Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 23658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale è stata respinta l’opposizione allo stato passivo della l.c.a. della "S GIOVANNI DEL DOTT. BRUNETTO MANCINI & C SIM SPA" proposta ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 87 da D.F.S. contro l’esclusione del proprio credito di Euro 20.000,00 per provvigioni maturate in seguito a prestazioni lavorative e di Euro 22.868,71 per investimenti effettuati. Contro la sentenza di appello il D.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la liquidazione coatta intimata, la quale in via preliminare eccepisce l’inammissibilità per tardività del ricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla procedura resistente è fondata perchè il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, comma 2 dispone che "Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello".

Nella concreta fattispecie la sentenza di appello, come ammette lo stesso il ricorrente, è stata notificata il 5.11.2008 mentre la notificazione del ricorso è stata richiesta soltanto il 22.12.2008 (ed eseguita il 29.12.2008). Quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione previsto dalla disciplina innanzi menzionata.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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