Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente ricorso è stata impugnata l’annotazione disposta dall’Autorità di Vigilanza sul Casellario informatico relativa alle false dichiarazioni presuntivamente rese dalla società ricorrente rispetto ad un certificato di esecuzione lavori del Comune di Strambino con data 82- 2001, successivamente non confermato dall’Amministrazione comunale, presentato per ottenere la certificazione Soa 3635/06/00 del 1662004, ormai non più vigente.
Con ordinanza n° 4895 del 2010, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare non essendo stata verificata da parte dell’Autorità la sussistenza dei presupposti per l’annotazione ai sensi dell’art 17 lettera m) del d.p.r. n° 34 del 2000, ovvero le false dichiarazioni per il conseguimento dell’attestazione.
Successivamente l’Autorità di Vigilanza ha provveduto, riconsiderando autonomamente la fattispecie " in attuazione del disposto del Consiglio dell’Autorità in merito alla revisione generale del contenuto delle informazioni presenti nel casellario", alla cancellazione dall’annotazione del riferimento "alla violazione dell’art 17 lettera m)".
Alla udienza pubblica del 1562011 la difesa ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso avendo l’Autorità operato conformemente a quanto richiesto con il ricorso.
Ritiene il Collegio di dover dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, è giurisprudenza costante quella per cui, qualora l’Amministrazione, a seguito dell’ordinanza cautelare, rivaluti totalmente la fattispecie, non in esecuzione del provvedimento giurisdizionale, ma in via autonoma, si verifichi l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere (a seconda della piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente)
(Consiglio Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2907; Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3132).
Nel caso di specie, dal provvedimento di modifica dell’annotazione, risulta chiaramente la volontà dell’Autorità di rivedere in via generale il contenuto delle annotazione, quindi in maniera autonoma rispetto all’ordinanza cautelare pronunciata nel giudizio in corso.
Ritiene, peraltro, il Collegio di dovere procedere alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ora espressamente prevista all’art. 35 comma 1 lett. c) del codice del processo amministrativo, non risultando la integrale soddisfazione dell’interesse azionato con il ricorso, essendo questo rivolto anche ad una completa esclusione della responsabilità della società ricorrente.
La cessazione della materia del contendere e la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si differenziano, infatti, per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera quando il nuovo provvedimento non soddisfi integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (Consiglio Stato, sez. IV, 04 marzo 2011, n. 1413).
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione in relazione alla specificità della materia, caratterizzata da difficoltà interpretative e mutamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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