Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 22403 Fondo di garanzia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il (OMISSIS) il minore P.G. morì a seguito della caduta della motocicletta Kawasaki sulla quale era trasportato, condotta dal cugino C.V., che alcune ore dopo il fatto dichiarò ai carabinieri di aver perso il controllo del mezzo in un curva a "S" in quanto un autoveicolo non identificato (Fiat Tipo bianca, targata RC), proveniente dall’opposta direzione, gli aveva "tagliato la strada".

La domanda risarcitoria proposta dai congiunti del defunto nei confronti dell’Assitalia Assicurazioni (per il Fondo i Garanzia) fu respinta dal tribunale di Palmi per difetto di elementi probatori idonei a suffragare la tesi che l’incidente fosse stato provocato da un veicolo non identificato.

2.- La Corte d’appello di Reggio Calabria ha, per la stessa ragione, respinto il gravame dei soccombenti con sentenza n. 234 del 2005, compensando a sua volta le spese.

3.- Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione A., R., P.M.G. e S.M.O. affidandosi a sei motivi, cui resiste con controricorso l’Assitalia s.p.a., che ha depositato anche memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha raccomandato che fosse redatta una motivazione semplificata.

2. Sono denunciate violazioni della legge processuale: col primo motivo e secondo motivo per avere la Corte d’appello ritenuto che C.V. fosse incapace di testimoniare; col terzo per averne comunque valutato le dichiarazioni, pur dopo aver affermato che la testimonianza fosse inammissibile; col quarto per la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo, essendosi tanto risolto nella incoerenza logico-giuridico del percorso argomentativo della decisione.

2.1.- Vero essendo che le dichiarazioni del teste sono state apprezzate (e disattese) dalla Corte d’appello, i primi tre motivi sono inammissibili per difetto di interesse: il primo ed il secondo perchè la deposizione è stata valutata nel merito ed il terzo perchè tanto era esattamente quello che i ricorrenti auspicavano.

La circostanza che, a loro avviso, le dichiarazioni del teste si sarebbero dovute ritenere pienamente credibili, evidentemente non attiene al piano del rispetto delle disposizioni processuali che regolano la prova testimoniale e non basta a soddisfare i requisiti i cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, in ordine al quarto motivo, giacchè non necessariamente quell’incoerenza rende privo di ragionevole supporto il decisum.

3.- La decisone in sè è invece censurata col quinto e sesto motivo:

col quinto per violazione dei principi regolanti il processo di valutazione delle prove e col sesto per omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi.

Entrambi i motivi sono infondati.

3.1.- Il quinto poichè non costituisce certo un principio del diritto processuale quello secondo il quale – come sostengono i ricorrenti nella parte finale dell’illustrazione del motivo – una deposizione in tanto potrebbe essere disattesa in quanto fosse intrinsecamente imprecisa, incompleta o contraddittoria, ovvero solo se elementi estrinseci oggettivi fossero tali da escludere l’attendibilità del teste. Il principio del libero apprezzamento non significa bensì arbitrio, ma non pone affatto i vincoli valutativi che i ricorrenti pretendono.

3.2.- Il sesto è infondato poichè le omesse valutazioni che i ricorrenti imputano alla sentenza si infrangono contro il solido impianto argomentativo che la sorregge.

Essi si dolgono (alle pagine d 13 a 15 del ricorso) che non si fosse considerato:

a) che quanto dichiarato dal teste coincideva con le affermazioni da luì rese alle "2,15 della tragica notte dell’incidente" (sterzata a destra, verso il ciglio laterale della strada, a circa 9 metri dall’avvistata autovettura);

b) che era dunque possibile che proprio la vettura non identificata avesse poi arrotato il corpo del povero giovine poi deceduto;

c) che la mancanza di tracce di frenata non lo escludeva affatto;

d) che quella mancanza non escludeva neppure la manovra di sterzata della motocicletta verso il ciglio destro;

e) che l’archiviazione del procedimento penale contro ignoti in esito all’autopsia avallava l’ipotesi che non fossero stati rinvenuti elementi in contrasto con la deposizione del C., che conduceva la moto.

Dopo aver rilevato (a pag. 12 della sentenza) che due testi avevano affermato di aver trovato la grossa moto riversa a terra "quasi al centro della strada", la corte d’appello s’è fatta pieno carico (alle pagine da 16 a 19 della sentenza) delle osservazioni degli attuali ricorrenti, chiarendo del tutto coerentemente che neanche i segni di arrotamento dimostravano "che la causa della caduta a terra dei due giovani fu quella indicata dal conducente della moto" e che essa non fosse invece da attribuire "esclusivamente a distrazione, disattenzione o imprudenza dello stesso conducente".

Si tratta di un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione del tutto adeguata e certamente non reiterabile in questa sede.

4.- Il ricorso è respinto.

Le spese, già due volte compensate, seguono stavolta la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 5.200, di cui 5.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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