Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-07-2011, n. 3953 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) Il Ministero dell’interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla signora C. R., agente scelto della Polizia di Stato, avverso il provvedimento di destituzione del 2 agosto 2000, nel quale, richiamata la deliberazione del consiglio provinciale di disciplina del 7 giugno 2000, si dà atto della sospensione cautelare disposta a decorrere dal 3 febbraio 2000 a seguito dell’arresto, su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 73 co. 1 d.P.R. n. 309 del 1990, perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi e in concorso con altri, la stessa deteneva a fini di spaccio, procurava ad altri e importava nel territorio italiano sostanze stupefacenti tipo eroina e cocaina.

II) La sentenza impugnata ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 737 del 1981, per il quale il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato, laddove, nel caso di specie, il procedimento giudiziario che ha dato origine al provvedimento impugnato – alla data di conclusione del procedimento disciplinare – non è ancora definito, ed anzi non è neppure iniziato, essendo ancora nella fase delle indagini preliminari.

Ad avviso del Tar, sia l’art. 11 citato, norme speciale per i dipendenti dell’amministrazione della pubblica sicurezza, che la norma generale contenuta nell’art. 117 d.P.R. n. 3 del 1957 vanno interpretati nel senso che, quando il dipendente, per gli stessi fatti, è sottoposto a procedimento disciplinare e a procedimento penale, il primo deve essere sospeso anche se il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, vale a dire anche prima e a prescindere dall’effettivo esercizio dell’azione penale, che inizia a seguito della formulazione dell’imputazione mediante gli atti evidenziati dall’art. 60 cod. proc. pen. entrato in vigore il 24 ottobre 1989 (a differenza di quanto avveniva nella vigenza della previgente normativa, nella quale l’art. 78 dell’abrogato codice di procedura penale faceva risalire l’assunzione della qualità di imputato, tra l’altro, all’arresto senza ordine dell’autorità giudiziaria).

Tale conclusione, secondo la sentenza impugnata, discende dalla principio ordinamentale della prevalenza degli interessi attribuiti alla giurisdizione penale, con la connessa necessità di attendere l’accertamento dei fatti, che non può che essere univoco, in tale sede.

III) L’appello, svolto dall’Amministrazione dell’interno, è fondato e va accolto.

La questione se il procedimento disciplinare non possa essere iniziato o, se iniziato, vada sospeso, solo dopo l’esercizio dell’azione penale, o anche in pendenza delle indagini preliminari, è stata oggetto della pronuncia dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., ad. plen., 29 gennaio 2009, n. 1), che ha interpretato l’art. 11, d.P.R. n. 737/1981 in combinato disposto con l’art. 117, t.u. n. 3/1957, concludendo che il dovere dell’Amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospendere il procedimento già avviato sorge solo nel momento in cui viene esercitata l’azione penale (con gli atti tipizzati dal vigente c.p.p.), e ciò anche quando i fatti suscettibili in astratto di costituire un reato sono da essa stessa rilevati e denunciati all’autorità giudiziaria.

Gli argomenti giuridici addotti dalla adunanza plenaria a sostegno di tale assunto sono da condividere e si intendono, in questa sede, richiamati.

Ne deriva la fondatezza dell’appello, dal momento che la sentenza impugnata si fonda solamente sulla diversa interpretazione dell’art. 11 citato, confutata dalla sentenza dell’adunanza plenaria, condivisa dal collegio.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 13 del 2006, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellata a rifondere all’Amministrazione appellante le spese di lite, nella misura di 2.000 (duemila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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