DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2013, n. 109 Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge..

…18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che con
uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
definiti i tempi e le modalita’ di attuazione delle disposizioni del
medesimo articolo 62, che istituisce presso il Ministero dell’interno
l’Anagrafe nazionale della popolazione residente;
Visto l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, il quale prevede che in via di prima applicazione il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 62,
comma 6, e’ adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione;
Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, il quale prevede l’adozione di un regolamento ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, per apportare le modifiche necessarie all’adeguamento del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle
disposizioni introdotte dall’articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Visto l’articolo 3, comma 4, lett. b), del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e
censimento degli italiani all’estero»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante:
«Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’articolo 24
della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989,
n. 323, recante: «Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre
1988, n. 470, sull’anagrafe ed il censimento degli italiani
all’estero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 166, di approvazione del «Regolamento recante il riordino
dell’Istituto nazionale di statistica», ed in particolare l’articolo
2, comma 2, lett. c);
Visto il decreto del Ministro dell’interno 19 gennaio 2012, n. 32,
recante: «Nuovo regolamento di gestione dell’INA»;
Sentito l’Istituto nazionale di statistica, che si e’ espresso con
parere del 18 aprile 2013;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, che si e’ espresso con nota in data 24 aprile 2013;
Acquisita l’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 13
giugno 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 25 luglio 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione dell’ANPR

1. Ai sensi del presente regolamento l’Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) e’ costituita dall’Indice nazionale
delle anagrafi (INA), di cui all’articolo 1, comma quinto, della
legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e dall’Anagrafe degli Italiani
residenti all’Estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n.
470.
2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da trasmettere per il parere al
Consiglio di Stato, sono disciplinate le ulteriori modalita’ di
attuazione della disposizione di cui al citato art. 62 anche con
riferimento al subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali, alle
relative misure di sicurezza, e alle specifiche tecniche concernenti
l’organizzazione e il flusso dei dati.

Art. 2

Modalita’ di funzionamento dell’ANPR

1. L’ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all’articolo 1,
comma 1, garantendo l’erogazione dei servizi resi da tali sistemi.
2. L’ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e
ai gestori o esercenti di pubblici servizi l’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio
domicilio digitale, secondo le modalita’ di cui al decreto del
Ministro dell’interno previsto dall’articolo 3-bis, comma 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’articolo 4
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Le fasi relative all’attuazione dell’ANPR, da completare entro
il 31 dicembre 2014, nonche’ i sistemi di sicurezza, relativi alla
fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al
presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 3

Convenzioni per l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR

1. Le modalita’ di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni
e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi
resi disponibili dall’ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni
aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi
dell’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all’attuazione
del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 23 agosto 2013

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro dell’interno
Alfano

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D’Alia

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 30

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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