T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 941 piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è proprietaria nel Comune di Borno di un appezzamento di terreno identificato al mappale 1430 del Fg. 16.

Espone in punto di fatto che la destinazione dell’area è "residenziale di espansione edilizia economico popolare", previa approvazione di un Piano di zona ai sensi dell’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. per tempo vigente.

Con deliberazione giuntale 23/3/2007 n. 41, impugnata in questa sede, l’amministrazione approvava il progetto di una nuova residenza sanitaria assistenziale per anziani, che in parte coinvolgeva il lotto di proprietà della ricorrente. Con successiva deliberazione consiliare 5/4/2007 n. 21 il Comune adottava la variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.r. 23/97. Di seguito lo stesso Consiglio comunale, con atto 29/6/2007 n. 34, annullava in autotutela la propria precedente deliberazione n. 21/2007 in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e per la sopravvenuta opportunità di modificare il progetto. Con deliberazione consiliare 29/6/2007 n. 35, parimenti impugnata, l’amministrazione riapprovava il progetto preliminare dando atto della contestuale adozione della variante semplificata al P.R.G.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. a) della L.r. 23/97 e dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, in quanto lo strumento della variante semplificata – diretto ad accelerare la procedura, che non richiede l’autorizzazione regionale – non ha modificato l’assetto delle competenze sull’approvazione del progetto preliminare;

b) Incompetenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000, poiché dopo la revisione del progetto il Consiglio avrebbe dovuto attendere l’approvazione formale da parte della Giunta;

c) Violazione dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comune di Borno non si è costituito in giudizio.

Con motivi aggiunti depositati il 30/1/2008 parte ricorrente impugna la deliberazione consiliare 28/10/2007 n. 51, di esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione definitiva della variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.r. 23/97. Lamenta gli stessi vizi denunciati in precedenza che rileverebbero a titolo di invalidità derivata.

Alla pubblica udienza del 18/5/2011 il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti venivano chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti, per le ragioni di seguito precisate.

1. Con il primo motivo del gravame principale parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. a) della L.r. 23/97 e dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, in quanto lo strumento della variante semplificata – diretto ad accelerare la procedura, che non richiede l’autorizzazione regionale – non ha modificato l’assetto delle competenze sull’approvazione del progetto preliminare: per questo l’amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 19 del D.P.R. citato quale unica norma che riserva detta attribuzione al Consiglio comunale (e nel solo caso di variante semplificata dallo stesso prevista).

La censura è priva di pregio.

1.1 L’art. 2 della L.r. 23/2007 introduce un iter semplificato di variante al P.R.G., con la tipizzazione delle fattispecie ammesse a detta procedura connotata da rapidità e snellezza. Il comma 2 lett. a) contempla in particolare l’ipotesi di "varianti dirette a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonchè a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, eccettuati i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica". La pertinenza della fattispecie prescelta dall’amministrazione intimata non è messa in discussione dalla ricorrente, la quale però sostiene che il Consiglio comunale può intervenire soltanto mediante il diverso procedimento ex art. 19 del D.P.R. 327/2001.

1.2 Detta impostazione non è condivisibile, poiché la L.r. 23/2007 – applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 25 della L.r. 12/2005 – delinea un sistema semplificato per il perfezionamento della procedura di variante urbanistica, correlato al progetto preliminare per cui l’approvazione di quest’ultimo realizza anche l’effetto dell’adozione della prima. L’organo competente in materia di P.R.G. e delle loro varianti è il Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 – che enuncia tra gli altri i "piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie" – e l’eventuale competenza (a titolo residuale) della Giunta sui progetti preliminari è "attratta" dal Consiglio, chiamato a pronunciarsi sull’effetto di maggiore portata per l’Ente locale (modificazione del P.R.G.). In buona sostanza il Comune di Borno ha correttamente sottoposto all’organo immediatamente rappresentativo della collettività locale la proposta di deliberazione che involgeva una variazione dello strumento urbanistico generale.

2. Le riflessioni svolte inducono a disattendere anche la seconda censura. La revisione degli elaborati tecnici ha comportato l’approvazione di una nuova proposta di progetto preliminare in variante, che come già visto rientra nella competenza del Consiglio comunale per un meccanismo di attrazione. Il preventivo esame della Giunta si sarebbe rivelato dunque un’inutile duplicazione, poiché l’effetto di variante urbanistica presuppone comunque la sottoposizione dell’atto deliberativo al Consiglio comunale.

3. Infondata è la doglianza relativa alla violazione delle garanzie partecipative. La notizia di avvio del procedimento è stata trasmessa il 19/4/2007, come dà atto la stessa ricorrente (suo doc. 5), e l’annullamento in autotutela di una deliberazione per vizi formali e modifiche del progetto non rende necessaria un’ulteriore comunicazione: il destinatario dell’atto finale è infatti già edotto dell’attivazione di un procedimento tipico che non è venuto meno ma semplicemente (nell’appropriata sede istruttoria) ha subito correzioni ed integrazioni. Non era pertanto dovuta una reiterazione dell’avviso.

4. La reiezione del gravame introduttivo si riflette sui motivi aggiunti, proposti evidenziando unicamente il vizio dell’invalidità derivata.

In conclusione il gravame introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

Nulla per le spese in difetto di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il gravame introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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