Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-01-2011) 23-06-2011, n. 25238

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 6/5/2010, confermava la decisione 22/11/2006 del Tribunale di Asti, che aveva dichiarato C.V. colpevole del reato di cui all’art. 361 c.p. e lo aveva condannato, in concorso delle circostanze attenuanti genetiche, a pena ritenuta di giustizia; concedeva all’imputato, riformando sul punto la pronuncia di primo grado, il beneficio della non menzione della condanna.

L’addebito specifico mosso all’imputato è di avere omesso, quale responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Aramengo e quindi di pubblico ufficiale, di dare tempestiva notizia all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella aveva obbligo di riferirne del reato edilizio commesso da A.L. e F.N., che avevano realizzato, senza permesso a costruire, un’edicola funeraria nel cimitero del paese, illecito del quale l’imputato, in epoca successiva e prossima al mese di (OMISSIS), aveva avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Giudice distrettuale, dopo avere sottolineato che il C., sia pure in forza di un rapporto di collaborazione esterna con il Comune di Aramengo, era investito delle funzioni di vigilanza in materia urbanistico-edilizia e di istruttoria delle relative pratiche, evidenziava che il predetto, venuto a conoscenza della violazione edilizia innanzi citata tra il 20 e il 24 ottobre 2003, aveva relazionato al Segretario comunale, che lo aveva espressamente sollecitato, soltanto il successivo 14 novembre, incorrendo così in un indebito ritardo della denuncia, non giustificato neppure dal fatto che, nel periodo compreso tra il 28 ottobre e l’8 novembre 2003, si era recato all’estero, considerato che avrebbe potuto e dovuto denunciare la rilevata violazione edilizia prima della partenza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo l’inosservanza, l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità, anche sotto il profilo che il ritenuto ritardo della denuncia, tenuto conto della concreta situazione operativa, non appariva penalmente rilevante.

3. Il ricorso è fondato.

L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 361 c.p., per avere ritardato di denunciare la violazione edilizia della quale aveva avuto notizia nell’espletamento delle sue funzioni di tecnico comunale, venuto a conoscenza, infatti, della violazione sin dal 24/10/2003, ne aveva ufficialmente informato il Segretario comunale, per la conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria, soltanto il successivo 14 novembre.

Si pone quindi il problema di stabilire se tale condotta integri o no il ritardo punibile, che il legislatore equipara all’omessa denuncia.

Osserva la Corte che gli artt. 331 e 347 c.p.p., riguardanti rispettivamente l’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e l’obbligo di riferire la notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, non stabiliscono alcun termine esplicito entro il quale si debba presentare o trasmettere la denuncia, limitandosi a prevedere che essa debba essere presentata o trasmessa "senza ritardo". Il ritardo, quindi, in assenza dell’espressa previsione di un termine entro il quale adempiere, diventa penalmente apprezzabile nell’ipotesi in cui la dilazione dell’atto dovuto sia tale da ostacolare la pronta persecuzione del reato.

Nel caso in esame, la stessa ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito porta a non ravvisare, nella condotta ascritta all’imputato, gli estremi della protrazione indebita dell’atto dovuto.

Ed invero, considerato che il C., in quanto legato al Comune di Aramengo da un rapporto di mera collaborazione esterna, non prestava la propria attività professionale a tempo pieno per conto dell’Ente territoriale ed era rimasto assente dall’Italia nell’arco temporale 28 ottobre-8 novembre 2003, la denuncia del reato edilizio a distanza di venti giorni dall’accertamento non può ritenersi tardiva, non avendo determinato alcun apprezzabile ostacolo all’eventuale esercizio tempestivo dell’azione penale. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perchè il fatto-reato contestato al ricorrente non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *