Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 24-06-2011, n. 25361Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di: L.G. ed altri, indagati in ordine ai reati di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati di truffa, falsità materiale ed ideologica ed appropriazione indebita;

il Gip presso il Tribunale di Rimini disponeva, in data 19.07.2010, il sequestro preventivo sull’imbarcazione da diporto "Bertram 512", denominata "(OMISSIS)";

Il sig. V.D., nella qualità di terzo utilizzatore dell’imbarcazione in forza di contratto di leasing stipulato con la proprietaria "UNICREDIT LEASING spa " e quest’ultima società nella qualità di proprietaria, proponevano ricorso avverso tale decreto di sequestro;

Interveniva nel giudizio cautelare la società "POLIS SA" quale terzo interessato, persona offesa e querelante;

Il Tribunale per il riesame di Rimini, rilevava che il natante risultava di proprietà della società "UNICREDIT LEASING spa " con iscrizione presso i registri della C.P. di La Spezia e che, tuttavia, il medesimo risultava di proprietà anche della società "POLIS S.A" che aveva iscritto quella imbarcazione presso i registri navali di San Marino;

il Tribunale, dinanzi a tale situazione, riteneva che la proprietà dell’imbarcazione fosse contesa tra le due società e, quindi, in applicazione dell’art. 324 c.p.p., comma 8, "confermava il sequestro" sull’imbarcazione nonchè sulle licenze di navigazione e rimetteva al giudice civile la decisone sulla controversia in ordine alla proprietà;

Ricorrono per cassazione la società "UNICREDIT LEASING spa" in persona del legale rappresentante B.E., quale proprietaria della nave, nonchè il sig. V.D. quale terzo utilizzatore della medesima, con separati ricorsi:

UniCreditLesaing s.p.a.;

MOTIVO ex art. 606 c.p.., comma 1, lett. b) c) e).

1)-in primo luogo la ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza per violazione del termine previsto dall’art. 324 c.p.p., comma 3 erroneamente ritenuto ordinatorio dal Tribunale;

2)- I secondo luogo la società ricorrente deduce la nullità della decisione per violazione del disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 8, giacchè il Tribunale avrebbe ritenuto esistente una contesa tra le due società: "UNICREDIT LEASING spa" e POLIS SA"relativamente alla proprietà dell’imbarcazione, laddove non esisteva alcuna controversia di tal genere;

UniCredit Leasing spa e V.:

MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Entrambi i ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 324 c.p.p. comma 8, avendo erroneamente ritenuto ultronea ogni questione sulla legittimità del sequestro nonostante l’evidente assenza sia del "fumus" che del "periculum";

CHIEDONO l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte la ricorrente UniCreditLeasing spa, in persona del Difensore di fiducia e procuratore speciale Avv. Mario Monzini, ha fatto presente che – nelle more- il natante è stato dissequestrato e restituito alla società, sicchè quest’ultima non ha più interesse alla prosecuzione del presente ricorso, cui dichiara formalmente di rinunciare.

Motivi della decisione

Alla dichiarazione di rinuncia al ricorso consegue la pronuncia di inammissibilità dello stesso, essendo venuto meno l’interesse della parte all’esame dei motivi proposti;

tale rinuncia, in uno alla restituzione della nave all’avente diritto, esclude ogni interesse al presente ricorso anche per l’altro ricorrente V..

Non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio atteso che la rinuncia al ricorso è conseguente al provvedimento di dissequestro, sicchè la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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