Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23756 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. F.M. vedeva accolta dal giudice di primo grado la domanda di risarcimento del danno (pari a circa L. 186 milioni) – subito, quale trasportato, in esito a un sinistro stradale – nei confronti di Fe.An., della Alpi Assicurazioni Spa, poi in liquidazione coatta amministrativa, e della società Assicurazioni Generali Spa, quale impresa designata.

La Corte di appello di Napoli, adita dalla Alpi Assicurazioni, riduceva di circa L. 63 milioni l’importo del risarcimento (sentenza del 4 luglio 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il F., con cinque motivi.

Resistono con controricorso la Alpi Assicurazioni, che ricorre in via incidentale con un unico motivo e deposita memoria, e la società Assicurazioni Generali.

Fe.An. non svolge difese.

Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

I ricorsi avverso la stessa sentenza vanno decisi unitariamente. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ..

2. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono inammissibili, stante la inammissibilità di tutti i motivi in cui si articolano, per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

Infatti, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, con i quali si deducono violazioni e false applicazioni di norme di diritto, non contengono il quesito di diritto prescritto dall’art. 366-bis cit..

Il quarto e quinto motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, che deducono vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non contengono il momento di sintesi (la cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; 14 ottobre 2008, n. 25117; 30 ottobre 2008 n. 26014).

3. Le spese sono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza tra il ricorrente e la e la Alpi Assicurazioni Spa.

Seguono la soccombenza tra il ricorrente e la Assicurazioni Generali Spa.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio tra F.M. e la Alpi Assicurazioni Spa;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore di Assicurazioni Generali Spa, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *