Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 877/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Borea Presidente

Claudio Rovis Consigliere, relatore

Riccardo Savoia Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 754/2004 proposto da Grasso Massimo, Lepore Giovanni Luca, Spagnuolo Antonio, Mungiguerra Paolo, Nardiello Michele, Zannone Rossano, Valentino Mario, Marci Maurizio, Olivieri Andrea, Scaravaglio Silvio, Ancona Franco, Bartolotta Emanuele, Accettura Massimo e Gemma Andrea, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Grasso con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1054/24,

contro

il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

per l’accertamento

del diritto al premio di congedamento di cui agli artt. 40 della legge 958/1986 e 42 della legge n. 599/54;

Visto il ricorso, notificato l’8.3.2004 e depositato presso la segreteria il 12.3.2004 con i relativi allegati;

visto l’atto 26.2.2009 di costituzione in giudizio e di difesa dell’Amministrazione intimata;

vista la memoria 16.2.2009 dei ricorrenti;

visti gli atti tutti della causa;

udito alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) il procuratore dell’Amministrazione resistente;

FATTO

I ricorrenti prestano tutti servizio nell’Aeronautica militare italiana con il grado di Maresciallo di II^ classe.

Incorporati sin dal 18.9.1990, insieme hanno frequentato il 77° Corso sottufficiali aeronautica militare presso la scuola di Caserta e, ancora insieme, in data 19.3.1994, al termine della ferma volontaria di tre anni e sei mesi, sono stati incardinati nei quadri dei sottufficiali in servizio permanente avendo acquisito il diritto al nuovo stato in seguito a superamento del previsto concorso.

Ciò stante, al termine del periodo di ferma volontaria non si sono visti corrispondere il premio di congedamento.

Donde il presente gravame con il quale gli interessati lo rivendicano.

L’invocato diritto trarrebbe fondamento – secondo gli odierni ricorrenti – dal sistema ordinamentale delineato dalle leggi n.i 958/86 (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e 599/1954 (norme sullo stato dei sottufficiali dell’esercito, della marina e dell’aeronautica), nonché dalla legge n. 212/1983 (norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’esercito, della marina, dell’aeronautica e della guardia di finanza): sistema ordinamentale, questo, che consente di individuare senza alcuna approssimazione l’ambito soggettivo di applicabilità del premio di congedamento ricomprendendovi anche i sottufficiali in ferma volontaria o rafferma.

Poichè, infatti, le norme in questione stabiliscono l’equiparazione sostanziale tra la posizione del sergente di complemento trattenuto in servizio di cui all’art. 40 della legge n. 958/86 e quella del pari grado in ferma volontaria o rafferma di cui all’art. 42 della legge n. 599/1954, da tale equiparazione non può che conseguire l’attribuzione dei medesimi benefici.

L’estensione interpretativa trova, peraltro, sostegno nella identità di stato e di trattamento economico esistente tra i sottotenenti di complemento (e gradi corrispondenti) ed i pari grado in servizio permanente effettivo, nonché tra i sergenti (e gradi corrispondenti) in ferma di leva prolungata ed i pari grado in ferma volontaria.

Contrariamente opinando, le disposizione esaminate consentirebbero un’irrazionale disparità di trattamento tra posizioni omogenee.

Il presupposto per l’erogazione del premio di cui agli artt. 40 della legge 958/86 e 42 della legge 599/54 è il congedamento dell’interessato inteso non come momento di abbandono del servizio militare per rientrare nella vita civile, ma come mero abbandono di una situazione di precariato per inserirsi definitivamente ed effettivamente nel servizio militare: e ciò in quanto esso ha natura e carattere non già di emolumento retributivo differito per un’attività svolta, ma piuttosto di ricompensa/gratifica per l’attaccamento alla divisa, dimostrato appunto con il transito nei quadri permanenti del personale militare.

Nel resistere in giudizio, l’Amministrazione della difesa ha opposto l’infondatezza del gravame, del quale, conseguentemente, ha chiesto la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 12 marzo 2009.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, il premio di congedamento è dovuto ai graduati ed ai militari di truppa in ferma di leva prolungata all’atto del congedamento (comma 1), nonchè ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 32, contestualmente all’invio in congedo (commi 2 e 3).

Orbene, la posizione dei ricorrenti non corrisponde ad alcuna delle due situazioni testè indicate: evidente, dunque, che essi non hanno titolo per ottenere l’invocato premio di congedamento.

Il presupposto per l’erogazione del premio di cui all’art. 40, II comma della legge 24 dicembre 1986 n. 958 consiste, infatti, nell’effettivo congedamento, inteso quale momento in cui il soggetto lascia definitivamente il servizio militare per rientrare nella vita civile.

Il Collegio non ignora che ai fini della definizione della controversia vengono in rilievo due concezioni antitetiche sulla natura del premio di congedamento.

Secondo una prima impostazione, la ratio del beneficio in questione consisterebbe nell’esigenza di sopperire alle più immediate esigenze dei militari che lascino il servizio senza diritto a pensione. Da essa consegue che il beneficio non spetta a coloro che transitino in servizio permanente effettivo.

Secondo l’opposta concezione il premio avrebbe, invece, natura di gratifica per la ferma di leva prestata. Da tale concezione deriva che il premio spetterebbe indistintamente a chiunque porti a compimento tale periodo,

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