Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-06-2011, n. 25625

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 20/9/2010 il GIP del Tribunale di Palermo applicava ad A.A. la misura della custodia cautelare in carcere perchè attinto da gravi indizi di reità in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis c.p., per avere, quale appartenente alla famiglia mafiosa di Castrofilippo, favorito la latitanza di D. G.M. e V.G. e partecipato attivamente al sistema della aggiudicazione degli appalti gestito dalla famiglia mafiosa. Avverso tale ordinanza il predetto A. proponeva quindi istanza di riesame, da un canto prospettando la preclusione derivante dal fatto che per il favoreggiamento della latitanza del V. egli sarebbe stato già giudicato e condannato e, dall’altro canto, adducendo le proprie mansioni solo operaie nell’impresa edile del fratello nonchè contestando la credibilità ed efficacia probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori.

Con ordinanza depositata il 14/10/2010 il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l’impugnazione osservando: che non sussisteva l’affermata violazione del ne bis in idem, posto che nella presente sede era contestato ben di più di un semplice favoreggiamento personale del V. ma la fornitura di un vero e proprio sostegno logistico nell’ambito del ruolo del compartecipe del sodalizio mafioso, che il preteso ruolo esecutivo non era collidente con l’imputazione posto che nell’impresa mafiosa era frequente la gestione da parte di soggetto occulto, che in ordine alle prove sulla compartecipazione dell’ A. alla famiglia mafiosa di Castrofilippo militavano le credibili e precise dichiarazioni di D. G.M. afferenti la realizzazione del Centro Commerciale, le sue attività di sostegno logistico alla latitanza di componenti della famiglia, il ruolo attivo delle imprese gestite dai fratelli A. e la sua costante interposizione per favorire gli interessi dei predetti V. e D.G. (pagg. da 4 a 33dell’ordinanza), che sempre sul ruolo delle imprese delle quali era parte attiva l’ A. aveva deposto il collaboratore D.G.B. (pagg. da 33 a 41 dell’ordinanza), che nello stesso senso andavano rammentate le dichiarazioni di G.I. (pagg. da 41 a 45 ord.), che le dichiarazioni dei predetti collaboratori, tra loro riscontrate, avevano poi ricevuto conferma nelle informative e relazioni di servizio di P.G., che da ultimo era indicata la serie di ragioni che facevano ritenere la adottata misura cautelare l’unica idonea ad assicurare le esigenze cautelari.

Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore dell’ A. ha proposto ricorso con atto del 10/12/2010, seguito dalla memoria 5/4/2011.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, nessuna delle censure esposte meritando condivisione. Quanto alla riproposta eccezione di giudicato, essa appare affatto irricevibile: il motivo del ricorso, assai poco chiaramente formulato alla pagina 2, non mostra alcuna attinenza impugnatoria con le precise affermazioni poste in ordinanza al proposito (al primo cpv. di pag. 3), ed afferenti la radicale diversità della oggettività giuridica del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., sì che devesi considerare mera riproposizione di fatto di argomenti disattesi motivatamente.

Quanto al residuo complesso di censure, esposte alle pagine da 2 (ultimo cpv.) a 5 del ricorso – tendenti a far risaltare la estraneità dell’ A., anche perchè malato ed inidoneo alla conduzione di attività di impresa, dalla contiguità strategica con il sodalizio mafioso e mirante a svalutare le dichiarazioni di collaboratori a livello di semplici, non riscontrate, supposizioni, devesi affermare che si tratta di doglianze che non raggiungono la soglia della ammissibilità perchè sono del tutto estranee al tessuto argomentativo imposto dalla ordinanza, il solo che, con specifici argomenti di incompletezza od illogicità, si sarebbe dovuto fare segno a contestazioni. Di contro si espongono perplessità, si affacciano le proprie più persuasive versioni dei fatti, si prendono le distanze da questa o quella emergenza probatoria, dimenticando il ruolo ed i limiti del ricorso per cassazione.

Non miglior sorte meritano le censure dispiegate nei motivi nuovi. Le prime sei pagine dell’atto, infatti, dopo una non pertinente doglianza sulla "tecnica redazionale" dell’ordinanza (pervero sempre giustapponente la trascrizione dei verbali alle considerazioni e valutazioni proprie del Tribunale del Riesame) si limitano a ricordare a questa Corte i requisiti dei riscontri esterni ed il loro necessario carattere "individualizzante". Venendo poi alla disamina delle specifiche dichiarazioni, quelle rese da D.G.M. sono rilette nell’ottica di far risaltare un favoreggiamento a suo favore da parte dell’ A. di tipo "personalissimo" e ad escludere che il rapporto fosse animato da alcuna intenzionalità di sodalizio, al contempo cercando di svalutare come inventate le circostanze riferite sulla frequentazione tra il dichiarante e l’ A. nel 2005. Nessun vizio denunziabile in questa sede appare percepibile in tali affermazioni. Si esamina poi nell’atto del 5/4/2011 quanto dichiarato dal S. che "scagionerebbe" l’ A. dalle imputazioni e si addebita al Tribunale una totale disattenzione al proposito, al contempo bollando come false le dichiarazioni dei collaboratori accreditate dai giudici del merito. La censura è inammissibile per totale assenza di autosufficienza, essa traducendosi in un inammissibile invito a questa Corte a procedere alla lettura di tutte le dichiarazioni di tal S., nella parte in cui sarebbero incompatibili con un ruolo attivo dell’ A. nel tempo del passaggio della direzione del sodalizio al F..

Del pari irricevibile è la reiterata questione della violazione del ne bis in idem che i motivi nuovi tentano di spostare sul piano della coincidenza della oggettività giuridica del favoreggiamento (perchè prestato non a favore di un singolo…. ma dell’associazione tutta) con quella del reato di cui all’art. 416 bis c.p.: la questione, pervero decisa in modo puntuale e corretto dal Tribunale, si sarebbe dovuta porre analiticamente innanzi al Tribunale del Riesame e contro la relativa decisione si sarebbe dovuta riproporre in questa sede nei termini della violazione di legge, nel mentre la odierna proposizione assume l’indiscutibile profilo della novità e devesi quindi ritenere non ammissibile.

Identica sorte merita infine la censura che per la prima volta si formula nei motivi nuovi, quella afferente la insussistenza delle esigenze cautelari affermate dai giudici del merito; il tema è stato ignorato nel ricorso del 10/12/2010 e pertanto, siccome pertinente a questione totalmente diversa e dotata di autonomia logica e giuridica rispetto a quelle prospettate in ricorso, non può essere posto per la prima volta con la memoria finale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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