Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, con il quale, in data 6 ottobre 2010, sul rilievo che le condotte esaminate risultavano consumate a distanza di tempo, veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione alle sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Monza, il 25.9.2007, e dalla Corte di Appello di Milano, il 3.7.2009, entrambe relative a reati contestati a mente dell’art. 628 c.p., commi 1 e 3, consumati, il primo, il (OMISSIS) ed il secondo il (OMISSIS), propone ricorso per cassazione B.F., denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione impugnata.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che il giudice del merito ha rigettato l’istanza volta all’applicazione dell’art. 81 c.p., comma 2 in sede di esecuzione delle sentenze di cui innanzi, senza per nulla considerare e senza per nulla menzionare lo stato di tossicodipendenza regolarmente comprovato in atti e con ciò violando la disposizione di cui all’art. 671 c.p.p. come novellato dalla L. n. 49 del 2006. 2. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Ed invero il provvedimento in esame risulta adottato de plano, in assenza cioè del contraddittorio delle parti, che non sono state poste nelle condizioni di partecipare al procedimento decisorio nelle forme e nei modi puntualmente descritti dall’art. 666 c.p.p., che disciplina, come è noto, il procedimento esecutivo. Il decreto di inammissibilità, nel caso in esame, è stato pertanto pronunciato in contrasto con la norma detta giacchè, per esplicito disposto normativo contenuto nel richiamato comma secondo dell’art. 666 c.p.p., il decreto ivi richiamato può essere emesso de plano in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi espressamente richiamate di manifesta infondatezza dell’istanza, ossia quando facciano difetto le condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure quando ricorra l’ipotesi di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Ogni qualvolta, viceversa, si pongano problemi di valutazione che richiedono l’uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all’istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto sul modello di quello tipico ex art. 127 c.p.p., comma 3 e ss., (ex plurimis Cass., Sez. 2, 02/10/2009, n. 40750).
3.2 Nel caso in esame la fattispecie sottoposta al G.E. non può ritenersi priva delle condizioni di legge, attesa la omogeneità delle condotte e lo stato di tossicodipendenza che, insieme, meritano una delibazione in contraddittorio, nè ricorre l’ipotesi di domanda reiterata.
Su tali premesse il decreto in esame deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti per una nuova deliberazione nelle forme previste, perchè viziato il provvedimento da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l’omessa citazione dell’interessato e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Cass., Sez. 1, 18/02/2009, n. 10747 Cass., Sez. 3, 20/11/2008, n. 46786).
3.3 Il carattere pregiudiziale della decisione assunta assorbe ogni altro rilievo di merito.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza.
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