Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
NELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
T.F. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto nei confronti del provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di dissequestro e restituzione del veicolo sequestratogli preventivamente, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1, nell’ambito di procedimento che lo vedeva indagato della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool.
Il tribunale, esclusa qualsivoglia indebita applicazione della normativa sulla confisca "obbligatoria" prevista dal codice della strada, attesa l’epoca di commissione del reato e l’irretroattività della relativa disciplina, evidenziava trattarsi di sequestro preventivo tipico, adottato per eliminare il rischio di recidiva ( art. 321 c.p.p., comma 1), sviluppando le ragioni che fondavano tale rischio (cinque precedenti condanne per il reato di guida in stato di ebbrezza).
Con il ricorso si ripropongono le ragioni già sottoposte al tribunale, sostenendo argomenti che dovrebbero portare ad escludere il prospettato rischio di recidiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l’espresso disposto dell’art. 325 c.p.p., comma 1, solo "per violazione di legge". Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la "mancanza assoluta", o "materiale", della motivazione perchè solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, che prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dell’art. 111 Cost., commi 6 e 7; tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela (tra le tante, Sezione 4^, 16 dicembre 2009, Minuti, non massimata).
Qui, a fronte di una motivazione ampiamente esauriente, giusta soprattutto il fatto che trattasi di provvedimento cautelare, le doglianze si risolvono in opinabili censure di merito, che ripropongono argomenti difensivi che vanno addotti piuttosto nella competente sede di merito, ma non possono trovare ingresso davanti al giudice di legittimità.
L’ordinanza è del resto giuridicamente corretta. Infatti, in disparte ogni approfondimento sulla confisca obbligatoria prevista dalla normativa sulla circolazione stradale che qui non opera, in ragione del tempo di commissione del reato, residua per l’autorità giudiziaria la possibilità di disporre il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., comma 1, nell’ottica cioè della prevenzione del rischio di recidiva (cfr., per utili riferimenti, Cassazione, Sezione 4, 28 maggio 2008, Ammazzini ed altro; nonchè, di recente, Sezione 4, 25 marzo 2010, Iozzia). In tale evenienza, però, il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato il veicolo guidato dal trasgressore, consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, esige che il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità, perchè la legge ha inteso contenere il sacrificio dei diritti patrimoniali dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione connesse al processo penale.
Ciò significa che dovrà motivarsi, avendo soprattutto riguardo a precedenti analoghi illeciti commessi dal prevenuto, sul rischio che la disponibilità del veicolo determinerebbe nell’ottica della prevenzione speciale.
Sul punto, come detto, il giudicante ha sviluppato motivazione più che soddisfacente.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
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