Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 22 novembre 2010 il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di P. L., indagato in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, per l’effetto, confermava l’ordinanza in data 19.10.2010 (eseguita il successivo 5 novembre 2010) del G.I.P. del Tribunale di Bari che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere.
P.L. era accusato di aver fatto parte dell’articolazione di Altamura di un sodalizio criminoso capeggiata da Po.An., di cui facevano parte, oltre all’odierno ricorrente, anche il fratello P.F., nonchè O. G., C.V., C.G., C.M., C.A. e C.S..
Con l’ordinanza del 19 ottobre 2010 il G.I.P aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di P.L. quanto alla sua partecipazione alla compagine associativa ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere esclusivamente in relazione al delitto continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 che, alla luce delle effettuate intercettazioni, riteneva corredato da gravi indizi di colpevolezza.
Avverso il provvedimento di cui sopra del Tribunale del riesame di Bari P.L., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio e lo censurava per i seguenti motivi:
1) assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Secondo il ricorrente erroneamente il Tribunale sosteneva che dall’esame delle conversazioni telefoniche intercettate emergerebbe la prova del suo accordo con Ch.Vi. finalizzato a cessioni da parte di quest’ultimo di sostanze stupefacenti, dal momento che non è chiaro che i conversanti parlino di un accordo criminoso le telefonate sono intervenute tra il Ch. e il fratello dell’odierno ricorrente, P.F., nessun sequestro di sostanza stupefacente è stato mai effettuato in suo danno, nè alcun altro coindagato o dichiarante lo ha mai chiamato in correità. 2) Vizio di motivazione in riferimento alla insufficienza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia R.N., in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulla circostanza che le stesse sono assolutamente generiche, essendosi limitato a richiamare quanto asserito dal predetto collaboratore, senza sottoporre le sue dichiarazioni a vaglio critico. Inoltre osservava la difesa che, essendo stato P.L. destinatario di altre due ordinanze cautelari per periodi precedenti a quello di marzo-aprile 2008, ben avrebbe potuto il predetto collaboratore aver fatto riferimento ad attività illecita condotta dal P. in periodi diversi da quelli in esame nel presente procedimento.
3) Difetto di motivazione in riferimento all’assenza di riscontri oggettivi dell’attività di spaccio.
Secondo la difesa del ricorrente sarebbe insostenibile che egli fosse coinvolto in un’avviata attività di spaccio di droga nel periodo (OMISSIS), dal momento che egli era appena uscito dal carcere e comunque ristretto agli arresti domiciliari. I contatti con il Ch. sarebbero stati determinati solo da un rapporto di conoscenza tra i due, mentre ci sarebbe una totale assenza di riscontri oggettivi in merito alla sua effettiva partecipazione a condotte di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 4) Assenza di esigenze cautelari che giustifichino l’applicazione della misura custodiale più afflittiva. Secondo la difesa del ricorrente sarebbe erroneo quanto sostenuto dal G.I.P. e confermato dal Tribunale del riesame secondo cui ci sarebbe un pericolo di recidiva particolarmente intenso determinato dal linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni telefoniche proprio degli elementi delinquenziali più navigati, i quali trarrebbero dall’attività criminosa quanto necessario per la loro sussistenza. Tali circostanze non sarebbero riferibili a P.L., dal momento che egli adoperava un linguaggio assolutamente comune, senza riferimento a traffici illeciti, non era mai stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e inoltre i fatti per cui si procede si riferivano ad un periodo temporale precedente di circa due anni e mezzo rispetto a quello della emissione della misura cautelare, cosicchè i suoi eventuali collegamenti con gli altri indagati dovevano ritenersi interrotti da tempo.
Motivi della decisione
Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi sono infondati, in quanto, in massima parte, non investono profili di illegittimità del provvedimento impugnato, ma lo censurano su aspetti concernenti il merito dello stesso.
Il Tribunale del riesame infatti spiega con chiarezza le motivazioni per cui sussistono in capo al ricorrente P.L. gravi, precisi e concordanti indizi in ordine al reato a lui contestato di cui all’art. 81 cpv. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. I Giudici del riesame evidenziano che gli stessi risultano dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate (in particolare da quella del 16 marzo 2008, seguita poi da quelle in data 26, 31 marzo, 9 aprile 2008 e dalle altre specificatamente indicate), dalle quali si può desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sussisteva un accordo criminoso tra Ch.Vi., che offriva le forniture di stupefacenti e l’odierno ricorrente, che si impegnava a spacciarle sul territorio di (OMISSIS). Evidenziano altresì i giudici del riesame la conversazione telefonica intercettata del 28 maggio 2008, assai importante ai fini della valutazione del ruolo ricoperto da P.L., da cui emergeva che lo stesso, nonostante fosse ristretto in carcere, da un lato continuava a partecipare ai proventi dell’attività di spaccio svolta da Po.An. e, dall’altro, forniva il suo diretto contributo a quell’attività assicurando le forniture di stupefacente ad opera del Ch., per le quali quest’ultimo riteneva essenziale ed imprescindibile la sua garanzia. Nè la sua successiva carcerazione aveva interrotto l’attività delittuosa da lui organizzata, che continuava ad essere gestita dal fratello F. e da Po.An. per quanto atteneva al materiale spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Nè può condividersi l’assunto della difesa secondo cui P.L. non avrebbe utilizzato durante le intercettazioni telefoniche un linguaggio criptico, bensì un linguaggio assolutamente comune, atteso che, come correttamente rileva il provvedimento impugnato, non poteva seriamente dubitarsi che il colloquio telefonico si riferisse alla cocaina allorquando si faceva riferimento alla "signora anziana con i capelli bianchi", che subito dopo diventava una "cosa" che sarebbe arrivata soltanto la settimana successiva.
Non sono pertanto condivisibili le argomentazioni della difesa secondo cui non troverebbero riscontro le dichiarazioni del collaboratore di giustizia R.N. il quale, dopo averlo riconosciuto in una fotografia, aveva affermato di avere conosciuto in carcere P.L. e che costui gli aveva confidato di essere un affiliato del clan Di Casola e di rifornirsi di cocaina da Ch.Vi.. Come ben evidenziato dai giudici del riesame, infatti, il tenore delle molteplici assai indicative telefonate intercettate forniva di per sè riscontro a carico dell’odierno ricorrente alle dichiarazioni del sopraindicato collaboratore di giustizia.
Il Tribunale evidenzia poi, con congrua e logica motivazione, che allo stato risultava adeguata soltanto la misura della custodia in carcere, in considerazione della evidente inaffidabilità di a.L. che ha commesso i reati di cui è accusato proprio mentre era ristretto agli arresti domiciliari e ha continuato a seguire i suoi affari illeciti anche quando era in carcere, dimostrando con il suo comportamento di non tenere in alcuna considerazione tale misura restrittiva gradata.
Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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