Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 22-06-2011, n. 25131 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 4 ottobre 2010 il Tribunale di Savona applicava nei confronti di G.A. e Gi.Fa., imputati entrambi dei delitti di porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo clandestina e, il solo G., anche del delitto di ricettazione, la pena concordata fra le parti di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa nei confronti di G. A. e di un anno, otto mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa nei riguardi di Gi.Fa..

Ai fini del calcolo della pena il reato più grave veniva individuato in quello previsto dalla L. n. 497 del 1974, art. 12, in relazione al quale venivano applicate "l’attenuante" di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 14 e, inoltre, le attenuanti generiche. Sulla pena così determinata venivano computati l’aumento per la continuazione e, infine, la diminuzione di un terzo per la scelta del rito.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ( art. 569 c.p.p., comma 4) il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, il quale lamenta: a) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione dell’arma come comune da sparo, tenuto conto della sua clandestinità; b) violazione della legge penale in relazione alla qualificazione dell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 497 del 1974, art. 14 quale circostanza attenuante, piuttosto che come specifica ipotesi di reato con corrispondente autonomia della relativa sanzione.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore generale è fondato nei limiti di seguito indicati.

1. In via preliminare il Collegio osserva che, in tema di applicazione della pena concordata fra le parti, l’attività di verifica della correttezza della qualificazione giuridica dell’imputazione e delle legalità della pena irrogata è compito essenziale del giudice.

Sotto il primo profilo il controllo è necessario, affinchè l’istituto previsto dall’art. 444 c.p.p. non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell’art. 444 c.p.p. e dell’art. 112 Cost.. E’, infatti, obbligo del giudice di valutare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, l’astratta corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, dando corso alla richiesta ovvero respingendola e procedendo nelle forme ordinarie a seconda che essa appaia o meno corretta (Sez. 5^, 18 dicembre 2001, rv. 220818;

Sez. 2^, 12 maggio 2000, rv. 217757).

Con riguardo al secondo aspetto, il controllo di congruità della pena è logicamente comprensivo della legalità di essa, ossia della sua conformità alle regole che la disciplinano, nonchè di quelle che influiscono sulla sua determinazione.

2. Tanto premesso, il Collegio osserva che è privo di pregio il primo motivo di censura concernente la qualificazione giuridica dell’arma. Sono, infatti, armi da guerra quelle che sono o possono essere destinate all’armamento di truppe e che possono servire per qualsiasi uso militare. Pertanto, anche quando le armi (e le munizioni) non facciano più parte degli armamenti degli eserciti, tuttavia esse devono ritenersi ancora armi da guerra qualora conservino la loro peculiare caratteristica desunta dal calibro, dal grado di automatismo, dalla gittata e dal peso dei proiettili. Il Procuratore generale ricorrente non ha prospettato alcuno di questi profili, ma si è erroneamente limitato a inferire la natura dell’arma dalla circostanza che la stessa fosse clandestina.

3. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di censura.

La L. n. 895 del 1967, art. 7 (come modificato dalla L. n. 497 del 1974, art. 14) non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti artt. da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell’oggetto (arma comune da sparo, anzichè arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale. All’autonomia della previsione normativa corrisponde l’autonomia della relativa sanzione, la quale, per le armi comuni, è determinata per relationem con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra (Sez. 1^, 21 ottobre 2010, n. 38626; Sez. 1^, 12 ottobre 2001, n. 12919; Sez. 1^, 12 maggio 1998, n. 9731).

Alla luce di questi principi, è erroneo il computo della pena effettuato dal Tribunale di Savona, che ha recepito l’accordo fra le parti non conforme ai parametri normativi.

Il giudice, infatti, ai fini dell’irrogazione della pena, avrebbe dovuto avere riguardo ai limiti edittali stabiliti dalla L. n. 497 del 1974, art. 14, ipotesi autonoma di reato, e su di essi applicare le diminuzioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per il rito.

S’impongono, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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