Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 353/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.353 del 2009 proposto da Enzo Abate rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilia Abate e Maurizio Savioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Augusto Riboty n.23;

CONTRO

la Cassa Depositi e Prestiti spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per ottenere:

A) l’Annullamento:

1) del silenzio rifiuto serbato dall’intimata Cassa Depositi e Prestiti sull’atto di diffida notificato il 3/7/2008;

2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

B) la Condanna della citata Cassa al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 15 aprile 2009 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avvocato di parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L’odierno ricorrente, titolare di un’azienda agricola ubicata in Battipaglia, via Giorgine, cui si accede solo tramite una strada di proprietà comunale, denominata Via Foggia, nel 2003, ha impugnato presso il Tar Campania – Sezione Salerno – il provvedimento con cui il citato comune ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere l’inserimento del progetto di costruzione di Via Foggia nel piano delle opere pubbliche del 2003 aventi natura prioritaria.

Con sentenza n.834/2005 l’adito Tribunale ha accolto il gravame statuendo l’obbligo del citato comune si “definire il procedimento inteso alla realizzazione dell’intervento manutentivo richiesto dal ricorrente nelle sue componenti programmatiche, progettuali ed attuative”.

Non essendo stato adottato alcuna determinazione in merito, il signor Abate ha proposto ricorso per ottemperanza, e il citato Tar con sentenza n.1130/2006 ha accolto il proposto gravame ed ha ordinato al come di Battipaglia di dare attuazione alla sentenza n.834/2005 ed ha nominato, in caso di perdurante inottemperanza, quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Salerno.

Il suddetto Commissario, dopo aver approvato il progetto di costruzione e di messa in sicurezza di via Foggia, ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti la concessione di un finanziamento ad hoc, ma l’istanza, sebbene fosse stata espletata una prima fase istruttoria, è rimasta inevasa.

In relazione a tale comportamento omissivo il signor Abate ha prima diffidato nel luglio 2008 la Cassa a pronunciarsi in merito, e successivamente, ha impugnato il silenzio-rifiuto con il presente gravame, affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt.2 e 3 della L.241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione;

2) Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con l’art.3 della L. n.241/1990 per difetto di motivazione.

Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2009 il ricorso è stato assunto in decisione, ed il Collegio con ordinanza n.354 del 9.3.2009, regolarmente eseguita, ha disposto incombenti istruttori a carico dell’intimata Cassa Depositi e Prestiti.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2009 il ricorso è stato nuovamente assunto in decisione.

DIRITTO

Il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Al riguardo, premesso che l’istanza tesa alla concessione del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti è stata presentata dal Commissario ad acta nominato con sentenza 1130/2006, in sostituzione del comune di Battipaglia che era rimasto inadempiente nel dare attuazione alla sentenza n.834/2005, ne consegue che il presente giudizio doveva essere attivato dal citato Commissario ad acta, atteso che il gravato silenzio-rifiuto risulta essere direttamente lesivo dell’interesse del comune di Battipaglia ad ottenere il richiesto finanziamento.

Né in tale contesto, risulta conferente l’avvenuta presentazione da parte dell’odierno ricorrente dell’atto di diffida considerato che :

a) ai fini della formazione del silenzio rifiuto impugnabile non è più necessaria alcuna diffida ad adempiere, come stabilito dall’art. 2, co. 4 bis, l. 241/1990;

b) in ogni caso l’atto di diffida doveva essere formalmente presentato dal soggetto che aveva presentato l’originaria istanza rimasta inevasa e che era stato direttamente leso dall’inerzia dell’amministrazione.

In definitiva, avendo il ricorrente agito per far valere in nome proprio un interesse specifico del comune, la presenta controversia riguarda un caso di sostituzione processuale, per pacifica giurisprudenza non consentita nel giudizio amministrativo (CGA, n.65/1980).

Né, peraltro, al fine di giustificare la sussistenza di un autonomo interesse del signor Abate a contestare il silenzio rifiuto, risulta conferente la circostanza che quest’ultimo aveva precedentemente impugnato, ottenendone l’annullamento, il diniego di inserire il progetto di costruzione di Via Foggia nel piano delle opere pubbliche del 2003 aventi natura prioritaria, trattandosi di una vicenda del tutto diversa da quella cui si riferisce il gravato silenzio-rifiuto, il quale, riguardando una modalità della provvista dei fondi necessari per l’esecuzione del citato progetto di costruzione, risulta essere, quindi, direttamente lesivo dell’interesse dell’ente comunale.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.353 del 2009, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici:

Dr. Bruno AMOROSO – Presidente

Dr. Domenico LUNDINI – Consigliere

Dr. Giuseppe SAPONE – Consigliere, estensore

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

RIC. N.353/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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