Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza deliberata l’8 gennaio 2010 e depositata il successivo 1 marzo, la Corte di assise di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Novara in data 13 marzo 2007 di assoluzione, all’esito di giudizio abbreviato, di M.D. dal delitto di omicidio pluriaggravato della moglie separata, B.M., respingendo gli appelli proposti dal Procuratore generale e dalle parti civili, genitori e fratelli della vittima.
Il cadavere di B.M. fu trovato il 30 novembre 2001, verso le ore 11.40, da un dipendente dell’azienda di irrigazione "Est Sesia" di Novara, nel cassone di intercettazione e filtraggio delle acque del canale artificiale "Quintino Sella", che alimentano la centrale idroelettrica di Terdobbiate, piccolo comune di 500 abitanti in provincia di Novara.
Il medico legale individuò la causa della morte in asfissia da annegamento e accertò l’assenza di segni di violenza e lesioni sul corpo della donna, che presentava solo escoriazioni lineari.
Nel medesimo canale, circa due chilometri a monte dello sgrigliatore a pettine aggettante nel predetto cassone i detriti e gli altri oggetti trattenuti, immediatamente a valle di un piccolo ponte, fu rinvenuta l’autovettura Peugeot 106 appartenente alla vittima: essa era sommersa dall’acqua in quel punto profonda metri 1.80 ed era appoggiata con i quattro pneumatici sul fondale, con la parte anteriore rivolta controcorrente in posizione coassiale al canale; i tergicristalli erano fermi a metà corsa, le portiere chiuse, il finestrino anteriore destro aperto per circa 1/4, quello anteriore sinistro aperto per circa 3/4, quelli posteriori chiusi. All’interno, il sedile di guida era arretrato rispetto a quello del passeggero e la chiave di accensione era inserita e girata nel senso di marcia; la posizione del cambio era suggestiva di innesto della prima marcia.
Nell’abitacolo furono trovati vari oggetti (un telefono cellulare, un portafoglio, patente e documenti dell’auto), e una lettera del seguente testuale tenore: "Per R.. La mia vita sta rinascendo con la tua felicità anche se è solo una fantastica amicizia. L.".
Il marito separato della vittima, M.D., unico vigile urbano in servizio presso il comune di Terdobbiate, luogo di residenza di entrambi i coniugi, dichiarò che la B. soffriva di crisi depressive e riferì che la sera prima si era allontanata dall’abitazione a bordo della sua autovettura Peugeot 106.
Lo stesso M., sia nella notte sia nel mattino del 30 novembre 2001, prima del ritrovamento del cadavere della moglie, si era rivolto ai carabinieri.
Il primo contatto, tramite telefonata al 112, era avvenuto alle ore 1.39: il M. aveva segnalato al centralinista di trovarsi nella zona della riseria e di sentire da lontano i lamenti e le grida di una persona.
Pochi minuti dopo, alle ore 1.45, i sopraggiunti carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Novara, appuntato G.R. e carabiniere V.C., si erano incontrati col M., già conosciuto dal capo equipaggio, nella piazza principale di Terdobbiate, e, insieme, si erano recati in aperta compagna, in località Castagnola dello stesso comune, dove l’autore della segnalazione aveva udito, poco prima, i riferiti lamenti ed urla.
Nella predetta località i verbalizzanti, guidati dal M., avevano lasciato l’autovettura in un punto non lontano dall’argine del canale e dal punto di esso successivamente individuato come quello da cui era precipitata l’autovettura della B., e si erano inoltrati verso l’interno su una strada sterrata di campagna in direzione di una fabbrica, loro indicata come il posto da cui provenivano i lamenti umani, senza sentire altro se non i latrati dei cani.
Il luogo era molto isolato e la temperatura rigida: il M. aveva giustificato la sua presenza in quel posto, in avanzata ora notturna, perchè uscito alla ricerca della B., dopo che il loro figlio, A., di anni diciotto, gli aveva comunicato telefonicamente che la madre non era ancora rincasata, e di essersi fermato, lungo il percorso, nei pressi del predetto opificio per urinare, ivi sentendo i lamenti e le grida segnalati.
Il mattino dopo, verso le ore 9.30, lo stesso M. si era recato presso la vicina stazione dei Carabinieri di Vespolate per denunciare al comandante, maresciallo L.S., la scomparsa della moglie. In quella sede aveva dichiarato di averla vista per l’ultima volta, il 29 novembre 2001, alle ore 21,40; di frequentare l’abitazione della B., benchè fossero separati da circa due anni e mezzo, per seguire meglio i loro figli: A. di anni 18 e G. di anni 8; di avere telefonato alla moglie, nella tarda serata del giorno precedente, non essendo la donna ancora rincasata alle ore 22,40.
Il M. aveva precisato che la B. soffriva di crisi depressive e che aveva chiamato i carabinieri, verso le ore 1.40, per essere aiutato nelle sue ricerche, aggiungendo che era a conoscenza delle frequentazioni della moglie con tale T.L. del vicino paese di Tornaco.
Quest’ultimo, sentito, ammise di trattenere una relazione da circa un anno con la B. e dichiarò la sua intenzione di andare ad abitare con la donna e i figli di lei in un vecchio caseggiato da ristrutturare, da lui acquistato; precisò che erano soliti appartarsi nella zona di Trecate, come era avvenuto anche nella sera del 29 novembre 2001; riferì di una telefonata del M. alla B. alle ore 23 circa di quella sera, mentre la donna era con lui, nella quale il M. aveva chiesto alla moglie dove fosse e alla risposta di quest’ultima: "Sono fatti miei", aveva replicato:
"Sei uscita a farti sbattere da quell’altro", e, alla nuova rimostranza della B. che erano ""affari suoi", aveva concluso la conversazione con le parole: "Faremo i conti quando sarai a casa"; poco dopo il T. e la B. si erano separati e l’uomo, sulla strada del ritorno, aveva incrociato l’autovettura della donna che si allontanava in direzione opposta a quella della propria abitazione, in via Libertà di Terdobbiate; il mattino successivo, verso le ore 7, era stato raggiunto dalla telefonata del M. che cercava la moglie.
Su richiesta del difensore dei parenti della vittima furono compiuti ulteriori indagini (esperimento presso il canale e lo sgrigliatore), e, il 4 maggio 2004, fu sentito per la prima volta il figlio della B., M.A., il quale riferì che aveva cenato con la madre la sera del 29 novembre 2001 e, dopo cena, la madre aveva accompagnato la sorella più piccola, G., a casa dei nonni paterni, ed entrambi erano usciti. Al suo rientro non aveva trovato nè la mamma nè la sorella, e, allarmato, aveva chiamato il padre verso le ore 0,30-1,00 del 30 novembre 2001.
Il padre lo aveva raggiunto a casa e ne era subito uscito alla ricerca della madre, mentre lui aveva continuato a chiamare amiche e conoscenti per trovare la B..
La prima fase delle indagini si chiuse con una richiesta di archiviazione, presentata dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari il 26 novembre 2004, alla quale si opposero i parenti della defunta, i quali chiesero nuove indagini e l’avocazione del procedimento da parte del Procuratore generale, in effetti avvenuta il 29 aprile 2005.
Il 26 maggio 2005 il Giudice per le indagini preliminari respinse l’istanza di archiviazione e dispose nuove indagini da espletare nel termine di sei mesi.
Furono, quindi, compiuti i seguenti accertamenti tecnici: a) esumazione del cadavere e consulenza medico-legale; b) consulenze sia del Pubblico ministero che della difesa sulle modalità della caduta in acqua della Peugeot e sulla possibilità di uscita della donna (che non sapeva nuotare) dall’abitacolo del veicolo, sebbene l’autovettura, già sottoposta a sequestro, fosse stata ormai rottamata nell’anno 2004, su presentazione della relativa pratica da parte del M. con la firma falsificata della defunta moglie; c) acquisizione dei tabulati telefonici pertinenti alle utenze (fisse e mobili) nella disponibilità dei protagonisti della vicenda nella notte del fatto.
Sottoposto ad interrogatorio, il M. precisò che, quella sera, egli era a casa dei suoi genitori insieme alla figlia, G., la quale ebbe una crisi di asma; si recò, quindi, presso l’abitazione della B., disponendo delle chiavi dell’appartamento, per prelevare un farmaco da somministrare alla bambina; non trovando la moglie e non conoscendo dove fosse riposta la medicina, chiamò col telefono di casa il cellulare della B., scambiando con lei le battute già sopra ricordate, sebbene riferite in termini meno crudi dall’indagato; più tardi, avvisato dal figlio, A., che la madre non era ancora tornata, si mise alla ricerca di lei, fermandosi per urinare in località Castagnola, dove sentì i lamenti umani che lo indussero a chiamare i carabinieri per essere aiutato nelle ricerche.
Solo il giorno dopo apprese che il luogo in cui aveva sentito i lamenti distava circa centocinquanta metri dal punto, sull’argine del canale, nel quale era stata localizzata la caduta della Peugeot della moglie nelle acque sottostanti.
2. Sulla base dei predetti elementi, la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Novara, in data 13 marzo 2007, non ritenne dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, alcuna delle tre ipotesi alternativamente sostenibili con riguardo alla morte della B.: suicidio, caduta accidentale nel canale, omicidio, e, perciò, assolse il M., a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2, perchè il fatto non sussiste, dal contestatogli delitto di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di coniugio e dall’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo (notte, clima invernale, velocità della corrente dell’acqua), tali da ostacolare la difesa della persona offesa.
La successiva sentenza della Corte di assise di appello di Torino è pervenuta, come si è detto, allo stesso risultato sulla base però di un diverso percorso argomentativo, scartando l’ipotesi che la B. si fosse gettata in acqua volontariamente, avendo deciso di suicidarsi, sia perchè non risultavano indicazioni (a parte quelle, evidentemente interessate, del M.) di una sua disperazione tale da indurla ad un simile gesto (l’esame medico- legale aveva escluso l’assunzione di psicofarmaci nè era mai stato diagnosticato un disturbo depressivo); sia perchè il rapporto della B. con il T. non aveva nulla di doloroso ed oscuro, come dimostrato anche dalla lettera affettuosa rinvenuta nell’autovettura, indirizzata alla donna dal suo nuovo compagno, e dai loro progetti di una futura vita comune; sia perchè, ove la B. avesse voluto davvero suicidarsi, si sarebbe gettata nel canale direttamente e non a bordo della propria auto, facendo poi tutto il possibile per fuoriuscirne, essendo stata ritrovata all’esterno di essa.
Secondo la Corte territoriale, pertanto, restano concretamente sostenibili solo le altre due dinamiche alternative indicate dal primo giudice, da ritenersi entrambe possibili dopo gli approfondimenti medico-legali e tecnici espletati: quella della spinta volontaria ad opera del M., subito seguita dalla manovra depistatoria dell’affondamento dell’auto, e quella dell’incidente, cioè della manovra involontaria della B. alla guida dell’autovettura, seguita dalla precipitazione in acqua e dalla sua fuoriuscita dall’abitacolo.
La resistenza delle due predette alternative ricostruttive si accompagna, nella valutazione della Corte, alla certezza espressamente enunciata in sentenza, sulla base di elementi gravi e precisi raccolti nel corso del processo, che il M. fosse presente, al momento del fatto, sull’argine del canale indicato nella planimetria ricognitiva dei luoghi e, segnatamente, nel punto da cui precipitò l’autovettura della B., individuato dai segni lasciati dagli pneumatici sul ciglio erboso dell’argine, immediatamente a monte di un piccolo ponte valicante il canale, con rilevate striature sull’autovettura indicative di attrito sia con l’alto argine in cemento non scalabile da cui era precipitata, sia col ponte sotto il quale era passata restando quindi sommersa dalle acque.
Il dato della presenza del M. sul luogo della caduta e al momento di essa è desunto da una serie di circostanze puntualmente indicate dalla Corte e, in particolare, dal fatto che egli fosse stato in grado di descrivere al centralinista del 112, alle ore 1.39, una situazione allarmante di lamenti e urla umane, pienamente rispondente alla caduta della B. nel canale, della quale era stata accertata la morte più o meno alla stessa ora sulla base degli espletati esami medico-legali; dalla circostanza che il M. avesse attivato, per effettuare la suddetta chiamata, una cella telefonica che serviva la zona ubicata proprio a ridosso del punto di caduta dell’autovettura; dal fatto che, poco dopo l’ora 1.45, egli fosse stato in grado di condurre la pattuglia dei carabinieri esattamente nel punto in cui era precipitata in acqua l’auto della B., sia pure guidandoli verso l’interno della campagna anzichè in direzione del canale; dalla pretestuosità della giustificazione data ai militari di essersi fermato in quella località isolata per urinare, giustificazione che il M. non aveva osato ripetere il mattino successivo quando denunciò la scomparsa della moglie al maresciallo L., utilizzando verbi costantemente al passato, come se fosse già a conoscenza della morte della donna; dal fatto di aver dichiarato allo stesso maresciallo che aveva sentito i lamenti umani provenire dall’argine del canale, e, quindi, dal luogo di caduta della moglie e della sua autovettura in acqua, contraddicendo l’iniziale indicazione ai carabinieri, chiamati nel cuore della notte, circa la provenienza delle grida dalla fabbrica situata nell’entroterra campestre della medesima zona; dalle incongruenze logiche delle riferite modalità della sua ricerca della moglie durante la notte (pur avendo il numero telefonico del T., col quale era a conoscenza che la B. si fosse trattenuta fino a tarda ora, non telefonò allo stesso se non alle ore 7 del mattino successivo).
Secondo la Corte territoriale, la certezza della presenza del M. al momento della sua spinta della B. nel canale con successiva manovra di affondamento dell’autovettura, ovvero nel frangente della caduta della moglie a bordo dell’auto nel canale, con successiva fuoriuscita della donna dall’abitacolo ritenuta concretamente possibile sulla base degli accertamenti ed esperimenti svolti dal consulente tecnico della difesa, non è contraddetta dalla chiamata dei carabinieri, subito dopo il fatto, da parte dello stesso M., e dall’aver guidato i militari in prossimità del luogo della caduta, pur avendo loro indicato come fonte di provenienza delle urla e dei lamenti la fabbrica e non l’argine del canale.
I comportamenti umani, invero, ancorchè storicamente certi, non necessariamente rispondono ai canoni logici di coloro che sono chiamati a valutarli, e, nel caso in esame, non è possibile escludere, ad avviso della Corte, che il M., certamente presente nel momento in cui la moglie era precipitata nel canale per la spinta subita o per un’errata manovra nel corso del loro concitato confronto, successivo all’intimazione telefonica dell’uomo che avrebbero fatto i conti al rientro della donna a casa, avesse voluto non solo coprire se stesso con l’avallo di una chiamata diretta dei carabinieri nell’immediatezza del fatto e sul luogo di esso, ma anche offrire alla moglie, già precipitata nel canale, un’estrema possibilità di salvezza.
In sintesi, l’esistenza di conflitti tra i coniugi separati e le astiose recriminazioni rivolte poco prima dal M. alla B., nel corso del colloquio telefonico che l’aveva sorpresa ancora in compagnia del T., sono certamente indicative, secondo la Corte di merito, di un movente di aggressività, possessività e gelosia nell’imputato, ma non bastano a sostenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’omicidio della donna da parte del marito, non potendo escludersi che, dopo la discussione certamente non amichevole tra i coniugi, iniziata, secondo la Corte, a casa dei genitori del M. dove la B. si era recata per riprendere la figlia (il T., infatti, l’aveva incrociata mentre marciava in quella direzione opposta rispetto all’ubicazione dell’abitazione della vittima), continuata nella sede municipale di Terdobbiate (esiste una telefonata partita alle ore 0,20 di quella notte da una delle utenze fisse degli uffici del comune cui poteva accedere, a quell’ora, solo il M. avendone le chiavi), e culminata lungo l’argine del canale, eletto dal M. ad ulteriore sede in cui "fare i conti", la B., donna arrendevole e costantemente criticata dal coniuge per l’incapacità di assistere ed educare i figli, nella notevole concitazione della situazione creatasi, avesse compiuto una manovra pericolosa (inversione ad U per ritornare ad attraversare il ponte e rimettersi sulla strada principale), sbagliandone l’esecuzione e finendo con la sua autovettura nel sottostante canale sotto gli occhi del M..
Quest’ultimo, avendo certamente assistito alla caduta mortale e non avendo fatto nulla per apportare un concreto aiuto alla moglie (i carabinieri chiamati e intervenuti, quella notte, furono deviati dal M. verso l’interno, e non lungo l’argine da cui era precipitata la B.), si rese responsabile, secondo la Corte, del delitto di omissione di soccorso, da ritenersi prescritto per decorso del tempo, così come prescritto sarebbe anche il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero attribuito al figlio dei coniugi, A., per avere riferito di una sua telefonata al padre, trovato a casa dei nonni, all’ora 1.00 circa del 30 novembre 2001, da lui avvertito del mancato rientro della madre, mentre in realtà il M. si trovava già con la B., a quell’ora, intento a "fare i conti" con la stessa, cosicchè la telefonata del giovane, secondo la ricostruzione operata in sentenza, fu ricevuta dai nonni e non dal genitore.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo un unico motivo consistente nella contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione assolutoria, ai sensi degli artt. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 530 c.p.p., comma 2.
La caduta accidentale della B. nel canale sarebbe smentita dalla condotta dell’imputato nella notte del fatto (allarme ai carabinieri condotti nella medesima zona, ma in un posto diverso da quello in cui si era verificato la caduta); dai rapporti molto tesi tra il M. e la moglie separata, in generale e nello specifico contesto spazio-temporale di interesse; dalla circostanza che la caduta accidentale presuppone la riconosciuta possibilità di fuoriuscita della vittima dal veicolo, che non risulterebbe affatto certa sulla base delle risultanze processuali e degli accertamenti tecnici espletati, e, anzi, sarebbe da essi esclusa.
La Corte, inoltre, sarebbe incorsa in contraddizione nell’attribuire al M. una condotta di omissione di soccorso in contrasto con quanto da essa stessa ritenuto circa la condotta oppositiva, e, quindi, di causazione diretta o indiretta della morte della moglie da parte dell’imputato.
4. Il difensore del M., con memoria depositata il 2 luglio 2010, rileva l’inammissibilità dell’unico motivo di gravame, non essendo la puntuale motivazione della sentenza impugnata affetta da alcun vizio di manifesta illogicità e, neppure, da contraddittorietà intrinseca o con specifici atti del processo.
Nel merito osserva che le dichiarazioni del M., circa il suo comportamento nella notte del fatto (screzio telefonico con la moglie non determinato da gelosia ma dal fatto che la bambina non stava bene e aveva bisogno di cure, rientro a casa dei suoi genitori per andare a dormire, successiva telefonata del figlio che lo avvertì del mancato rientro della madre, e sua uscita alla ricerca della B. con sosta per soddisfare un’impellente necessità corporale, nel corso della quale sentì le grida di una persona e chiamò subito i carabinieri), non sono smentite da altri elementi processuali di segno univocamente contrario.
In particolare, contro la tesi del Procuratore ricorrente, è valorizzato il dato, riferito in entrambe le sentenze assolutorie, della consulenza tecnica espletata, su iniziativa della difesa, che attesta la possibilità della B. di uscire dall’auto precipitata nel canale prima che questa fosse completamente sommersa, ciò che rende plausibile, pur nell’esclusa alternativa del suicidio, la tesi dell’incidente tanto più che sul ciglio del canale non furono trovate segni di passaggio umano ma solo le tracce degli pneumatici dell’autovettura della vittima.
Motivi della decisione
4. Il ricorso è fondato per contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della stessa sentenza impugnata.
La pur estremamente accurata motivazione della Corte territoriale valorizza tutti gli indizi a sfavore dell’imputato, come sopra elencati, e finisce col prospettare contro la propria dichiarata intenzione un’alternativa eziologica comunque implicante la responsabilità di M.D. per la morte della moglie, B.M..
Scrive, infatti, la Corte di assise d’appello a pagina 48 della sentenza, a proposito della seconda ipotesi ricostruttiva del fatto, quella della pretesa caduta accidentale della B. nel canale, dopo la motivata esclusione del suicidio e la declinata esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti della sua volontaria spinta nel canale ad opera del M., con successivo affondamento dell’autovettura da parte dello stesso per simulare un incidente, che "le caratteristiche delle tracce lasciate sull’erba dal passaggio delle ruote della Peugeot, prima di precipitare nel canale, tenderebbero ad escludere che la vittima abbia posto in essere manovre di emergenza quali frenate o sterzate qualora, per mera disattenzione, avesse sbagliato la traiettoria di marcia dell’auto", e aggiunge testualmente: "Ma se noi ipotizziamo – e il ricostruito clima di recriminazioni rivolte dal M. alla moglie ci autorizza a farlo – che la donna abbia voluto ad un certo punto per fine a quello sgradito dialogo col marito, decidendo di allontanarsi da sola con la propria auto (facendo, dunque, la manovra ad U sull’argine per ritornare a riattraversare il ponte), ecco che diventa concretamente possibile ricostruire che a questa sua decisione si sia potuto opporre il M., che abbia potuto rincorrere il veicolo ed ostacolarne la manovra di allontanamento (sottolineatura del redattore). Una scena, questa, connotata dunque da notevole concitazione, nell’ambito della quale l’errore nella direzione di marcia della B. diventerebbe molto più spiegabile e logico".
Ad onta, dunque, di quanto precedentemente sostenuto a pagina 46 della stessa sentenza – spinta volontaria della B. nel canale ad opera dell’imputato, che era l’unica persona ad essere con lei sull’argine, subito seguita dalla manovra depistatoria dell’affondamento anche dell’auto, ovvero incidente inteso come manovra involontaria della B. alla guida dell’auto, seguita dalla precipitazione in acqua e dalla sua fuoriuscita dall’abitacolo, l’alternativa eziologica viene riformulata alla successiva pagina 48, già sopra trascritta, nei termini di doloso spintone inferto dal M. alla moglie per precipitarla nel canale in cui ella cadde e annegò, ovvero di rincorsa del veicolo e ostacolo frapposto dall’uomo all’allontanamento della donna alla guida della propria autovettura, determinante l’errore di manovra e la conseguente caduta della B. nel canale.
Nell’uno e nell’altro caso, seppure con diversa connotazione dell’elemento psicologico, la condotta del M. – il quale, secondo la puntuale ricostruzione operata dal giudice d’appello, sottopose la moglie separata, rea di trattenere una relazione sentimentale a lui sgradita e accusata di negligenze nei riguardi dei figli (il più grande, appena maggiorenne, già dedito all’alcool, e la bambina, di anni otto, affetta da asma), ad una severa resa dei conti, in quella notte, in tre luoghi diversi (casa dei propri genitori, uffici del Comune e argine del canale) – avrebbe determinato o, comunque, concorso a cagionare, ostacolandone la manovra di allontanamento, la caduta della B., da sola o a bordo dell’autovettura, nel canale dove trovò la morte.
Sussistendo, dunque, la rilevata e rilevante contraddizione testuale in termini di qualificazione giuridica del fatto all’interno della seconda (ed unica) alternativa prospettata rispetto a quella dell’omicidio volontario, già configurata come incidente accidentale e, subito dopo, come incidente determinato anche dalla condotta ostativa dell’Imputato all’allontanamento della moglie, donde l’errore di manovra della stessa e la caduta nel canale a bordo dell’autovettura, si impone l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Torino per un nuovo giudizio immune da contraddizioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Torino.
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