Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 16/12/2010 il Tribunale per di Milano, giudicando in sede di riesame avverso l’ordinanza, in data 25/11/2010, con cui il Gip del Tribunale di Milano aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di M. A.M.A., indagato, in concorso con altri, per estorsione (capo A), detenzione e porto di pistola, lesioni personali e ricettazione di motociclo (capi B, C e D), nonchè incendio (Capo E) e danneggiamento aggravato (Capo F), annullava l’ordinanza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi A), E) ed F), per carenza di gravi indizi, e confermava la misura cautelare con riferimento ai reati di cui ai capi B,C e D, ritenendo sussistente sia il quadro di gravità indiziaria che le esigenze cautelari.
La imputazioni nascevano da una articolata vicenda estorsiva che vedeva come protagonista principale tale A.C., il quale aveva posto in essere condotte di violenza e minaccia nei confronti di R.D. e dei soci della società UNICA Costruzioni s.r.l., sfociate in una aggressione a mano armata compiuta ai danni del R., attinto da due colpi di arma da fuoco agli arti inferiori.
Il Tribunale riteneva pienamente integrato il compendio indiziario a carico del prevenuto con riferimento all’episodio dell’aggressione ai danni del R., facendo riferimento ai numerosi contatti telefonici intercorsi nelle ore precedenti l’agguato fra l’ A. ed il prevenuto dai quali emergeva che costoro si erano dati un appuntamento per compiere insieme un’attività in precedenza concordata, non meglio specificata e che pochi minuti prima del previsto incontro il telefono dell’ A. agganciava una cella compatibile con il luogo dell’aggressione. Quanto alle esigenze probatorie, il Tribunale riteneva sussistente sia il pericolo di inquinamento delle prove che quello di reiterazione del reato.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento alla gravità del quadro indiziario e vizio della motivazione.
In particolare contesta il valore indiziante delle conversazioni telefoniche intercorse con l’ A. il giorno dell’agguato, osservando che l’ipotesi che i due si sarebbero incontrati per perpetrare l’aggressione ai danni del R. sarebbe una mera congettura, essendo irrilevante che l’utenza dell’ A. avesse agganciato la cella di (OMISSIS) compatibile con la località dell’aggressione.
Quanto al secondo motivo eccepisce genericamente il vizio di motivazione in quanto l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad uno scarno richiamo alle risultanze del procedimento senza alcun riferimento alla situazione attuale del ricorrente.
Motivi della decisione
Il ricorso inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento".
(Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566). Tanto premesso, il ricorso risulta chiaramente inammissibile in quanto le censure sollevate, in punto di gravità indiziaria, contestano genericamente il valore indiziante degli esiti delle intercettazioni telefoniche esaminate dal Tribunale, senza evidenziare alcun motivo di illogicità manifesta e tendono ad ottenere un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dal Tribunale per il riesame.
Quanto al secondo motivo, la censura di illogicità appare palesemente aspecifica, come tale inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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