Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 23-06-2011, n. 25192 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Trieste confermò la sentenza 4.3.2008 del tribunale di Udine, che aveva dichiarato R.D. colpevole del reato di cui all’art. 81 cod. pen. e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 178, comma 1, lett. b), per avere posto in commercio o detenuto al fine di porre in commercio, come autentiche una serie di opere pittoriche contraffatte, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato. Osserva che con l’atto di appello aveva eccepito la sua mancanza di volontà di porre in commercio le opere ulteriori rispetto ai due quadri attribuiti a Fontana, ed in particolare il dipinto attribuito a De Chirico, detenuto in attesa di restituirlo e di ottenere dal P. il rimborso della somma pagata per esso, nonchè il disegno a firma Picasso, ritrovato appeso ad una parete di casa. Per tutti gli ulteriori quadri manca la motivazione sulla sua volontà di destinarli al commercio. Manca inoltre la prova che egli fosse a conoscenza della falsità delle opere sequestrate, anche per quanto concerne i due falsi Fontana.

2) mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla richiesta perizia ai sensi dell’art. 220 cod. proc. pen., avene ad oggetto il dipinto firmato De Chirico, per accertare l’autenticità dell’opera e l’autenticità della sottoscrizione posta a tergo dell’opera medesima, nonchè in ordine alla richiesta prova testimoniale.

Ricorda che la firma dell’autore era stata autenticata con atto del notaio Gandolfo di Roma, e che la prova richiesta era decisiva anche per l’accertamento dello elemento psicologico, perchè l’autentica notarile era elemento idoneo a configurare la buona fede del detentore del quadro.

3) mancanza di motivazione sull’entità della pena.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto solo in relazione ai fatti relativi ai dipinti di cui ai nn. 4 e 10 del capo di imputazione.

Il n. 4 riguarda un olio su tela intitolato "Piazza d’Italia con Arianna" o "Malinconia torinese" attribuito a Giorgio De Chirico.

L’imputato aveva eccepito che il dipinto recava sul retro una dichiarazione di autenticità della firma dell’autore rilasciata dal notaio Diego Gandolfo di Roma. Questa circostanza, secondo la difesa, da un lato provava che l’opera era autentica e, dall’altro lato, provava comunque la buona fede dell’imputato che aveva fatto legittimo affidamento sulla autentica notarile. L’imputato aveva chiesto quindi l’espletamento di una nuova perizia che accertasse sia l’autenticità dell’opera sia l’autenticità dell’autentica rilasciata dal notaio Gandolfo o comunque altri accertamenti istruttori sul punto.

La corte d’appello ha rilevato che il consulente del PM prof. Pi., che era stato anche sentito nel dibattimento di primo grado, aveva escluso l’autenticità dell’opera. Di conseguenza, ha osservato che era "di perspicua comprensione porsi il legittimo dubbio che anche l’autentica notarile possa essere contraffatta, onde la necessità di una verifica sull’autentica". Ma però proseguito affermando che si trattava di "una prospettazione del tutto eventuale che, nella carenza di concreti, aggettivi dati fattuali a sostegno dell’assunto, non scardina in alcun modo le autorevoli conclusioni sul dipinto sequestrato" espresse dalla consulenza del PM. Ha quindi aggiunto che "ogni ulteriore approfondimento istruttoria da svolgere nella presente sede giudiziale, mirato ad un’ulteriore verifica di una sola delle molteplici opere la cui contraffazione è stata accertata, oltre a dilatare eccessivamente la durata del processo in rapporto all’economìa complessiva dei fatti per i quali l’imputato è stato riconosciuto colpevole, appare del tutto esplorativo e non fondato su idonee ragioni giustificatrici di tale, ulteriore dispendio processuale".

Ora, innanzitutto, dal testo della motivazione sembrerebbe che la corte d’appello abbia affermato che, in mancanza di oggettivi dati fattuali, era del tutto eventuale la prospettazione che l’autentica notarile fosse falsa, e non che la stessa fosse vera. In altre parole, sembra che la corte abbia affermato – peraltro logicamente – che in mancanza di prova contraria l’autentica notarile doveva ritenersi vera, ma allora non si comprende perchè non ne abbia tratto le dovute conseguenze e comunque perchè non abbia disposto i richiesti accertamenti. In ogni caso, la corte d’appello ha, in sostanza, ritenuto di non disporre il richiesto e dovuto approfondimento istruttorio per non allungare i tempi del processo e perchè tanto vi erano già elementi per condannare l’imputato in relazione agli altri fatti contestati. La motivazione è manifestamente logica. In primo luogo, infatti, la corte d’appello motiva solo sull’elemento materiale della falsità dell’opera (che si ricaverebbe dalla consulenza del PM) ma omette di motivare sull’incidenza dell’autentica notarile sulla sussistenza della consapevolezza della falsità in capo all’imputato, ossia non fornisce alcuna indicazione delle ragioni per le quali doveva escludersi che l’imputato avesse ritenuto in buona fede l’autenticità dell’opera a causa dell’autentica notarile. In ogni modo, la motivazione avrebbe potuto avere un senso (ma non essere giustificata) se la corte avesse concluso per l’assoluzione per mancanza o insufficienza di prove sulla falsità o sull’elemento soggettivo, ma non può supportare una pronuncia di condanna.

Infatti, la stessa corte d’appello, laddove ha riconosciuto l’esistenza di un dubbio sulla autenticità della notifica e la necessità di una verifica al riguardo, ha anche riconosciuto che, allo stato, l’elemento oggetti vo e quello soggettivo del reato non risultavano provati al di là di ogni ragionevole dubbio. In questa situazione, pertanto, non poteva pronunciare una sentenza di condanna solo per non allungare i tempi del processo e perchè tanto l’imputato era già colpevole per altri episodi.

Può aggiungersi che la sentenza impugnata ha anche omesso di motivare adeguatamente e congruamente sul rigetto delle specifiche eccezioni difensive, secondo le quali, dagli elementi indicati, sarebbe emerso che il R. non intendeva fare commercio del quadro attribuito a De Chirico, ma restituirlo al P..

Lo stesso vizio di motivazione sussiste in ordine all’opera indicata nel n. 10 del capo di imputazione, e cioè al disegno su carta bianca con firma Picasso, raffigurante un rapporto sessuale tra un uomo e una donna, munito di falsa autentica. La difesa aveva specificamente eccepito (non solo che si trattava di una mera riproduzione fotografica, ma comunque) che non vi era alcuna prova che l’imputato avesse intenzione di porre in commercio questa opera, e che anzi vi erano elementi probatori che dimostravano la mancanza di una destinazione al commercio, dato che si trattava di un regalo personale di tale S. e che il disegno era stato trovato appeso al muro dell’abitazione del R.. La corte d’appello ha omesso di motivare su queste specifiche eccezioni.

Ritiene il Collegio che, per il resto, il ricorso debba essere rigettato perchè verte in realtà su accertamenti in punto di fatto e su valutazioni degli elementi probatori che la corte d’appello ha fondato su congrua, specifica ed adeguata motivazione. In particolare, la corte d’appello ha congruamente ed adeguatamente motivato sugli elementi in base ai quali ha ritenuto provato che l’imputato fosse consapevole della falsità delle altre opere indicate nel capo di imputazione e che le detenesse per destinarle al commercio, attesa la sua abituale attività di commerciante di quadri. Del resto, i motivi del ricorso non investono specificamente altre singole opere, oltre alle due dianzi prese in esame.

Il terzo motivo, relativo alla entità della pena, resta assorbito.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai fatti relativi ai dipinti indicati ai nn. 4 e 10 dell’imputazione, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Trieste, per nuovo esame anche in ordine alla eventuale rideterminazione della pena. Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai fatti relativi ai dipinti indicati ai nn. 4 e 10 dell’imputazione, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Trieste, anche per l’eventuale rideterminazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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