Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il tribunale di Bologna, con sentenza in data 20.3.2007, dichiarava F.A.C. colpevole, nella qualità di amministratore di fatto di Atlantic Trade s.r.l., del reato di ricettazione continuata di numerosi capi abbigliamento con marchio contraffatto, finalizzata alla vendita e lo condannava alla pena di anni due di reclusione e Euro 3000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 16/9/2010, in parziale riforma della sentenza, appellata dell’imputato, dichiarava non doversi procedere in ordine ai fatti di cui al sequestro in data 20/7/2000, contestato sub. a) e al reato di cui all’art. 474 c.p. per intervenuta prescrizione, determinando la pena, per i fatti residui, in anni due, mesi 10 di reclusione e Euro 700 di multa, confermando, nel resto l’impugnata sentenza. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:
a) inosservanza di norme processuali stabiliti a pena di nullità essendo stata effettuata la notifica all’imputato, effettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore, a mezzo telefax il non a mezzo ufficiale giudiziario;
b) mancata assunzione di una prova decisiva avendo la Corte territoriale respinto la richiesta di perizia in ordine alla autenticità della merce;
c) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato di ricettazione, considerando anche che i responsabili delle ditte venditrici della merce all’imputato sono stati assolti per non aver commesso il fatto.
Motivi della decisione
E’ fondato ed è assorbente degli altri il rilievo relativo alla intervenuta prescrizione del reato.
Preliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa in primo grado con sentenza del 20.3.2007, si applicano – ex L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all’imputato.
Pertanto, con riferimento a tali nuove regole sulla prescrizione, il delitto di ricettazione si prescrive in 10 anni (anni 8 + 1/4 (anni due per le cause interruttive), già decorso dal tempo del commesso reato. Il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, pertanto, per individuare il momento consumativo, bisogna risalire a quello in cui è stato commesso il fatto tipico descritto dalla norma, cioè nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, e non in quello in cui tale fatto venne accertato in relazione all’eventuale effetto permanente del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 19644 del 08/04/2008 Ud. (dep. 16/05/2008) Rv. 240406; Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 23/05/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169865; Sez. 2).
Occorre, quindi, verificare, ai fini della prescrizione, l’epoca in cui la merce è stata acquistata e non rivenduta.
Tuttavia, anche con riferimento, all’epoca in cui i fatti sono stati accertati ((OMISSIS)), successivi all’acquisto della merce da parte dell’imputato, il reato è prescritto, anche considerando gg 32 di sospensione della prescrizione dal 18.2006 al 21.2.2006 per astensione degli avvocati.
Il ricorso per cassazione astrattamente accoglibile o la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, come nella specie, non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicchè non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione. (Sez. 6, Sentenza n. 35391 del 11/07/2003 Ud. (dep. 10/09/2003).
Pertanto, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., in forza delle corrette e condivise decisioni del giudice di merito in punto responsabilità del prevenuto per il reato di ricettazione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato di cui sopra estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
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