Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 592/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2427/2007, proposto da PAVONI PIERLUIGI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Fratta Pasini, Barbara Ferrari, Federica Caporossi e Giorgio Pinello con elezione di domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Venezia, San Polo n. 3080/L;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;

l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata ria per legge;

per l’annullamento:

– (quanto al ricorso originario) del provvedimento del Direttore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio regionale del Veneto e Trentino Alto Adige, del 31 maggio 2007, conosciuto in data 13 settembre 2007, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza per l’istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio presentata dal ricorrente in data 5 marzo 2007; del parere negativo della Federazione Italiana Tabaccai – sezione di Verona conosciuto in data 13 settembre 2007; nonché del parere negativo dell’associazione Asso Tabaccai di Verona, conosciuto in data 13 settembre 2007;

– (quanto ai motivi aggiunti) del provvedimento del Direttore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio regionale del Veneto e Trentino Alto Adige n. 4793 del 18 marzo 2008, con il quale, all’esito di ulteriore istruttoria disposta a seguito dell’ordinanza n. 50 del 16 gennaio 2008, è stata nuovamente respinta l’istanza per l’istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, del parere reso dalla Federazione Italiana Tabaccai – sezione di Verona, nonché del parere negativo dell’associazione Asso Tabaccai di Verona.

Visto il ricorso notificato il 12 novembre 2007, e depositato in Segreteria il 6 dicembre 2007, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. Ferrari per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Greco per la P.A. resistente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente gestisce un bar tavola calda nella frazione di Dossobuono del Comune di Villafranca di Verona e, dal 15 ottobre 2003, è titolare di un patentino per la vendita di generi di monopolio presso il pubblico esercizio successivamente sempre rinnovato.

Nel mese di marzo dell’anno 2007 ha presentato una proposta per l’istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio presso il proprio pubblico esercizio.

A seguito della presentazione di una richiesta di accesso agli atti del procedimento è venuto a conoscenza che il Direttore dell’Ufficio periferico dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con provvedimento del 31 maggio 2007, aveva disposto l’archiviazione dell’istanza con la stringata motivazione che “l’istruttoria esperita ha dato esito negativo per il nuovo impianto”.

Dalla documentazione allegata alla nota di archiviazione, è risultato tuttavia che nell’ambito del procedimento, oltre al parere negativo reso dall’Asso Tabaccai di Verona e dalla Federazione Italiana Tabaccai, vi era il parere favorevole espresso dalla Guardia di Finanza.

Inoltre è emerso che il verbale del sopralluogo effettuato in data 24 maggio 2007 da parte dell’Amministrazione resistente afferma che nella zona industriale ove è ubicato il locale del ricorrente, non sarebbero presenti altri pubblici esercizi per poter delimitare un’eventuale zona di gara.

Con il ricorso originario, cui è allegata una perizia asseverata che documenta la presenza di altri esercizi pubblici nella zona industriale, tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 21 della legge n. 1293 del 1957, dell’art. 50 del DPR n. 1074 del 1958 e della circolare ministeriale n. 04/63406 del 25 settembre 2001, errata valutazione dei fatti e dell’istruttoria;

II) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e dell’art. 2 della circolare ministeriale n. 04/63406 del 25 settembre 2001.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 50 del 16 gennaio 2008, è stata motivatamente accolta la domanda cautelare disponendo la rivalutazione della situazione di fatto da parte dell’Amministrazione.

Questa ha rinnovato l’istruttoria acquisendo nuovamente i pareri endoprocedimentali ed effettuando un nuovo sopralluogo.

Con provvedimento n. 4793 del 18 marzo 2008, ha adottato un nuovo motivato diniego.

Tale provvedimento è impugnato con motivi aggiunti con un’unica ed articolata censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 della legge n. 1293 del 1957, dell’art. 50 del DPR n. 1074 del 1958 e della circolare ministeriale n. 04/63406 del 25 settembre 2001, nonché l’errata valutazione dei fatti e dell’istruttoria.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato una memoria a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’Amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, ha formulato senza riserve un ulteriore diniego che ha valore di atto di conferma e, come tale, è autonomamente impugnabile.

E’infatti condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di conferma, anche se frutto di un riesame non spontaneo ma indotto da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, qualora rifletta nuove valutazioni dell’Amministrazione e implichi il definitivo superamento delle valutazioni poste a base del provvedimento confermato, fa venir meno l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso introduttivo, dal quale non potrebbe conseguire alcuna utilità anche in caso di esito favorevole (cfr. Tar Lazio, Sez. III ter, 25 agosto2008, n. 7850; Tar Veneto, Sez. III, 10 dicembre 2008, n. 3770).

Nel merito, le doglianze proposte con i motivi aggiunti devono essere respinte, in quanto il secondo diniego è stato emanato a seguito di una rinnovata istruttoria ed è sorretto da un’ampia motivazione che dà conto delle ragioni per le quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato non ritiene opportuna l’attivazione delle procedure preordinate all’assegnazione di una rivendita ordinaria.

La normativa vigente prevede che l’apertura di nuove rivendite di generi di monopolio sia subordinata alla sussistenza di determinati presupposti di distanza tra gli esercizi e di produttività dell’esercizio (cfr. le lett. A e B del Titolo I, della circolare n. 04/63406 del 25 settembre 2001).

Tuttavia l’accertamento della presenza di questi presupposti non esaurisce le valutazioni che sono demandate all’Amministrazione.

L’art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dispone infatti che “le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l’Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell’interesse del servizio”, e che qualora l’Amministrazione ritenga opportuna l’istituzione della rivendita, per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti come quello di Villafranca di Verona, debba indire un concorso riservato a particolari categorie di persone (quali i profughi, gli invalidi di guerra o i decorati al valor militare), assegnando infine la rivendita al miglior offerente quando la suddetta procedura dia esito negativo.

Entro questo contesto normativo la giurisprudenza ha sottolineato che l’assegnazione della rivendita di generi di monopolio rientra fra gli atti di concessione amministrativa di un’attività economica riservata allo Stato cui non è collegato il perseguimento di un interesse pubblico diverso dal reperimento delle risorse economiche destinate a soddisfare interessi pubblici (cfr. Tar Lombardia Milano, Sez. IV, 24 maggio 2005 , n. 1013), e che la finalità perseguita con l’apertura di nuovi punti vendita è quella di ottimizzare la loro localizzazione sul territorio per soddisfare al meglio la domanda e incrementare le potenzialità di incasso e, con esse, le entrate dell’amministrazione finanziaria (cfr. Tar Emilia Romagna, Parma, 13 maggio 2004 , n. 221).

Nel caso all’esame, l’Amministrazione, con il secondo diniego, indipendentemente dai pareri acquisiti, non ha ritenuto opportuna l’assegnazione di una nuova rivendita giudicando adeguatamente soddisfatto l’interesse pubblico del servizio e delle entrate fiscali nel volume di vendite assicurato dal ricorrente già titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, e perché nella zona prossima al locale del ricorrente, sito in via Staffali, esiste solo un altro esercizio eventualmente idoneo ad ospitare una rivendita che potrebbe partecipare all’esperimento di un confronto concorrenziale, salvo allargare la platea ad altri concorrenti delimitando un’ampia zona concorsuale di 1.200 o 1.400 metri di diametro, che finirebbe tuttavia per ricomprendere aree con caratteristiche diverse da quelle ove è il locale del ricorrente, ritenuta potenzialmente idonea all’istituzione di una nuova rivendita.

Posto che tali valutazioni, come sopra visto, rientrano negli apprezzamenti discrezionali che possono essere compiuti dall’Amministrazione; che l’istruttoria rinnovata non evidenzia errori o travisamenti nella considerazione dello stato dei luoghi, e che la motivazione dà conto delle ragioni che sorreggono le scelte compiute, il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti si sottrae alle censure proposte.

In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’improcedibilità del ricorso originario e respinge i motivi aggiunti.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 29 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2427/07

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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