nelle persone dei Signori:
LUIGI TOSTI Presidente
SILVESTRO MARIA RUSSO Cons.
STEFANO TOSCHEI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 337/2009 proposto da:
GABRIELLI DANIELE
rappresentato e difeso da:
FERRI AVV. ANTONELLA
con domicilio eletto in FROSINONE
VIA TIBURTINA, 325
presso
FERRI AVV. ANTONELLA
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– del processo verbale del 1.12.08 con il quale la Sottocommissione per la visita medica preliminare del concorso per il reclutamento di n.310 Allievi Marescialli alla Scuola Ispettori della Guardia di Finanza per l’anno 2008/2009, ha escluso il ricorrentedal concorso medesimo per “(…..), è emersa la positività all’ accertamento:Aumento delle IgE.”;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla camera di consiglio dell’8 aprile 2009- relatore il Consigliere Stefano Toschei – per la parte ricorrente l’avv. Antonella Ferri, nonché per l’amministrazione resistente l’avv. dello Stato Giovanni Palatiello;
Visto l’art. 21, comma 7, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;
Premesso che la parte ricorrente ha impugnato l’atto di non idoneità fisica adottato, nei suoi confronti, all’esito della visita medica di revisione in data 1 dicembre 2008, nell’ambito del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 310 allievi marescialli alla Scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza per l’anno accademico 2008/2009;
Considerato che questo Tribunale, con ordinanza n. 129 del 28 gennaio 2009, ha disposto una ulteriore visita di accertamento, demandandone l’espletamento all’Ospedale militare “Celio” di Roma;
Rilevato che dall’esame della documentazione depositata in atti dall’Amministrazione, all’esito della disposta verificazione, emerge con chiarezza che quel collegio medico, all’esito della visita medica alla quale è stato sottoposto il ricorrente in data 24 febbraio 2009, ha rivisto il precedente risultato, dichiarando l’idoneità del concorrente stante “Assenza di allergopatia in atto”, affermando che lo stesso “risulta in possesso del requisito sanitario richiesto per partecipare al concorso per Allievi Marescialli” (così, testualmente, nel verbale di visita medica collegiale redatto dalla commissione medica ospedaliera del “Celio”);
Ritenuto, quindi, che il ricorso non può che accogliersi, stante la fondatezza nei fatti dei motivi di censura dedotti, con annullamento dell’atto impugnato ed ammissione del concorrente alle ulteriori fasi della procedura;
Stimato equo, nondimeno, compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 aprile 2009.
Il Presidente Il relatore ed estensore
Luigi Tosti Stefano Toschei
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it