Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Vincenzo Antonio Borea – Presidente
Claudio Rovis – Consigliere, relatore
Riccardo Savoia – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. xxxx proposto da xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Dal Prà ed Alessandro Gotti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto ministeriale in data 10.1.2008 prot. n. 12, di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la malattia “Persistente sindrome ansioso depressiva”.
Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierno ricorrente, già maresciallo dell’esercito presso il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova, ritenendo che la “persistente sindrome ansioso depressiva” – infermità, questa, diagnosticata dalla CMO che l’aveva riconosciuta dipendente dal servizio ed ascritta, ai fini dell’eventuale richiesta di equo indennizzo, alla Tabella A, Categoria 7 (cfr. il verbale 26.3.2002: doc. 9) e per la quale era stato riformato dal servizio militare in quanto giudicato inidoneo permanentemente – che l’aveva colpito fosse stata contratta in ragione delle particolari, vessatorie condizioni lavorative a cui era stato sottoposto con continuità dai superiori gerarchici e dagli stessi colleghi, chiedeva, con istanza 5.9.2006, il riconoscimento della dipendenza della propria malattia da causa di servizio.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio si esprimeva, ignorando il diverso, positivo parere della commissione medica, sostenendo che la patologia in questione non era riconducibile al servizio svolto in quanto trattavasi di “forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano di frequente su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.
Tale giudizio veniva quindi fatto proprio dal Ministero che, conseguentemente, con determinazione 23.1.2008 n. 12 respingeva l’istanza del ricorrente.
Avversava tale provvedimento l’interessato denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione (il Comitato di verifica non aveva evidenziato le ragioni per le quali aveva inteso discostarsi dal parere della Commissione medica; inoltre, il Ministero aveva acriticamente recepito il parere del CVCS senza alcuna motivazione, né aveva tenuto in considerazione la richiesta di riesame formulata dall’esponente in data 2.5.2007) e dell’erronea valutazione dei presupposti di fatto (tutte le relazioni psico-diagnostiche del proprio terapeuta e le conclusioni della CMO concordavano nel ritenere che la lamentata affezione era iniquivocabilmente ascrivibile alle condizioni di lavoro a cui il soggetto era stato sottoposto).
La causa, ove il Ministero ancorchè ritualmente convocato non ha ritenuto di costituirsi, è passata in decisione all’udienza del 12 marzo 2009.
DIRITTO
Osserva il collegio che, per costante giurisprudenza, ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio l’ordinamento non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO, ed attualmente Comitato di verifica per le cause di servizio: CVCS) il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla Commissione medico ospedaliera (CMO).
Ne discende che il parere del CVCS, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, si impone all’Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate (CdS, VI, 23.1.2006 n. 179; TAR Catania, III, 9.1.2007 n. 28).
Nella specie, il diverso parere della CMO non è stato in alcun modo considerato e tanto meno confutato, né dal Comitato di verifica, né dall’Amministrazione.
Così come non risulta – nonostante il diverso avviso espresso nella determinazione ministeriale – che il Comitato di verifica abbia preso in considerazione, confermando il proprio precedente parere negativo, le argomentazioni svolte dal ricorrente nell’istanza di riesame di data 2.5.2007 inviata a seguito della comunicazione del preavviso di diniego.
Tutto ciò rivela un evidente difetto di istruttoria e di motivazione che investe l’intera sequenza procedimentale, ivi compreso il provvedimento conclusivo.
Per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, addì 12 marzo 2009.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. xxxxx
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it