Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1). Con atto notificato il 17 aprile 2007 il Ministero della pubblica istruzione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 996 del 2007 recante l’annullamento del decreto del Direttore generale dell’ Ufficio regionale scolastico per la Campania n. 3444/P del 24 ottobre 2006. con il quale – in relazione all’esito di contenzioso insorto fra i partecipanti a concorso interno per la copertura di posti nell’ area funzionale B, posizione economica B3 – è stata disposta la rettifica della graduatoria finale.
Il giudice territoriale, ritenuta la giurisdizione, riconosceva fondato il motivo inerente alla violazione delle garanzie di partecipazione degli interessati, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento conclusosi con la modifica della graduatoria.
Appella il Ministero della pubblica istruzione che ha, in via preliminare, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella procedura concorsualee, nel merito, ha contestato le conclusioni del Tribunale regionale rilevando, con richiamo all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che il procedimento di rettifica non poteva avere esito diverso, essendo diretto, con carattere vincolato, all’esecuzione di sentenze del giudice ordinario che avevano definito il contenzioso insorto fra i partecipanti al concorso.
Si sono costituti di in giudizio il sig. C. B. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe che hanno contraddetto i motivi di impugnativa e concluso per la conferma delle sentenza appellata.
All’udienza del 31 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Ministero della pubblica istruzione è fondata.
2.1). La Corte di Cassazione a Sezioni unite – nella sua funzione regolatrice della giurisdizione – ha individuato i criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie in tema di procedure concorsuali afferenti al rapporto di pubblico impiego privatizzato (Cass., SS.UU.,12 ottobre 2009, n. 21558; 9 settembre 2009, n. 3051; 25 novembre 2008, n. 28058; 29 novembre 2006, n. 25277).
Essa ha, in particolare, chiarito, con riferimento all’area di giurisdizione assegnata al giudice amministrativo dall’art. 63, quarto comma, del d.lgs. 30 marzo2001, n. 165, in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che la nozione di assunzione va riferita non solo all’immissione per la prima volta in impiego, ma anche a tutti quei casi in cui, in esito a procedura selettiva e di valutazione comparativa, debba attribuirsi una nuova qualifica cui si colleghi una diversa posizione di status nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente.
Tale conclusione viene ad armonizzarsi con l’indirizzo segnato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che – in un ordinamento del pubblico impiego articolato per qualifiche funzionale, e non più in carriere, a loro volta comprendenti più qualifiche – postula, nel quadro dei principi dettati dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, la necessità del previo esperimento del concorso, aperto anche a soggetti esterni, per il conferimento di posti di qualifica, di livello o di fascia funzionale superiore, venendosi ad integrare una vera e propria forma di reclutamento, con modifica della posizione di status e novazione del rapporto di impiego (ex multis Corte Costituzionale, 29 maggio 2002, n. 218; 4 gennaio 1999, n. 1; 30 ottobre 1997, n. 320).
È stata pertanto riconosciuta:
a) la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni;
b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di dipendenti interni ammessi alla procedura selettiva; in tal caso, infatti, la circostanza che non si tratti di passaggio ad un’area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni;
c) ancora la giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area funzionale ad un’altra spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura del concorso all’esterno;
d) giurisdizione ordinaria nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area funzionale.
In termini conforme è la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che declina la giurisdizione ordinaria per le controversie che attengono all’espletamento di un concorso interno per il passaggio da una posizione ad un" altra nell’ambito della stessa area (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2010, n. 8920; 13 maggio 2008, n. 2231; 22 agosto 2007, n. 4479; 22 agosto 2007, n. 4477; IV, 24 aprile 2009, n. 2619; 12 ottobre 2009, n. 21558; 25 novembre 2008, n. 28058; 29 novembre 2006, n. 25277; V, 24 aprile 2009, n. 2619).
2.1). Ciò posto, va rilevato che il contenzioso qui introdotto attiene ad una procedura concorsuale per il passaggio – nell’ambito dell’area B – dalle posizioni economiche B1 e B4 alla posizione economica B3, riservata dal C.C.N.L. di comparto al solo personale già in rapporto di impiego con l’ente ed appartenente alla medesima area funzionale.
La contrattazione di settore ha determinato criteri di selezione interna prevalentemente riferiti a percorsi di riqualificazione ed aggiornamento professionale.
L’accorpamento in un’unica area professionale di dipendenti in precedenza in possesso di diversa qualifica, con differenziazione delle posizioni economiche (B1, B2 e B3), assegna ad esse una configurazione unitaria e compiti omogenei, ancorché graduati per il livello, tipo di impegno ed affinamento professionale. All’esito del concorso non segue il mutamento della posizione di inquadramento, che resta sempre collegata all’area professionale B, ma il conferimento di una diversa posizione economica in relazione al più elevato contenuto dei compiti assegnati.
Si versa, quindi, a fronte di un’attività dell’Amministrazione di gestione del rapporto di lavoro secondo le regole del C.C.N.L. che, come prima detto, riservano, con selezione interna, ai soli soggetti già appartenenti alle posizioni economiche B1e B2 la possibilità di accedere alla posizione B3; ciò in un quadro ordinamentale teso a valorizzare – come reso evidente dai criteri selettivi elaborati nella contrattazione in sede decentrata – l’esperienza professionale acquisita nell’ambito della fascia di inquadramento ai fini dell’attribuzione di una posizione di impiego con più elevata retribuzione e però, come innanzi detto, senza mutare l’area di inquadramento.
Il conferimento della posizione di impiego B3 non determina, quindi, una novazione della posizione di status, così che possa equipararsi alla nozione di assunzione cui fa richiamo l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini della riserva di giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie che investono le procedure selettive dei pubblici impiegati.
In accoglimento dell’ appello il ricorso si primo grado va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e, per l’ effetto, va annullata la sentenza impugnata.
Ai fini del prosieguo del giudizio avanti al giudice ordinario trova applicazione l’art. 11 Cod. proc. amm.
Spese ed onorari di causa possono essere compensati fra le parti in presenza di non univoci indirizzi della giurisprudenza – alla data di proposizione del ricorso – sul giudice competente a dirimere la controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’ effetto, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di primo grado ed annulla la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
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