Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano n. 3236/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 220/2009 proposto da:

MARIO NEGRI, in qualità di titolare dell’esercizio denominato LUMINAL, rappresentato e difesa dall’avv. Antonia Rita Augimeri, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Via Manzoni, 46;

contro

la QUESTURA DI MILANO, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli uffici della stessa in Milano, via Freguglia 1

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del decreto emesso dal Questore di Milano in data 24 gennaio 2009 e notificato in data 26 gennaio 2009 con il quale è stata disposta la sospensione per giorni dieci della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico “Luminal”;

Visto il ricorso notificato in data 27 gennaio 2009 e depositato in pari data;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

viste le memorie difensive delle parti;

uditi alla camera di consiglio del 19 febbraio 2009, relatore il pres. Domenico Giordano, l’avv. Francesca Cotani, in delega, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Francesco Vignoli per l’amministrazione resistente;

visti gli atti tutti della causa;

ritenuto quanto segue in:

FATTO e DIRITTO

1) Con decreto del 24 gennaio 2009 il Questore di Milano ha disposto la sospensione, per dieci giorni, della licenza per l’esercizio dell’attività di trattenimenti danzanti presso il locale pubblico denominato “LUMINAL’” sito in Milano via Monte Grappa 14, sulla base del presupposto che l’esercizio costituisse concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Al riguardo, il provvedimento ha menzionato gli interventi effettuati dal personale operativo in merito ad episodi di violenza verificatisi presso il suddetto esercizio e, in particolare, ad aggressioni nei confronti di avventori riconducibili a personale dipendente, addetto alla sicurezza della discoteca.

2) Con il ricorso in epigrafe il soggetto titolare della licenza sospesa ha chiesto l’annullamento del decreto sopra menzionato.

Lo stesso espone di essersi adoperato al fine di garantire condizioni di sicurezza all’interno della discoteca, mediante l’installazione di telecamere a circuito chiuso e avvalendosi dell’operato di personale che avrebbe contribuito all’arresto di numerosi spacciatori che frequentano la zona.

Deduce, a sostegno del ricorso, l’illegittimità dell’atto impugnato perché adottato senza tenere conto delle osservazioni contenute nella memoria depositata a seguito della comunicazione di avvio del procedimento; tale omissione risulterebbe confermata dal tenore del decreto impugnato che contiene un riferimento alla diversa memoria difensiva presentata in data 23 luglio 2008 nell’ambito di un distinto procedimento amministrativo. Osserva, inoltre, che il decreto sarebbe totalmente carente di elementi idonei a consentire la precisa individuazione delle circostanze in cui si sarebbero verificati gli eventi contestati, quali le date degli interventi, i nomi dei soggetti coinvolti, i nomi del personale del locale presente agli accadimenti; secondo l’esponente dovrebbe poi ritenersi assai improbabile che alcuno degli addetti possa aver tenuto comportamenti minacciosi nei confronti degli avventori, tenuto conto che all’orario dell’intervento delle Forze dell’Ordine indicato nel decreto (h.5,00 del mattino) il locale è già chiuso al pubblico; da ultimo il ricorrente fa osservare che nei pressi della discoteca, oltre a numerosi esercizi pubblici presenti, staziona un camioncino adibito a commercio ambulante di bevande alcoliche, che è divenuto ritrovo abituale di spacciatori e di alcolizzati, le cui discussioni frequentemente degenerano in violenti risse, i cui esiti sarebbero stati arbitrariamente addebitati all’esercizio Luminal.

Con decreto presidenziale n. 111 del 27 gennaio 2009 è stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata contestualmente al ricorso, ai sensi dell’art.21 l.n.1034/71, come modificato dall’art.3 l.n. 205/00.

L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto con memoria e ha depositato documentazione istruttoria.

Alla camera di consiglio odierna, fissata per la trattazione della domanda cautelare, le parti sono state rese edotte della possibilità di immediata definizione del giudizio.

3) Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificato dall’art. 9 l. 21 luglio 2000 n. 205), adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante la completezza dell’istruttoria, l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio.

Il ricorso è invero manifestamente infondato.

4) L’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 con cui è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, stabilisce che “il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose”, ovvero nel caso in cui l’operatività dell’esercizio stesso possa, comunque, costituire “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

I presupposti per l’adozione del provvedimento non sono tassativamente tipizzati in quanto è in facoltà del questore attivare la misura della sospensione non solo in presenza di tumulti o gravi disordini ma in ogni circostanza nella quale la predetta autorità, in base al suo apprezzamento discrezionale, ravvisi “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini”. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere anche revocata.

Ne consegue che l’apprezzamento della sufficienza o meno di un episodio criminoso ad integrare i presupposti per la tutela dell’ordine pubblico rientra nella discrezionalità amministrativa dell’organo preposto, la cui valutazione non è suscettibile di censura se non per profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o insussistenza delle circostanze di fatto poste alla base della motivazione.

La norma autorizza la sospensione della licenza di un esercizio pubblico che rappresenti comunque pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Ai fini della legittimità della misura, che ha finalità cautelari, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire.

Sulla scorta di tale premesse può procedersi all’esame delle censure formulate nel ricorso.

5) Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di sospensione della licenza che assume essere stato adottato senza tener conto delle osservazioni contenute nella memoria depositata a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.

La censura non ha fondamento.

Il decreto impugnato identifica la memoria difensiva del ricorrente, attraverso il riferimento alla sua data di presentazione che è fatta risalire ad un tempo anteriore (23 luglio 2008) a quello di notifica (11 gennaio 2009) della comunicazione prescritta dall’art. 7 l.n. 241/90.

A fronte di tale indicazione, frutto di un evidente e riconoscibile errore materiale, il decreto mostra tuttavia di aver correttamente considerato gli argomenti esposti nella memoria procedimentale, la cui tesi difensiva viene esposta come volta a sostenere l’estraneità del titolare e dei suoi dipendenti ai contestati episodi di violenza.

Tale è effettivamente il contenuto delle osservazioni prospettate nello scritto difensivo, e non a caso riprese anche nel ricorso in esame, con cui l’interessato ha escluso che in relazione alle circostanze poste a fondamento del provvedimento di sospensione “vi sia stata la benché minima partecipazione attiva da parte del titolare della licenza (e) dei suoi collaboratori o dipendenti.”

In proposito il Collegio, pur concordando sulla inderogabile necessità che le deduzioni difensive siano prese in debita considerazione dall’Autorità procedente con conseguente obbligo di indicare le ragioni che l’abbiano indotta a disattenderle, osserva tuttavia che tale onere motivazionale non richiede una puntuale confutazione delle argomentazioni svolte nella memoria e non deve essere ispirato a canoni di rigore analitico, essendo sufficiente che da una lettura complessiva del provvedimento emergano le ragioni sulla cui scorta l’amministrazione si sia determinata a non accogliere quanto rappresentato dall’interessato, tenuto conto che, ai fini della legittimità del provvedimento, rileva unicamente la congruità della decisione e della motivazione in relazione alle risultanze istruttorie acquisite al procedimento.

Orbene, nel caso di specie, dai molteplici elementi richiamati nel provvedimento impugnato – nel quale comunque si dà atto della memoria prodotta dall’esponente – è possibile ricavare in modo piuttosto agevole (come si avrà modo di precisare in seguito) le ragioni per cui le deduzioni del ricorrente non sono state ritenute idonee ad impedire l’adozione della sospensione.

6) Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la determinazione di sospendere l’attività è stata adottata in totale assenza degli elementi atti ad identificare precisamente le circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbero verificati gli “spiacevoli episodi”.

Anche questa censura è del tutto destituita di fondamento.

Il decreto è stato adottato a seguito di tre interventi effettuati dalle Forze dell’ordine presso l’esercizio nelle date indicate nel provvedimento, il quale rinvia alle relative annotazioni di servizio che sono state redatte in tali occasioni e che sono state depositate in giudizio. Da esse risulta quanto segue:

– in data 8 dicembre 2008, a seguito di una segnalazione pervenuta al 113, una pattuglia della Squadra Volante si recava presso l’esercizio in questione dove rinveniva due avventori della discoteca, compiutamente identificati, i quali “si presentavano agli operanti col viso tumefatto e sanguinante ed accusavano forti dolori in varie parti del corpo”. I malcapitati riferivano agli operanti di essere stati selvaggiamente percossi con calci, pugni e un bastone da alcuni “buttafuori”, successivamente identificati in Bonavita Ciro, titolare di un’agenzia di sicurezza, e nei suoi dipendenti Calagiore Antonio e Beleshi Fatjon, quest’ultimo rinvenuto nel guardaroba del locale dove si era rifugiato nell’intento di sottrarsi ai controlli degli operanti. Nell’annotazione di servizio si precisa che i fermati, pur negando di svolgere mansioni di addetti alla sicurezza della discoteca, venivano trovati in possesso di radioline portatili ricetrasmittenti e dei timbri usualmente utilizzati per contrassegnare gli avventori in uscita dal locale, al fine di consentirne il successivo rientro. Le violenze perpetrate in danno degli avventori ne rendevano necessario il ricovero in ospedale, dove venivano accertate contusioni multiple al volto e frattura delle ossa nasali;

– in data 21 dicembre 2008, la Centrale operativa disponeva l’invio di una pattuglia presso il locale notturno dinnanzi al quale era stata segnalata una violenta rissa, sedata per l’intervento di altri operatori della Polizia di Stato, per uno dei quali si era reso necessario il ricovero in nosocomio a causa di una brutale testata al volto sferrata da soggetto rimasto sconosciuto;

– un ennesimo intervento si rendeva necessario in data 1 gennaio 2009. In tale occasione il denunziante riferiva di essere stato aggredito da personale del locale notturno, descritto come un uomo giovane vestito completamente di scuro, che per impedirgli l’accesso al locale “lo aveva spintonato e una volta a terra colpito con un calcio al viso, provocandogli una perdita di sangue dal naso”; nel rapporto di servizio si precisa che le condizioni del dichiarante rendevano necessario l’intervento di un’autolettiga per prestare le prime cure alla vittima.

Le dettagliate indicazioni contenute nelle annotazioni di servizio, alle quali rinvia il decreto impugnato, consentono di identificare con precisione le date degli interventi, i soggetti coinvolti e gli addetti alla sicurezza del locale responsabili delle aggressioni; le risultanze depositate in giudizio, e non contestate dal ricorrente, smentiscono il rilievo secondo cui la sospensione della licenza sarebbe stata disposta senza il preciso accertamento delle circostanze di fatto.

Non sembra dubbio al collegio che un quadro così allarmante di ripetuti episodi di gravi violenze denoti come il locale in questione costituisca fonte di concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, rendendo necessaria l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza, per l’esigenza di evitare il verificarsi di ulteriori avvenimenti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, dovendo prevalere sull’interesse del gestore alla prosecuzione dell’attività la finalità dissuasiva indotta dalla temporanea chiusura dell’esercizio.

Deve, infine, essere contrastato il tentativo di ascrivere la responsabilità degli episodi di violenza alla presenza, in prossimità del locale notturno, di un esercizio in forma ambulante adibito alla vendita di bevande alcoliche, tenuto conto che tutti gli accertamenti di polizia riferiscono indiscutibilmente le condotte illecite al personale in servizio presso il locale, senza operare alcun accenno all’esercizio ambulante nemmeno quale occasione o concausa degli accadimenti; in proposito, come giustamente rilevato dalla difesa erariale, l’asserita estraneità degli addetti alla sicurezza è smentita dallo stesso comportamento del gestore, il quale – successivamente al verificarsi degli episodi di cui trattasi – si è determinato ad affidare ad altra agenzia il servizio di sicurezza del locale.

In ogni caso, si rammenta che, ai fini dell’applicazione della misura della sospensione della licenza di pubblico esercizio, prevista dall’art.100 T.U.L.P.S., è sufficiente il solo pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, restando irrilevante l’assenza di responsabilità del titolare della gestione dell’esercizio, La necessità di evitare, in radice, possibili fonti di pericolo rende ininfluente la mancanza di colpa del soggetto, che pure viene direttamente inciso dal provvedimento, e appare del tutto conforme ai principi dell’ordinamento, i quali consentono che – nei casi previsti – possano sacrificarsi anche interessi di persone eventualmente incolpevoli.

Come già rilevato, la misura riveste infatti carattere cautelare e non ha finalità punitive della condotta del gestore, i cui interessi sono destinati a recedere a fronte delle esigenze di tutela di beni di valore primario, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, il cui pregiudizio può compromettere l’ordinato svolgimento della vita della comunità.

5) In conclusione, il ricorso è infondato in tutti i suoi profili e deve essere respinto.

Le spese, come di regola, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 220/09 così dispone:

– respinge il ricorso in epigrafe;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 1.750,00 oltre IVA e CPA, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano il 19 febbraio 2009 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano – pres. est.

Pietro De Berardinis – 1 ref.

Dario Simeoli- ref.

il Presidente estensore

Ric. n. 220/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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