Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Genova, in veste di G.E., nel procedimento relativo a T.B., con il provvedimento impugnato, respingendo l’eccezione di incompetenza, ha:
1) revocato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta 27.10.1988, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;
2) applicato l’amnistia impropria di cui al D.P.R. n. 75 del 1990 al reato ex art. 496 c.p. al reato di cui al capo D) della sentenza CdA Genova 25.1.1973 e al reato di danneggiamento di cui alla sentenza della medesima Corte 23.3.1979;
3) riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle CdA di Genova (7.11.2003) e Milano (6.1.1995);
4) rideterminato la pena di cui alla predetta sentenza CdA Genova nella misura di anni 3 in aggiunta alle altre indicate, 4) dichiarato condonata la pena complessiva di anni 3 di reclusione ed euro 10.000 di multa sulla maggiore pena in esecuzione, in relazione alle condanne di cui al provvedimento di cumulo 16.7.2009, stabilendo in anni 30 di reclusione il limite ai sensi art. 78 c.p.;
5) respinto nel resto gli incidenti di esecuzione proposti dal T..
Ricorre per cassazione l’interessato e deduce "mancata motivazione e altro", atteso che: a) è stato modificato il provvedimento di cumulo, assunto con atto giurisdizionale non più impugnabile, b) è stato non correttamente applicato il criterio moderatore ex art. 78 c.p.. Invero, la riduzione di pena ex art. 672 c.p.p. va effettuata dopo la determinazione del trattamento sanzionatorio in osservanza della normativa sul concorso di reati e di pene ex artt. 71 ss. c.p..
Tra tali disposizioni, vi è anche, appunto, l’art. 78, che limita il cumulo materiale; in conseguenza di ciò, la pena della reclusione non può superare gli anni 30.
Motivi della decisione
La prima censura è fondata; la seconda non lo è.
Invero, quando, per la sopravvenienza di altra condanna definitiva, si deve procedere a nuova determinazione di cumulo, non è, tuttavia, possibile la modifica del precedente provvedimento, se esso non sia stato gravato da impugnazione.
Il cumulo, dunque, non è modificabile quando su di esso si sia pronunziato il GE, trattandosi di atto, appunto giurisdizionale e non amministrativo (ASN 200840536 – RV 241716; ASN 200709708-RV 236240).
Viceversa, con riferimento alla seconda censura, questa Corte ha avuto modo di chiarire (ASN 200746279-RV 238427) che, nel determinare, ai sensi dell’art. 663 c.p.p., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell’esecuzione, a norma degli artt. 78 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l’intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico.
A tali principi è stata informata, per la parte oggetto della secondo censura, la decisione del Tribunale genovese.
Conclusivamente, con riferimento alla decisione sulla detrazione con seguente alla amnistia impropria il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo esame, al medesimo Tribunale. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato limitatamente all’omessa detrazione della pena per amnistia impropria, come stabilito nell’ordinanza del Tribunale del giorno 8.8.1997, con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame; rigetta nel resto.
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