Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.5.2007, il Tribunale di Torino dichiarò N.D. responsabile del reato continuato di insolvenza fraudolenta e – con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di mesi 6 di reclusione.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile V.G..

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Torino, con sentenza in data 25.10.2010, confermò la decisione di primo grado e condannò l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 641 c.p.; secondo la Corte territoriale la dissimulazione dello stato di insolvenza sarebbe consistito nelle credenziali fornite e nel pagamento delle prime cinque rate di affitto con denaro proveniente dal conto intestato alla compagna; peraltro la Corte d’appello non ha considerato che nel luglio 2006 l’imputato aveva consegnato un assegno di Euro 8.080,00 con richiesta di porlo all’incasso non prima della fine di agosto; tale comportamento sarebbe stato indicativo delle difficoltà economiche del ricorrente che, perciò, non le avrebbe dissimulate;

2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in quanto sarebbe richiesta l’intenzione di non adempiere fin dall’assunzione dell’obbligazione e su ciò non vi sarebbe adeguata motivazione;

3. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, benchè all’udienza 16.9.2010 il ricorrente avesse corrisposto Euro 2.000,00 alla parte civile a fronte di una provvisionale dell’ammontare di Euro 5.000,00.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed inammissibile non essendo stata dedotta con i motivi di appello l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato.

Infatti con i motivi di appello era stata dedotta solo la mancanza dell’elemento soggettivo del reato ed era stata chiesta la riduzione della pena.

Non essendovi stata la deduzione di tale motivo con il gravame nessuna motivazione era necessaria sul punto da parte della Corte territoriale.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha rilevato che l’imputato non ha neppure mai allegato, nel giudizio di primo grado, di avere avuto buone ragioni per pensare di poter adempiere, nonostante fosse risalente il suo dissesto economico ed avesse riportato solo qualche mese prima del fatto altra condanna in primo grado per lo stesso tipo di reato.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha rilevato che non constava che l’imputato avesse avanzato proposte risarcitorie e il motivo di ricorso non indica quale atto processuale sia stato travisato con tale affermazione.

Va ricordato inoltre che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2A sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato, attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado e nella contestazione della recidiva nei precedenti penali e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all’art. 62 bis c.p., non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità.

(Cass. Sez. 4A sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv 184544).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle spese di questo grado di giudizio liquidate in Euro 2.025,00 oltre rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e C.P.A., come da nota spese ritenuta congrua, escluse le spese di trasferta non riconoscibili nel giudizio di legittimità, dal momento che la Corte Suprema di cassazione ha soltanto sede in Roma.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione, a favore della parte civile V.G., delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in Euro 2.025,00 oltre rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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