Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23795 Responsabilità civile prescrizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel procedimento instaurato nei confronti di F.R. e della compagnia assicuratrice Duomo Unione s.p.a. dinanzi al tribunale di Bologna dai genitori della minore V.C. per il risarcimento del danno subito da quest’ultima a seguito di un incidente stradale, il giudice di primo grado rigettò la domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato, con sentenza confermata dalla locale corte di appello in applicazione del principio di diritto predicato da questa corte regolatrice, a sezioni unite, con la sentenza 5121/2002, a mente della quale la mancata proposizione della querela in sede penale comportava l’applicazione del breve termine di prescrizione biennale e non anche del più lungo termine di cui all’art. 2947 c.c., u.c..

La sentenza è stata impugnata per cassazione dagli attori con ricorso sorretto da due motivi di censura.

Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice.

Il ricorso è palesemente fondato nel suo primo motivo, che lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.p., comma 3, artt. 590 e 157 c.p., poichè la doglianza anela all’affermazione di un principio di diritto del tutto conforme al dictum di cui a Cass. ss.uu. 27337/08, le quali, operando un radicale revirement rispetto alla propria, precedente giurisprudenza, hanno sancito l’opposto principio secondo il quale, ai fini dell’applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, è sufficiente la astratta qualificazione come reato del fatto dannoso, al di là ed a prescindere dalle condizioni di procedibilità dell’azione.

A tale regula iuris il collegio intende dare continuità, non ravvisandosi motivi per discostarsene, nè offrendo la odierna controricorrente, con il proprio atto di resistenza in questa sede, efficaci argomenti idonei a contrastarlo. Il secondo motivo (che correttamente evoca il principio di diritto secondo il quale la coincidenza del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale deve essere riferita a tutti i possibili soggetti della pretesa risarcitoria) resta assorbito nell’accoglimento della prima censura. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata conseguente cassata con rinvio alla corte d’appello di Bologna che, in altra composizione, in applicazione del principio di diritto dianzi esposto, provvedere altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Bologna in altra composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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