T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-06-2011, n. 5483 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento.

La difesa di parte ricorrente con memoria in data 4.4.2011 ha dichiarato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse alla coltivazione del gravame in quanto

1)"…con decreto rettorale 1459 del 29.11.2010 l’Università degli Studi La Sapienza procedeva all’autoannullamento degli atti di esclusione dall’ammissione all’esame di Stato impugnati con ricorso n. 5556/99 e dell’atto prot. N. G127823 del 12.11.99 con il quale la ricorrente, presente anche nel primo ricorso, era stata esclusa dalla sessione di novembre 1999.

2) "….con lettera prot. 2347 del 14.1.2011l’Università La Sapienza specificava che con decreto 1459/2010 " è stato altresì disposto l’annullamento, in via di autotutela, del provvedimento prot. G 127823 del 12.11.99 emanato nei confronti della Sig. P.N., impugnato con ricorso al TAR Lazio RG 15463/1999 instaurato dalla sola Sig.ra P.N….."

Preso atto pertanto 1) dell’avvenuto superamento delle prove di esame, e conseguentemente del conseguimento a pieno titolo dell’ abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, in applicazione dell’art 1 L.4/99 e dell’art 4 L.168/05, nei confronti di parte ricorrente, 2) dell’autoannullamento dell’atto impugnato, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara l’improcedibilità del ricorso indicato in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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