nelle persone dei Signori:
ELIA ORCIUOLO Presidente
DOMENICO LANDI Cons.
GIUSEPPE ROTONDO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 24 Aprile 2009
Visto il ricorso 197/2009 proposto da: GRIMALDI SALVATORE rappresentato e difeso da: VIGLIONE AVV. GIANCARLO con domicilio eletto in ROMA – VIA OVIDIO, 32 presso il suo studio
contro
MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA – VIA DEI PORTOGHESI, 12
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento del Ministero della Difesa – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del 27.10.2008 con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.015 volontari in ferma prefissata quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1) pubblicato su G.U. – 4ª s.s. – n. 71 del 07.09.2007; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 67-c/2009 del 21.01.2009;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 16 aprile 2009;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;
Udito il relatore Cons. GIUSEPPE ROTONDO e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Viglione;
In limine, il Collegio dà atto che sussistono i presupposti per la definizione in forma semplificata della controversia ai sensi dell’art. 9 della L. n. 295/2000, e di tale possibilità è stato dato avviso in udienza.
Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di aver partecipato al concorso per il reclutamento di 4015 volontari in ferma prefissata quadriennale riservato ai VFP1 – ha impugnato il giudizio con il quale la commissione “dopo ulteriore colloquio di approfondimento con il candidato, assegna la valutazione di scarso alla seguente caratteristica: motivazione e valori professionali, relativamente al ruolo VFP4 nell’Esercito”.
L’interessato deduce un unico, articolato motivo di ricorso per eccesso di potere sotto vari profili. Come seguono le censure:
a)alcun riferimento viene reso dalla commissione alle ragioni che la hanno indotta ad adottare un simile giudizio;
b)l’attività svolta dal ricorrente non si concilia con la motivazione posta dalla P.A. a sostegno del giudizio di inidoneità avendo, l’intimata amministrazione, tributato al ricorrente, un encomio, un elogio nonché la qualifica di “eccellente” ed essendo risultato, il Grimaldi, primo tra i 660 vincitori del concorso per l’arruolamento quale VFP1.
Con ordinanza 67/2009, la Sezione ha chiesto documentati chiarimenti all’amministrazione.
All’esito dell’incombente, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali deduce un unico, articolato motivo di ricorso per eccesso di potere sotto vari profili:
a)contraddittorietà, interna ed esterna, del giudizio;
b)incomprensibilità della motivazione.
Il ricorso è infondato.
Si legge nel giudizio che “Il candidato, durante il colloquio di approfondimento con la commissione, non riesce a fornire adeguate ed esaurienti spiegazioni relativamente alla propria scelta. La motivazione, così come emerge al Questionario, informativo,. Si basa su idee astratte circa l’organizzazione ed il ruolo a concorso (es. vuole dare il meglio di sé, aiutare i cittadini, ecc…) e non è in grado i esprimere una scelta e di prefigurare degli obiettivi da raggiungere all’interno della Forza Armata”.
Il verbale è, dunque, adeguatamente motivato in relazione a quelle che sono state le ragioni specifiche in base alle quali la commissione ha giudicato il ricorrente non idoneo sotto il profilo “motivazione e valori professionali”.
Quanto alla congruenza della motivazione, la commissione ha fatto leva sulle risposte fornite dal candidato al questionario informativo, segnatamente le risposte alle domande 5), 9), 19), 22) e 23). I risultati sono stati ritenuti – secondo un giudizio di valore relativo, immune da macroscopici vizi logici e di ragionevolezza – non compatibili con quanto richiesto dall’Organizzazione. La commissione ha pertanto proceduto ad effettuare un ulteriore colloquio collegiale con il candidato al fine di approfondire alcune risposte date nel Questionario informativo relative all’aspetto motivazionale.
Nel corso del colloquio, come riferisce la stessa amministrazione, il ricorrente non ha evidenziato adeguate capacità di rielaborare le proprie risposte ai test relativamente alle criticità palesate nel questionario informativo. La commissione ha approfondito la caratteristica in esame facendo applicazione dei criteri presenti nella “Cartella per la valutazione attitudinale” raffrontando gli esiti del colloquio collegiale con la definizione propria che lo Stato Maggiore Esercito ha dato alla caratteristica “Motivazione e valori professionali”.
Ebbene, tenuto conto del puntuale e rigoroso iter istruttorio seguito dall’amministrazione e delle risposte fornite dal candidato (inadeguate a superare le criticità emerse nel corso del Questionario informativo), s’appalesa immune dai dedotti vizi di illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione il giudizio di non idoneità reso dalla commissione.
Mostrare una scarsa conoscenza del contesto militare riguardo ai compiti da svolgere ed i settori di impiego implica una non maturata consapevolezza della vita militare, una scarsa attenzione alla medesima, segni di una non piena condivisione dei reali obiettivi perseguiti dalle FF.AA.. Palesare una propria disponibilità all’impiego lavorativo non di gruppo (risposta alla domanda n. 9), senza una successiva, adeguata rielaborazione della risposta nel corso del colloquio collegiale, denota, obiettivamente, scarsa dimestichezza con la peculiarità dell’ambiente militare, anche qui in grado di supportare ragionevolmente il giudizio negativo espresso dalla commissione in punto di “motivazione e valori professionali”.
Il Collegio, dunque, non ravvede sussistenti nel giudizio impugnato i rubricati vizi; neppure coglie la censurata contraddittorietà con il curriculum di servizio attesa l’incomparabilità tra il comportamento funzionale all’adempimento di obblighi e doveri di servizio (coperto da un giudizio storico, cui può seguire, del caso, una sanzione disciplinare) e le motivazioni professionali che il candidato deve mostrare di possedere siccome caratterizzate da valutazioni più complesse e di natura prognostica.
Quanto all’asserito contrasto dell’impugnato giudizio con la posizione in graduatoria conseguita nel concorso come VFP1, il raffronto s’appalesa inconferente, ovvero inappropriato, ove si tenga conto della natura e consistenza delle caratteristiche monitorate dalla commissione ben potendo il candidato avere smarrito o depauperato, strada facendo, le originarie motivazioni che lo avevano incuriosito e/o interessato, in un primo momento, alla vita militare (VFP1).
Neppure fondate s’appalesano le censure di contraddittorietà introdotte con i motivi aggiunti.
La procedura di valutazione prevede una prima fase che si svolge su test e questionari informativi, all’esito dei quali il consulente psicologo traccia una cartella di valutazione attitudinale del candidato. Ma ciò non è ancora sufficiente, essendosi solo tracciata la personalità del soggetto quanto alla sua capacità di relazionarsi, in via generale, con sé stesso ed all’esterno. Occorre, successivamente, accertare, sia pure sulla scorta degli elementi valutativi emersi nella fase precedente, l’attitudine (questa volta specifica) del candidato a svolgere una determinata attività. A tal fine, la disciplina prevede che il livello di personalità, la capacità di autocontrollo, il senso della responsabilità, la capacità critica e di autocritica nonché il livello di autostima siano appurate in relazione alle specifiche finalità del tipo di servizio richiesto; orbene, a questi accertamenti è preposta, e non poteva essere altrimenti, una commissione composta non già da medici, bensì, da periti selettori dello stesso Corpo che deve procedere al reclutamento. Tale commissione ha il compito di approfondire le criticità emerse dai test e questionari informativi ma il suo compito non è quello di doppiare la valutazione espressa dal consulente psicologo, a guisa che tra le due valutazioni vi debba essere un rapporto di consequenzialità diretta (fondante, questa sì, un’esigenza di coerenza), bensì quello di esaminare il candidato (recte, la sua personalità) in relazione alla specifica finalità del tipo di servizio da svolgere.
Ebbene, la commissione, unico soggetto competente ad esprimere questa valutazione finale, ha giudicato il ricorrente non idoneo sulla scorta di congrui elementi di fatto come sopra passati in rassegna.
Nessun profilo di contraddittorietà, dunque, nel comportamento dell’amministrazione.
In ordine all’elogio ed al giudizio di eccellente conseguiti dal ricorrente nel corso del 2008 (in servizio, si badi, come VFP1), il Collegio osserva che essi si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo (giudizio attitudinale) ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.
In conclusione, il ricorso in esame è destituito di giuridico fondamento mentre le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in esame.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 24 Aprile 2009, in Camera di Consiglio.
il Presidente
il Consigliere, est.
N.R.G. 197/2009
N.R.G. «RegGen»
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it