Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 16 giugno 2010 la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale presso la stessa Corte, ha revocato nei confronti di S.M. il beneficio del condono allo stesso concesso, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1 con ordinanza del 12 marzo 2007 del Tribunale di Pesare in relazione alla sentenza emessa il 20 marzo 2006 dallo stesso Tribunale, irrevocabile il 14 dicembre 2006, per il reato di tentata rapina e altro, commesso il (OMISSIS), e con ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro in data 8 ottobre 2008 in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte il 25 giugno 2007, irrevocabile il 4 dicembre 2007, per il reato di rapina e altro, commesso il (OMISSIS).
La Corte ha motivato la decisione rilevando che lo S. aveva riportato condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro trecento di multa con sentenza 4 luglio 2008 della stessa Corte (in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rimini del 26 luglio 2007) per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., la cui permanenza era cessata il 23 settembre 2006, e quindi entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza, escludendo la possibilità di frazionare la condotta.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, S.M., chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, in particolare, rileva che la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza del 4 luglio 2008, ha riconosciuto il vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. tra il reato associativo commesso fino al (OMISSIS), oggetto della sentenza della stessa Corte in riferimento alla sentenza del 26 luglio 2007 del G.u.p. del Tribunale di Rimini, e il reato commesso il (OMISSIS), oggetto della sentenza del Tribunale di Pesaro del 20 marzo 2006, e che, pertanto, scorporata dalla pena totale di anni due e mesi sei di reclusione la parte della pena coperta dal provvedimento di clemenza, la sanzione relativa ai cinque mesi successivi alla entrata in vigore dello stesso non poteva superare due anni ed essere ostativa alla permanenza del concesso indulto.
Per effetto della scissione del reato continuato e dell’autonomia riacquistata dai singoli reati, pertanto, la Corte d’appello, ad avviso del ricorrente e conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, avrebbe dovuto tenere conto della pena inflitta per ciascun reato al fine del riconoscimento dell’indulto per i singoli fatti.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo il principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite, nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi nei cinque anni dalla entrata in vigore del provvedimento di clemenza, la pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta. A tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato (Sez. U. n. 21501 del 23 aprile 2009, dep. 22 maggio 2009, Astone, Rv. 243380).
Tale principio, espresso con riguardo alla revoca dell’indulto ai sensi del D.P.R. n. 394 del 2000, art. 4 superando il contrario prevalente orientamento (Sez. 1, n. 2934 del 20/05/1998, dep. 16/09/1998, P.G. in proc. Soaviti, Rv. 211415; Sez. 1, n. 363 del 14/01/1999, dep. 12/04/1999, Trane, Rv. 212959; Sez. 1, n. 5257 del 29/11/2001, dep. 08/02/2002, Schisa, Rv. 220683; Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, dep. 28/04/2003, Cali, Rv. 223852; Sez. 1, n. 45770 del 25/11/2008, dep. 11/12/2008, Ammar, Rv. 242265; Sez. 1, n. 2060 del 11/11/2008, dep. 20/01/2009, Marincola, Rv. 242837), che riteneva si dovesse aver riguardo alla sanzione edittale minima prevista per i reati in continuazione, è stato ripreso dalle successive sentenze (Sez. 1, n. 25204 del 29/05/2009, dep. 17/06/2009, Scafuti, Rv.
243822; Sez. 1, n. 46905 del 10/11/2009, dep. 09/12/2009, Castorina, Rv. 245864; Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, dep. 30/12/2009, Agnello, Rv. 245967) anche con riguardo alla revoca dell’indulto ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3.
Si è, in particolare, evidenziato che milita a favore di tale soluzione – oltre al dato testuale rappresentato dalla circostanza che la L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, disciplinando la revocabilità dell’indulto, usa l’espressione "riporti condanna", come già li D.P.R. n. 394 del 2000, art. 4 evocando, come evidenziato dalle Sezioni Unite con la predetta sentenza, "il concetto di pena inflitta dal giudice", nell’ambito del suo potere discrezionale, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. – la ratio della previsione della revoca, ispirata, come pure sottolineato dalle Sezioni Unite, a finalità di prevenzione speciale e volta a controllare la meritevolezza del beneficio da parte del singolo condannato, a differenza della finalità di prevenzione generale, perseguita dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, con l’esclusione dall’applicabilità del beneficio di una serie di delitti individuati attraverso le norme incriminatrici.
Tale rilievo si raccorda anche alla disciplina della continuazione ispirata al favor rei e al principio, costantemente affermato da questa Corte, con riguardo agli effetti dello scioglimento del cumulo delle pene irrogate per il reato continuato sui singoli reati, che riacquistano la loro autonomia, e sulle pene per le quali è considerato "l’aumento in sè" (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, dep. 27/06/1997, Mammoliti, Rv. 207939; Sez. 6, n. 31089 del 22/06/2004, dep. 15/07/2004, Gagliardi, Rv. 229502).
2.1. Esso è anche in linea con altra sentenza di questa Corte, che, investita, a Sezioni Unite, del quesito sorto in relazione a fattispecie processuale nella quale, essendo intervenuta sentenza di condanna non definitiva per un reato continuato, si discuteva circa l’eventuale dichiarazione di inefficacia, ex art. 300 c.p.p., comma 4, della custodia cautelare applicata solo per il reato meno grave, ha aderito all’opzione interpretativa secondo cui, per stabilire l’entità della pena irrogata alla quale commisurare la durata della custodia già subita, occorre fare riferimento alla pena inflitta come aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Vitale, Rv. 243588), ed ha ribadito che la mancata individuazione degli aumenti di pena per i reati-satellite va colmata dal giudice di merito (che nella specie era investito della questione cautelare), che, con il limite dell’aumento complessivo di pena risultante dalla sentenza di condanna, deve determinare la frazione di pena riferibile a ciascuno dei reati in continuazione, ispirandosi a criteri che tengano conto della loro natura e oggettiva gravità, secondo l’apprezzamento fattone dal giudice di merito (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Vitale, Rv. 243589).
2.2. Tali principi sono univocamente riferiti ai reati-satellite, uniti al reato base dal vincolo della continuazione, ponendosi per gli stessi, se commessi nei cinque anni dalla entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il problema della individuazione della pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto, e non al reato-base per il quale la pena applicata è già specificata.
3. Nella vicenda in esame il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione di questi principi, condivisi dal Collegio, avendo rilevato che per il reato di associazione a delinquere di cui all’art. 416 cod. pen., commesso fino al (OMISSIS) e giudicato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 4 luglio 2008, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rimini del 26 luglio 2007, è stata irrogata a S.M. la pena di anni due e mesi sei di reclusione e di Euro trecento di multa, realizzandosi in concreto i presupposti della revoca di diritto del concesso condono.
La deduzione del ricorrente secondo la quale, operata la scissione del reato continuato nei singoli reati, doveva essere scorporata dalla pena totale inflitta quella relativa a ciascuno di essi per consentire il riconoscimento dell’indulto per i singoli fatti, non tiene conto dell’assorbente rilievo che, con la sentenza del 4 luglio 2008 della Corte d’appello di Bologna, la pena per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. è stata determinata in anni due e mesi sei di reclusione ed Euro trecento di multa a titolo di aumento per continuazione della pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro seicento di multa, applicata dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro con la sentenza del 20 marzo 2006, con determinazione della pena complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro novecento di multa.
La pena applicata per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., corrispondendo all’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per detto solo reato, non doveva, pertanto, essere ulteriormente scorporata.
La cessazione della permanenza della condotta contestata entro il termine previsto dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, e la pena detentiva inflitta superiore a due anni sono state fondatamente ritenute ragioni di revoca del beneficio concesso.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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