Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-07-2011, n. 486 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il suddetto Decreto n. 320/2006, il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite, n. 205/04 dell’11 luglio 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto il 10 settembre 2001 dalle odierne ricorrenti e, per l’effetto:

a) riconosceva il diritto delle stesse ad avere rideterminato, nel calcolo degli aumenti periodici, a decorrere dall’1/7/1988, il trattamento retributivo considerando gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5, commi primo, quarto e sesto, della L. n. 19/91 ed all’art. 8 del D.P.Reg. 30/1/1993;

b) dichiarava, nel contempo, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento delle relative differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Con il ricorso in epigrafe, le ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento Regionale del Personale e dei Servizi generali, di Quiescenza, di Previdenza ed Assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, esse hanno dedotto che l’Amministrazione regio-nale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto D.P.Reg. n. 320/06.

Le ricorrenti hanno conclusivamente chiesto che venga ordinato alle Amministrazioni intimate di: – dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato D.P.Reg. n. 320/06, provvedendo a corrispondere in loro favore il maggior importo dovuto per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;

– dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

– nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta.

Parte appellata si è costituita in giudizio senza spiegare difese scritte.

Le pretese dei ricorrenti sono fondate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la prescrizione, non eccepita in sede di ricorso straordinario, non può essere applicata in sede di esecuzione, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto ed il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).

Conclusivamente, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al menzionato D.P.Reg. n. 320/06 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riconoscendo ai ricorrenti i crediti agli stessi spettanti come da parere n. 205/04 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente richiamati nel citato D.P. 320/06.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore regionale all’economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Le spese del presente giudizio, determinate in Euro 1.500,00, vengono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al D.P.Reg. n. 320/2006, con le modalità indicate nella superiore parte motiva, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, quale commissario ad acta, per l’effettuazione degli incombenti di cui in motivazione entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l’Assessore regionale all’economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Le spese del presente giudizio, determinate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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