Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 10.8.2010 il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da B.F. avverso l’ordinanza cautelare reale di sequestro preventivo disposta, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 17.7.2010, con riguardo beni mobili ed immobili riconducibili al ricorrente indagato per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p. (capo 1), art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 e art. 628 c.p., n. 1 e 3 e D.L. n. 152 del 91, art. 7 (capo 2) art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 e art. 628 c.p., n. 1 e 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 3) artt. 110 e 81 c.p., art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all’art. 628 c.p., nn. 1 e 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 3-bis).
Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che l’ordinanza impugnata è affetta da violazione di legge e vizio motivazionale. Contesta il ricorrente che il giudice del Riesame non ha fornito alcuna motivazione in ordine al fumus e non ha correttamente valutato l’esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni posseduti dal BA. ed il reddito dichiarato. Inoltre non ha tenuto in considerazione tenuto in considerazione che il terreno ove è sita la casa era stato donato ad A.A., moglie dell’indagato, dal di lei padre e fu costruita in epoca antecedente ai fatti per cui è processo. Il ricorso è infondato.
Osserva innanzi tutto il Collegio che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).
Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha pertanto un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente. E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2A, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare Illusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Un siffatto sostanziale rifiuto di provvedere si traduce in una peculiare mancanza assoluta di motivazione, riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale prevista a pena di nullità ( art. 125 c.p.p., comma 3) e pertanto deducibile con il ricorso per cassazione anche nella limitata estensione consentita dall’art. 325 c.p.p.; per contro esulano dalla previsione del predetto art. 325 c.p.p., quei vizi della motivazione consistenti nell’omesso esame, nel contesto dell’iter argomentativo svolto dal Tribunale del riesame per dare contezza delle proprie determinazioni, di specifici fatti ovvero nella illogica o contraddittoria valutazione degli stessi, essendo tali vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma non dell’art. 325 c.p.p..
Ciò detto deve rilevarsi che nel caso in esame si verte in tema di sequestro preventivo in funzione della potenziale confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies che configura la confisca come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenzione antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr. Cass. Sez. Un., 30.5/17.7.2001 n. 29022, rv.
219221). I presupposti ai quali è subordinato il sequestro in parola e che devono essere verificati dal giudice al momento dell’applicazione della cautela reale (e riscontrati dal Tribunale in sede di giudizio di riesame), sono stati individuati dalla giurisprudenza nell’esistenza del "fumus commissi delicti", nella sproporzione del valore dei beni, di cui il soggetto sia titolare o di cui abbia la disponibilità attraverso interposta persona, rispetto al reddito o all’attività economica esercitata dallo stesso, nonchè nella mancata dimostrazione della loro legittima provenienza. Tali osservazioni mantengono la loro validità anche nell’ipotesi che il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a persona non indagata, sotto il profilo che l’intestazione sia meramente fittizia e che la proprietà effettiva faccia capo all’indagato. Con riguardo al fumus non può non rilevarsi che il giudice del Riesame ha richiamato il grave quadro indiziario a carico del BA. che ha determinato l’emissione della misura cautelare della detenzione in carcere nei suoi confronti. L’attività di indagine ha infatti consentito di accertare che la ditta di BA.Fa., fratello di BA.Ma., costituita nel gennaio 2001 ed operante nel settore della tinteggiatura e posa in opera di vetrate, veniva utilizzata dalla cosca per veicolare i profitti illeciti nelle casse dell’associazione in argomento.
Per quel che riguarda la questione relativa alla presunzione di illecita provenienza dei beni in questione osserva il Collegio che nel caso di specie non si ravvisa nè una mancanza dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato nè una presenza di motivazione puramente apparente, avendo il Tribunale del riesame compiutamente evidenziato quegli elementi fattuali che inducevano a ritenere l’insussistenza di elementi idonei a giustificare la lecita provenienza del compendio patrimoniale sottoposto a sequestro.
In particolare il Tribunale del riesame, nell’impugnato provvedimento, ha fatto espresso ed analitico riferimento agli esiti delle plurime verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza rilevando come dalle stesse fosse emersa una evidente ed ingiustificata sproporzione tra il valore economico dei beni complessivamente nella disponibilità dell’indagato ed i redditi dello stesso e del suo nucleo familiare. Il Giudice del Riesame ha precisato come le indagini, compiute in maniera puntuale e precisa, avevano ricostruito il reddito conseguito dal BA. e dal suo nucleo familiare, ponendo in evidenza la circostanza che gli investimenti effettuati dallo stesso e la sua situazione finanziaria non trovavano alcun formale riscontro nelle dichiarazioni dei redditi presentate che attestano redditi appena sufficienti a far fronte al sostentamento familiare. Non risultava infatti che l’indagato e la moglie avessero potuto disporre di capitali sufficienti per costituire nel 2001 la ditta individuale operante nel settore della tinteggiatura e posa in opera di vetrate, utilizzata dalla cosca per veicolare i profitti illeciti e per sostenere i carichi finanziari (rate di leasing) per l’acquisto di macchine lussuose e (rate di mutuo) per l’acquisto di un immobile.
Non può che evidenziarsi che nel caso in esame ci si trovi di fronte ad un compendio argomentativo, correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, che manifesta chiaramente la effettività, oltre che la coerenza e logicità, della motivazione. Deve di conseguenza ritenersi l’insussistenza del dedotto vizio di violazione di legge, che è il solo censurabile nel giudizio di cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di sequestro preventivo e che si concreta nella elusione da parte del giudice del riesame del proprio compito istituzionale di garanzia che caratterizza la speciale istanza di secondo grado costituita dal riesame delle misure cautelari.
Il ricorso va pertanto respinto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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