Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
(motivazione in forma semplificata in conformità al decreto presidenziale del 22 marzo 2011).
La sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova n. 18 depositata il 30 aprile 2005 ha ridotto a L. 538.044.000 il reddito imponibile ai fini IRPEF per l’anno 1997 dell’impresa Orlandini s.n.c. rispetto alle L. 543.288.000 accertate dalla Commissione tributaria provinciale. Dal momento che, come risulta dalla sentenza impugnata, la pronunzia della commissione di primo grado era stata impugnata solo dall’Agenzia delle entrate appare manifestamente fondata la censura con cui si denunzia violazione degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ. in quanto – a dire dell’Agenzia delle entrate – il contribuente aveva contestato esclusivamente la sussistenza del maggior reddito accertato ma non aveva mai invocato l’esclusione dall’Ilor per il 1997 ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 115 tuir.
Dalla sentenza impugnata risulta che in udienza l’Agenzia delle entrate aveva espressamente dichiarato di non insistere sulla debenza dell’Ilor. Il motivo di ricorso in esame è quindi inammissibile dato che la sentenza, come risulta dal dispositivo, ha effettivamente pronunziato sulla domanda relativa all’Ilor 1997 dichiarando non dovuta l’imposta, ma tale domanda (o meglio il corrispondente motivo di appello) era stata espressamente rinunziata dalla parte. Nè si ravvisa alcun possibile interesse dell’amministrazione finanziaria ad una diversa pronunzia.
Sussistono evidenti giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
– accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso e, decidendo nel merito ai sensi dell’articolo 384 cod. proc. civ., ripristina la determinazione in L. 543.288.000 del reddito tassabile ai fini IRPEF in capo alla s.n.c. di Orlandini Carlo e C. per l’anno 1997, confermando nel resto la sentenza impugnata;
– dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso;
– compensa le spese del giudizio.
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