risponde al vero che D.F. sia stato direttore di una delle filiali di Banca Antonveneta svaligiata; mentre nell’altra aveva cessato di essere direttore ,sei mesi prima del verificarsi della rapina. Sarebbe così smentito il ruolo di fornitore delle notizie sulla presenza di denaro contante presente in filiale che il P. attribuisce al D.F., che non trova ragionevole conferma neanche nei dati oggettivi costituiti dalle telefonate intercorse tra P. e D.F. prima della rapina del (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso di N. è manifestamente infondato.

2.1 Nella sostanza, il ricorrente lamenta, ma in modo del tutto generico l’inadeguatezza del materiale probatorio, formato prevalentemente dalle dichiarazioni dei correi nelle rapine, a configurare quel valore indiziante necessario a sorreggere la misura cautelare restrittiva.

2.2 Il ricorrente, tuttavia, dimentica i limiti del sindacato del giudice di legittimità. E’ pacifico, in proposito, che ai sensi del disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa valutazione degli atti processuali (Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, De Francesco).

2.3 Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone), (da ultimo, Cass., Sez. 1, 7 febbraio 2003, parte civile Spinelli in proc. Vilella ed altro);

questo valendo, in particolare, per la valutazione sull’attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.

2.4 In tale prospettiva, la decisione gravata non merita censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio di contraddizione o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo.

Cosicchè la doglianza di parte ricorrente, laddove censura la congruità dell’argomentare del giudicante, non può trovare accoglimento, perchè presupporrebbe una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio, qui non consentita : In particolare, giova evidenziare che il giudicante ha sottoposte ad adeguata analisi logica le dichiarazioni, ritenute convergenti, dei dichiaranti, apprezzate, nella loro ritenuta compatibilità, con gli ulteriori elementi di riscontro acquisiti in atti (in particolare, i contatti telefonici tra P. e N. proprio il giorno della rapina perpetrata in (OMISSIS), poche ore prima dell’ingresso dei rapinatori nell’istituto di credito). Nè risultano interventi della difesa sullo specifico punto.

2.5 Il ricorso,pertanto, deve essere dichiarato inammissibile alla dichiarazione conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

3. Anche il ricorso D.F. non merita accoglimento.

3.1 Con il primo motivo, sostanzialmente, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia fatto riferimento esplicito alle singole dichiarazioni del P. e ne abbia dato un giudizio complessivo senza fare riferimento alle singole cose dette. Il motivo di ricorso, così prospettato è inammissibile perchè assolutamente generico.

Il ricorrente avrebbe dovuto allegare o trascrivere in ricorso gli atti che sono alla base del motivo di impugnazione per permettere a questa Corte di poterli autonomamente valutare , così adeguandosi al principio giurisprudenziale di autosufficienza del ricorso (Cass. Sez. 1, n. 6112/2009; Cass.sez. 4 n.37982/2008; Cass. Sez. 1 n. 16706/2008).

3.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, va rilevato che è consolidato orientamento di questa Corte che per l’applicazione di una misura nella fase cautelare del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all’indagato.

3.3 Alla luce di tale orientamento la dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata ,- ben può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l’attendibilità del dichiarante, può essere anche costituito da altra dichiarazione convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il dubbio di reciproche influenze.

3.4 Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l’attribuzione del reato all’indagato: in particolare ha valorizzato specifici elementi le autonome ossia rese indipendentemente le une dalle altre dichiarazioni rese da M. e S. ; la circostanza che il D.F. era effettivamente il direttore di filiale proprio della banca fatta oggetto di rapina ; il traffico telefonico intercorso tra il D.F. e il propalante P., complice nella rapina), apprezzandone correttamente la loro rilevanza e superando le varie discrasie dedotte dal ricorrente sulla base di considerazioni pienamente logiche non suscettibili di censura in questa sede.

3.5 D’altra parte il ricorrente, pur denunciando il vizio di motivazione non si applica, poi, ad individuare specifiche fallevolezze della motivazione ma si limita a fornire un giudizio alternativo delle prove raccolte,inidoneo a configurare la situazione giuridica prevista dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

3.6 Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.. La Cancelleria dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp.att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso di D.F. e dichiara inammissibile il ricorso di N..

Condanna entrambi al pagamento delle spese processuali ed il N., altresì, della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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