T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 1726

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il sig. A.N. ha presentato, ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009, le istanze di emersione a favore dei ricorrenti, senza fare alcun riferimento alla circostanza – affermata nel ricorso – che intendesse agire in nome e per conto, o comunque nell’interesse, di alcuni frati, bisognosi di cure, appartenenti alla comunità religiosa di cui è legale rappresentante; né di tali elementi fattuali è stata offerta in corso di giudizio alcuna prova;

– queste affermazioni sono altresì smentite da quanto dichiarato nelle stesse istanze, che sono state presentate per ottenere l’emersione dei ricorrenti al fine di adibirli ad attività di lavoro domestico e non ad attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap;

– l’art. 1 ter, c. 6, d.l. n. 78/2009, limita la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

– l’amministrazione era pertanto vincolata a rigettare le domande in questione, trattandosi della seconda e della terza istanza di emersione di lavoratori adibiti ad attività di lavoro domestico presentate dal sig. Norcini;

– in considerazione della natura vincolata del potere di esercitato e della correttezza del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può portare all’annullamento dell’atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per le ragioni esposte, il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra e parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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