Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 27-06-2011, n. 25642 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 21.12.2010 il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava – per quello che qui ancora interessa- nei confronti di F.V. il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza 01.12.2003 della Corte d’appello di Lecce, sul rilievo che si trattava della terza applicazione del beneficio in questione, goduto già per due precedenti sentenze di condanna.

2. Avverso tale ordinanza, limitatamente alla revoca sopra precisata, proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) al momento della concessione del beneficio in questione, egli aveva già goduto una sola volta dello stesso beneficio; b) uno dei due precedenti benefici era stato revocato; c) una sentenza a pena sospesa non costituisce titolo per la revoca del beneficio concesso con precedente sentenza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi motivata requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.

Il primo rilievo del ricorrente (v. sopra sub 2.a) è, invero, infondato, posto che, ai fini in esame, si debba avere riguardo alla data di irrevocabilità della sentenza in questione, sicchè – nella presente vicenda processuale – al momento del passaggio in giudicato della sentenza suddetta il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato concesso già altre due volte, di tal che la revoca doveva effettivamente imporsi ope legis.

E’ altresì infondato anche il secondo motivo del proposto ricorso (v. sopra sub 2.b), atteso che – contrariamente all’infondato assunto del ricorrente – secondo pacifica giurisprudenza sul punto, la successiva revoca del beneficio a suo tempo concesso non può ripristinare la posizione dell’imputato come quella di chi, avendo ottenuto per una sola volta tale concessione, si troverebbe nella condizione soggettiva di poterne usufruire ancora.- Il terzo motivo del ricorso (v. sopra sub 2.c) è, infine, infondato, posto che il terzo beneficio, come detto, deve venire revocato ex lege, di tal che il presupposto dell’argomentazione difensiva non si attaglia alla fattispecie.

Il ricorso, infondato, deve dunque essere rigettato.

Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente F.V. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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