Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 24-06-2011, n. 25348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza in data 10.8.2010 il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da D.M. avverso l’ordinanza cautelare reale di sequestro preventivo disposta, dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 17.7.2010, nei confronti della ricorrente indagata di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Rilevava il giudice del Riesame che nei confronti della D. era stata emessa anche ordinanza di custodia cautelare annullata per carenza di gravi indizi di reato. Riteneva però che gli elementi investigativi acquisiti nel corso della indagini, seppure non idonei a ritenere sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza, tali da legittimare l’adozione di un provvedimento cautelare personale, tuttavia apparivano sufficienti per ritenere sussistente il fumus commissi delicti del reato associativo a lei contestato.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagata deducendo che l’ordinanza impugnata è affetta da violazione di legge in relazione all’integrazione del fumus commissi delicti e della richiesta sproporzione. Contesta la sufficienza del mero sospetto per l’applicazione della misura in esame ed evidenzia come per gli acquisti contestati la D. sia ricorsa a forme di finanziamento.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva innanzi tutto il Collegio che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).

Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha pertanto un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente. E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2A, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare l’elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Un siffatto sostanziale rifiuto di provvedere si traduce in una peculiare mancanza assoluta di motivazione, riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale prevista a pena di nullità ( art. 125 c.p.p., comma 3) e pertanto deducibile con il ricorso per cassazione anche nella limitata estensione consentita dall’art. 325 c.p.p.; per contro esulano dalla previsione del predetto art. 325 c.p.p., quei vizi della motivazione consistenti nell’omesso esame, nel contesto dell’iter argomentativo svolto dal Tribunale del riesame per dare contezza delle proprie determinazioni, di specifici fatti ovvero nella illogica o contraddittoria valutazione degli stessi, essendo tali vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma non dell’art. 325 c.p.p..

Ciò detto deve rilevarsi che nel caso in esame si verte in tema di sequestro preventivo in funzione della potenziale confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies che configura la confisca come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenzione antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr. Cass. Sez. Un., 30.5/17.7.2001 n. 29022, rv.

219221). Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nella astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di una delle ipotesi criminose prevista dalla norma citata, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni medesimi (cfr. Cass. Sez. Un. 19.01.2004, Mortella, rv 226492).

Per quel che riguarda la questione relativa alla presunzione di illecita provenienza dei beni in questione osserva il Collegio che nel caso di specie non si ravvisa ne1 una mancanza dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato nè una presenza di motivazione puramente apparente, avendo il Tribunale del riesame compiutamente evidenziato quegli elementi fattuali che inducevano a ritenere l’insussistenza di elementi idonei a giustificare la lecita provenienza del compendio patrimoniale sottoposto a sequestro.

In particolare il Tribunale del riesame, nell’impugnato provvedimento, ha indicato esiti delle investigazioni (dichiarazioni del collaboratore A.C., dichiarazioni di CU. G.) che inducono a ritenere la riferibilità della società Europulizie all’indagato S.F., compagno della D..

Nulla dice od oppone la ricorrente circa la provenienza lecita dei beni a lei intestati, a dimostrazione della insussistenza di una intestazione fittizia. Come già indicato il Tribunale ha dato conto della riferibilità allo S. della società EURO PULIZIE di D.M., in attività dal 5.11.2002, esercente attività di pulizia, che ha realizzato in un brevissimo arco di tempo una crescita esponenziale, certamente sproporzionata o quantomeno inconsueta per un mercato che dovrebbe essere improntato alla libera concorrenza e ha dato conto della mancanza della inapacità reddituale della D. a far fronte agli esborsi accertati.

Deve rilevarsi che sotto quest’ultimo aspetto, le censure mosse all’impugnato provvedimento, sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge e alla illogicità della motivazione, prospettano una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito laddove è stata data per contro adeguata dimostrazione della fittizia intestazione con riguardo a questa fase cautelare dove deve essere apprezzata la presenza di seri indizi della sussistenza di queste condizioni, delle quali la piena prova è riservata al merito.

Il ricorso va pertanto respinto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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