Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 891/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2072/2004 proposto da Salvatore Salamone, Billà Salvatore, Aguglia Domenico, Righi Salvatore, Giuseppe Doati, Francesco Adamo, Giuseppe Grillo, Urrai Andrea, Tomasi Alessandro, Giuseppe Damiano, Tagliatti Andrea, Citro Michele (nato il 19.1.1954), Nicola Semeraro, Massimo Di Livio, Andrea Beltrame, Tommaso La Cognata e Citro Michele (nato il 25.6.1963), rappresentati e difesi dall’avvocato M. Cristina Sciardiglia, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Abram Rallo in Venezia-Mestre, Galleria Matteotti 9,

contro

il Ministero dell’economia e finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità, di cui all’art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100 (indennità di missione) e prima sistemazione ex l. 836/73 e l. 417/78, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dell’indennità di cui sopra nella misura a ciascuno spettante, con interessi legali e rivalutazione monetaria; per l’annullamento, altresì, del diniego opposto dall’Amministrazione con comunicazione in data 13.4.2004 prot. n. 22572, alla corresponsione dell’indennità di cui sopra.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Ministero dell’economia e finanze;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni ricorrenti, sottufficiali ed agenti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, prestavano servizio presso i Comandi Brigata Litoranea di Porto Levante (sito nel comune di Porto Viro), di Gnocchetta (sito nel comune di Porto Tolle) e di Porto Caleri (sito nel comune di Rosolina).

Dovendo tali sedi essere soppresse per “revisione riorganizzativa della 7^ Legione di Venezia e per necessità di sopperire a carenze organiche”, l’Amministrazione invitava tutti i militari interessati a presentare istanza di trasferimento indicando il gradimento relativamente a tre diversi Comandi.

Proposte le relative domande, i ricorrenti venivano destinati presso il Comando Tenenza di Adria (in comune di Adria), presso il Comando Brigata di Loreo (in comune di Loreo) e presso la Compagnia di Rovigo, tutti luoghi che distavano dalle precedenti sedi di servizio da un minimo di venti ad un massimo di sessanta chilometri.

Ciò stante, i ricorrenti chiedevano la liquidazione dell’indennità di missione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 100/87 e di prima sistemazione ai sensi delle leggi n.i 863/73 e 417/78.

L’Amministrazione, tuttavia, respingeva le istanze asserendo che le indennità non erano dovute in quanto risultava che i trasferimenti erano avvenuti “a domanda”, e non d’autorità.

Donde il presente gravame con cui gli interessati rivendicano il diritto ai richiesti emolumenti rappresentando che i trasferimenti trovavano causa in uno specifico interesse dell’Amministrazione (la funzionalità dell’organizzazione), non in proprie esigenze personali.

Resisteva l’Amministrazione rilevando l’infondatezza del ricorso, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 12 marzo 2009.

DIRITTO

La questione controversa riguarda la spettanza o meno agli odierni ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, trasferiti a seguito della decisione dell’Amministrazione di sopprimere le sedi ove prestavano servizio, dell’indennità prevista dalla legge n. 100/87, ed investe la qualificazione giuridica del predetto trasferimento, d’ufficio (come sostenuto dagli interessati) ovvero a domanda (come eccepito dall’Amministrazione resistente).

La tesi dei ricorrenti è condivisibile.

A tal proposito, va osservato che la distinzione tra i trasferimento d’ufficio ed i trasferimenti a domanda trova fondamento nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco: quello dell’Amministrazione, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, e quello del dipendente, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, interessi che debbono entrambi trovare la giusta composizione nel rispetto dei principi costituzionali fissati dall’art. 97 della Costituzione (CdS, VI, 27.12.2007 n. 6664; IV, 22.12.2007 n. 6611; 12.9.2006 n. 5314; 12.5.2006 n. 2670; 20.4.2006 n. 2247; 1.3.2006 n. 970; 5.10.2005 n. 5347; etc.).

Mentre i trasferimenti d’ufficio perseguono in via immediata ed esclusiva l’interesse specifico dell’Amministrazione alla funzionalità dell’ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente (le aspirazione del quale possono essere eventualmente tenute presenti nei limiti delle preferenze espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del dipendente, rispetto alle quali l’interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell’art. 97 della Costituzione.

Non è pertanto sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinchè l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente.

Orbene, nel caso di specie è incontrovertibile che i trasferimenti sono intervenuti d’autorità, in quanto disposti a seguito di necessità operative dell’Amministrazione consistenti nella decisione di sopprimere le sedi di servizio dei ricorrenti: né il fatto che sia stato loro chiesto di presentare una domanda e di esprimere un gradimento influisce sulla natura del trasferimento, posto che la decisione di sopprimere le sedi, adottata dall’Amministrazione, ha reso il trasferimento stesso indispensabile (CdS, IV, 31.7.2003 n. 4442 cit.).

Ciò esclude che abbiano potuto avere rilevanza le esigenze personali e familiari dell’interessato che, come si è detto, connotano la fattispecie del trasferimento a domanda.

Non vi è quindi alcun nesso di causalità necessaria, diretto ed immediato, tra la domanda formulata dai ricorrenti ed il trasferimento disposto dall’Amministrazione.

Né, in tale contesto, appaiono conferenti le sentenze n.i 3635 e 3636/08 di questo Tribunale richiamate dalla difesa dell’Amministrazione nella memoria 23.2.2009: ivi, infatti, si controverteva della debenza dell’indennità – giustamente negata – per un trasferimento su posti che l’Amministrazione aveva meramente dichiarato vacanti, senza “individuare autoritativamente i destinatari del trasferimento stesso, e ciò è tanto vero che il ricorrente, qualora non avesse presentato domanda di trasferimento, non sarebbe mai stato inciso da un trasferimento d’autorità”.

Conclusivamente, dunque, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a conseguire, a seguito dei trasferimenti di cui è causa, le richieste indennità di missione e di prima sistemazione, previo annullamento dei dinieghi espressi dall’Amministrazione: la quale dovrà farsi carico di corrispondere agli interessati le relative somme nella misura a ciascuno spettante secondo la rispettiva situazione di servizio e le modalità di trasferimento, con gli interessi dalla maturazione al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, previo annullamento dei dinieghi espressi dall’Amministrazione, dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire le richieste indennità di missione e di prima sistemazione, con conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondere agli interessati le relative somme nella misura e con le modalità di cui in motivazione.

Spese rifuse, a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad IVA e CPA.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso in Venezia, il 12 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 2072/04

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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