Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 21-06-2011, n. 24871 Armi da taglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4.2.2010, la corte di appello di Messina ha confermato la sentenza 25.9.08 del tribunale per i minorenni della stessa sede, con la quale M.E. è stato condannato, con la diminuente della minore età equivalente all’aggravante, alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione, perchè ritenuto colpevole del reato di lesioni aggravate, per aver causato a B.M., colpendolo con un coltello, lievi ferite da taglio al fianco, alla spalla sinistra, al deltoide e all’avambraccio destri, dalle quali è derivata una malattia giudicata guaribile in 8 giorni. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 52 c.p.: la corte di merito ha escluso la sussistenza dell’esimente della legittima difesa, per difetto del requisito della necessità di difendersi, in quanto, a fronte del B. armato di bastone, che voleva farsi ragione da sè per gli schiamazzi provocati da lui e dai suoi amici, avrebbe potuto allontanarsi ,per evitare lo scontro; ha inoltre affermato la sproporzione tra la reazione del minore e la minaccia del B. di far uso del bastone. Questi argomenti sono smentiti da una pluralità di dati processuali, che corroborano la tesi difensiva: il riferimento è alla circostanza che il M., dall’esile fisico, fece uso del coltello di piccolissime dimensioni, dopo che il B. aveva colpito lui e i suoi amici e alla natura superficiale delle ferite, nonostante il potenziale micidiale dello strumento utilizzato per la difesa.

2. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 62 bis c.p.: la corte non ha tenuto nel dovuto conto le argomentazioni difensive espresse sul punto nei motivi di appello :

la giovane età; la totale assenza di precedenti penali e di pendenze giudiziarie; la superficialità delle ferite, sintomatiche della volontà di difesa e non di offesa.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto non sono fondate le argomentazioni in gran parte già prospettate nei motivi di appello.

Correttamente la corte di merito ha posto in evidenza come il giovane, a fronte, del comportamento illecitamente minaccioso del B., si è trovato dinanzi a un bivio decisionale: porre fine allo schiamazzo sotto l’abitazione di costui ed allontanarsi pacificamente e dignitosamente, oppure accettare "la sfida" e ingaggiare uno scontro armato (sia pure di limitata potenzialità lesiva). Come è noto, il M. ha scelto la seconda ipotesi e ha colpito ripetutamente, in più punti, il corpo dell’avversario, cagionando così le ferite refertate. In tal modo si è posto nettamente al di fuori dell’area della difesa legittima, che presuppone, nella reazione violenta, la connotazione di unica e insostituibile condotta di difesa della propria persona E’ stata correttamente rilevato, che il giovane ,non solo ha cercato lo scontro e le evitabili lesioni dell’incolumità fisica del B., ma anche, a fronte del pericolo a cui si è volontariamente esposto, colpendo ripetutamente il B., ha scelto di andare al di là del minimo imposto dalla particolare contingenza per tutelare la propria incolumità, ha scelto di violare la doverosa proporzione tra danno incombente e concreta reazione.

Quanto alla scelta dei giudici di merito di negare la concessione delle attenuanti generiche, al di là della considerazione concernente la sussistenza del potere discrezionale del giudice, che non è tenuto a una disamina di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli per la tesi difensiva, va rilevato che la corte ha delineato una descrizione della gravità del fatto (ripetute ferite al corpo del B. con un coltello) e della capacità a delinquere del M. (incline a commettere atti di violenza contro la persona), chiaramente incompatibili con un minore trattamento sanzionatorio.

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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